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Versamento imposte 2019: scadenza lunedì 30 settembre

Scade il 30 settembre 2019 il versamento delle imposte sui redditi Ires, Irap, Irpef, ed Iva per i titolari di partita Iva che presentano gli Isa, ma anche per i forfettari e per gli aderenti al regime di vantaggio. La proroga è valida solo per il 2019 e non riguarda le persone fisiche che continuano a pagare entro i termini previsti dalla dichiarazione dei redditi e modello 730. Con la proroga, i titolari di partita IVA potranno versare le imposte come saldo ed eventuale primo acconto entro il 30 settembre; resta fissata invece al 30 novembre la scadenza per il versamento del secondo acconto.
A cura di Antonio Barbato
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Scadenza imposte 2019

Dopo mesi difficili in termini di ISA, i contribuenti sono giunti alla scadenza del versamento delle imposte da dichiarazioni dei redditi 2019, quindi relative all'anno d'imposta 2018. Scadono lunedì 30 settembre 2019 le imposte Irpef, Ires, Irap ed il saldo IVA.

Il 2019, in termini fiscali, sarà ricordato come l’estate delle proroghe. Sono infatti prorogati nei mesi scorsi i versamenti delle imposte sui redditi, ma anche dell’IVA a saldo, al 30 settembre 2019 per i soggetti titolari di partita IVA, minimi e forfettari.

La proroga è giustificata dall’introduzione degli ISA in sostituzione agli Studi di settore ed ai Paramenti. Sono, infatti, i soggetti titolari di partita Iva per i quali sono stati approvati gli ISA i primi destinatari della proroga dei termini di versamento delle imposte da Modello Redditi 2019.

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.64 del 28 giugno 2019 ha però chiarito che la proroga riguarda anche minimi e forfettari.

La proroga non ha riguardato le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa, lavoro autonomo, arti o professioni e che quindi non sono in possesso di partita Iva. Tali soggetti hanno dovuto pagare entro il 30 giugno (1° luglio per il 2019) o entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Imposte 2019: scadenza proroga al 30/9

Nei mesi scorsi sono stati prorogati al 30 settembre 2019 i termini di versamento per le imposte sui redditi per i soggetti titolari di partita Iva, nonché per minimi, forfettari e beneficiari del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

La proroga riguarda il pagamento delle imposte sui redditi, quindi Irpef, Ires, Irap ma anche il pagamento del saldo Iva dell’anno precedente (scaturito dalla dichiarazione Iva 2019).

Lo ha stabilito il Decreto crescita all’articolo 12-quinquies, convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019.

Tale articolo infatti, come sopra riportato, oltre a stabilire la proroga imposte 2019: chi riguarda stabilisce anche che “i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019”.

Quindi la proroga riguarda tutte le imposte sui redditi e l’Iva.

Scadenza imposte 2019: soggetti interessati

La proroga del versamento delle imposte sui redditi, ma anche dell’Irap, riguarda i soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa.

La legge di conversione del Decreto Crescita stabilisce infatti che “i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019”, questa disposizione si applica ai “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale”.

Quindi la proroga riguarda i titolari di partita IVA che presentano gli Isa in sostituzione degli studi di settore e dei parametri.

Questi verseranno le imposte il 30 settembre 2019, invece che il 1° luglio (il 30 giugno era domenica).

Scadenza imposte 2019 per forfettari

La proroga per il pagamento delle imposte per l’anno 2019 entro lunedì 30 settembre 2019, relative all'anno d'imposta 2018, riguarda anche i forfettari, quindi i soggetti titolari di partita Iva che rientrano nel regime forfettario, nonché quello di vantaggio.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito infatti che la proroga riguarda non solo i titolari di partita IVA che determinano il reddito secondo le modalità ordinarie e che applicano gli ISA, bensì anche a coloro che:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Anche per questi soggetti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno 2019 sono stati posticipati al giorno lunedì 30 settembre 2019.

Proroga imposte 2019: escluse persone fisiche

La proroga per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2019 non riguarda le persone fisiche. Queste generalmente dichiarano i propri redditi con il modello 730 o anche con il modello redditi PF, si tratta di contribuenti senza partita Iva, ad esempio dipendenti, pensionati, ecc. Per tali soggetti il pagamento della prima rata delle imposte avviene entro:

  • il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica) senza alcuna maggiorazione;
  • il 31 luglio 2019 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo.

Gli importi possono essere rateizzati, per un massimo di 5 rate che comunque non possono andare oltre il mese di novembre, in concomitanza con il pagamento del secondo acconto IRPEF.

Imposte 2019: scadenza 30/9 e rateizzazione

Per i soggetti titolari di partiva IVA tenuti al pagamento delle imposte sui redditi, scaturenti dalla dichiarazione dei redditi appunto, il termine di pagamenti di tali imposte cade il 30 settembre 2019. La scadenza in condizioni normali è fissata al 30 giugno, ma essendo domenica per il 2019 cadeva il 1° luglio oppure al 31 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese. Tuttavia, per il 2019 tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2019. La proroga riguarda i soggetti titolari di partita Iva soggetti agli ISA ma anche i minimi ed i forfettari, così come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.64 del 28 giugno 2019.

Tali contribuenti pagheranno le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi in due momenti:

  • saldo ed eventuale primo acconto Irpef, Ires e Irap alla data del 1°luglio 2019, ma a seguito della proroga introdotta dalla legge di conversione Decreto crescita la scadenza è fissata al 30 settembre 2019;
  • secondo o unico acconto entro il termine di pagamento del 30 novembre che per il 2019 cade di sabato quindi entro il giorno 2 dicembre 2019.

Resta valida comunque la possibilità di versare le imposte sui redditi 2019 entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese. Il pagamento rateale del saldo d’imposta e della prima rata di acconto Irpef, Ires e Irap è ammesso fino ad un massimo di 6 rate, da completare entro la scadenza del mese di novembre.

Rateazione e proroga. La rateizzazione è consentita anche a seguito della proroga, l’importante è che il pagamento dell’importo rateizzato termini entro il mese di novembre. Pertanto il calendario delle rate è il seguente:

  • prima, seconda, terza e quarta rata in scadenza il 30 settembre 2019;
  • quinta rata in scadenza il 16 ottobre 2019;
  • sesta rata in scadenza il 18 novembre 2019.

La rateizzazione non può essere applicata sulle somme da versare a novembre come secondo o unico acconto Irpef, Ires e Irap.

I pagamenti rateali non possono superare il mese di novembre, quindi eventuali rate devono terminare entro il mese di novembre data ultima per pagare il secondo acconto.

Codici tributo scadenza imposte 2019

I principali codici tributo sono:

  • Codice tributo 4001 – Irpef a saldo – anno 2018;
  • Codice tributo 4022 – prima rata acconto Irpef 2019 – anno 2019;
  • Codice tributo 3801 – Addizionale regione Irpef – anno 2018;
  • Codice tributo 3844 – Addizionale comunale Irpef – anno 2018;
  • Codice tributo 3843 – Acconto addizionale comunale – anno 2019;
  • Codice tributo 6099  – Saldo IVA – anno 2018.
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