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Covid 19

Vietati i licenziamenti dei lavoratori per due mesi durante l’emergenza Coronavirus

Il Decreto Legge per l’emergenza Coronavirus Covid-19 contiene una norma che sospende, per due mesi, tutte le procedure di licenziamento individuale e collettivo in Italia, nonché i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (esempio licenziamento per motivi economici). Sostanzialmente consentiti per 60 giorni solo i licenziamenti disciplinari per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per inadempienze gravi o gravissime del lavoratore. Ecco nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Licenziamento durante Coronavirus
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L’emergenza Coronavirus Covid-19 mette a grave rischio la sostenibilità economica del sistema paese, con le attività produttive alle prese con lo stop delle attività. Il Governo ha previsto delle misure relative agli ammortizzatori sociali, con pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps. Accanto alle misure ha previsto una norma di divieto dei licenziamenti dei lavoratori per due mesi. In particolare sono precluse le procedure relative ai licenziamenti collettivi, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ivi compreso il licenziamento per motivi economici.

Nel Decreto Legge infatti è prevista una norma di "Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti":

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604″.

Nella relazione si legge che "la norma dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

  •  è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi;
  • e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti.
  • E’ previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo".

L'obiettivo del Governo è indurre le parti, datori di lavoro e lavoratori, a far ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, come la cassa integrazione, oppure a far ricorso al lavoro agile, alle ferie e qualsiasi modalità che eviti il licenziamento.

Stop ai licenziamenti collettivi

Le procedure ai sensi dell'art. 4 e 5 della Legge n. 23 del 1991 sono le ex procedure di mobilità e i criteri di scelta dei lavoratori, le procedure ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 223 del 1991 sono le norme in materia di riduzione del personale, ossia normative sui licenziamenti collettivi che richiama l'ex procedura di mobilità. Tali procedure sono precluse per 60 giorni, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legge per l'emergenza Coronavirus Covid-19.

L'art. 24 in particolare tratta le procedure che "si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione".

Stop al licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La norma prevede inoltre che "Sino alla scadenza del suddetto termine (sempre i 60 giorni dell'entrata in vigore del Decreto Legge per emergenza Coronavirus Covid-19), il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604″.

Cosa significa giustificato motivo oggettivo. Ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1966, il licenziamento può essere intimato “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa".

Il licenziamento è di fatto vietato, in quanto il datore di lavoro non può recedere per giustificato motivo oggettivo per 60 giorni.

Consentiti i licenziamenti disciplinari per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

La norma non ha investito i licenziamenti dovuti al comportamento del lavoratore, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ossia i licenziamenti per motivi disciplinari.

Si tratta del recesso da parte del datore di lavoro, attraverso il procedimento disciplinare ai sensi dello Statuto dei Lavoratori, che scatta a seguito di gravi (licenziamento per giustificato motivo soggettivo) ovvero gravissime e irreparabili mancanze commesse dal lavoratore (licenziamento per giusta causa) che dà luogo al cosiddetto licenziamento in tronco.

Qualsiasi tipologia di licenziamento dà diritto alla percezione dell'ex indennità di disoccupazione ora Naspi.

Va detto, infine, che restano possibili le dimissioni del lavoratore, anche per giusta causa. In quest'ultimo caso, in caso di accertate inadempienze del datore di lavoro, è possibile ottenere la prestazione a sostegno del reddito, ossia la Naspi.

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