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Voucher digitalizzazione PMI fino a 10 mila euro: cos’è e come fare domanda

Le micro, piccole e medie imprese italiane possono richiedere un voucher digitalizzazione PMI fino a 10 mila euro, utile per i processi di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico. Finanziato il 50% dell’investimento. Necessaria l’iscrizione al registro delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. Le domande vanno compilate dal 15 gennaio 2018 ed inviate dal 30 gennaio al 9 febbraio prossimi. Vediamo tutta la normativa: cosa si tratta, chi ne può beneficiare e per quali spese e soprattutto come si presenta la domanda ottenere il voucher digitalizzazione.
A cura di Antonio Barbato
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Il voucher per la digitalizzazione delle PMI è un’agevolazione per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. E' possibile beneficiare di un finanziamento pari al 50% della spesa programmata.

L’agevolazione è stata prevista dal Ministero dello sviluppo economico che con decreto del 24 ottobre 2017 ha stabilito le regole per beneficiare del voucher.

Attraverso il “bonus digitalizzazione” si potranno acquistare software, hardware e/o servizi specialistici che consentano all’impresa di migliorare la propria efficienza e modernizzarsi anche nell’organizzazione del lavoro.

Le imprese interessate e che sono in possesso dei requisiti per accedere al voucher digitalizzazione potranno presentare domanda dal 30 gennaio 2018 al 9 febbraio.

L’importo massimo che può essere richiesto è di 10 mila euro.

La procedura per compilare la domanda per il voucher digitalizzazione PMI di 10.000 euro può essere eseguita dal 15 gennaio 2018, data in cui il MISE apre alla compilazione della domanda di accesso all’incentivo.

Vediamo quindi cos’è e come funziona il voucher digitalizzazione, cosa finanzia, quali sono le i requisiti e le regole per beneficiarne e come presentare domanda.

Cos’è il voucher digitalizzazione

Il voucher per la digitalizzazione delle PMI è un contributo economico per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese.

Ogni impresa può beneficiare di un solo voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

La disciplina attuativa del Voucher per la digitalizzazione delle Pmi è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014 con il quale sono state definite anche le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Risorse a disposizione. Così come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico che con decreto del 24 ottobre 2017 le risorse finanziarie disponibili per la concessione del Voucher per progetti di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico sono pari a euro 100 milioni di euro.

Dei 100 milioni di euro, una parte e nello specifico 32.543.679,00 euro sono destinati a valere sulle risorse del PON Imprese e competitività, Asse III – Competitività PMI, Azione 3.5.2 – “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”, di cui:

  • euro 5.867.283,77 per progetti realizzati in unità produttive ubicate nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna);
  • euro 26.676.395,23 per progetti realizzati in unità produttive ubicate nelle Regioni meno sviluppate (Regioni del Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia).

I restanti 67.456.321,00 euro, sono destinati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, per progetti realizzati in unità produttive ubicate nelle altre Regioni del territorio nazionale.

Tali risorse sono suddivise su base regionale, ai sensi della delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 47/2017.

Soggetti beneficiari

Beneficiari del voucher sono le micro, piccole e medie imprese cioè le mPMI, costituite in qualsiasi forma giuridica, che risultano possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti previsti all’art. 5 del decreto 23 settembre 2014 e cioè:

  • qualificarsi come micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 18 ottobre 2005, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato;
  • non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
  • avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  • non essere sottoposte a procedura concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher;
  • non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Attività escluse. Da quanto detto sopra è chiaro che possono beneficiare del voucher le imprese operanti in tutti i settori di attività economica ad eccezione di quelli esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti “de minimis”) cioè:

  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti;
  • aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  • aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

Tuttavia per le imprese che operano in tali settori e che svolgano anche attività economiche ammissibili, possono beneficiare del Voucher a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi.

Voucher digitalizzazione ai professionisti solo se iscritti a Registro delle Imprese

Per quanto riguarda gli studi professionali ed i liberi professionisti, questi possono presentare domanda per usufruire del bonus digitalizzazione se svolgono la propria attività in forma di impresa e, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti al Registro delle imprese.

Altro caso particolare da considerare sono le associazioni o gli enti che, pur esercitando una attività economica, non risultano iscritti al Registro delle Imprese ma sono registrate unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle Camere di Commercio, queste non possono presentare domanda per il voucher.

Infatti, la possibilità di fare richiesta del voucher è riservata esclusivamente le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, siano iscritte al Registro delle Imprese. Quindi i soggetti registrati unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle Camere di Commercio non fanno parte dei soggetti ammessi a godere del bonus.

Soggetti sottoposti a procedura concorsuale. In caso di procedura concordato preventivo con continuità aziendale, l’impresa non può presentare domanda per l’agevolazione. Infatti il decreto istitutivo del voucher digitalizzazione stabilisce che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a una procedura concorsuale e non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

 Spese ammissibili

Con il voucher digitalizzazione le PMI potranno sostenere spese di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Il voucher può essere concesso nella misura massima di 10.000 euro e copre le spese riferite all’acquisto di software, hardware o servizi che consentano il raggiungimento delle seguenti finalità:

  • miglioramento dell’efficienza aziendale attraverso l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali;
  • modernizzazione dell’organizzazione del lavoro con l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, ed anche all’utilizzo di strumenti tecnologici e all’introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
  • sviluppo di soluzioni di e-commerce intesi come acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
  • connettività a banda larga e ultralarga attraverso il sostenimento spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, ad esempio costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, e di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga.;
  • collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, intese come Spese relative all’acquisto e all’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • formazione qualificata nel campo ICT del personale, in questo caso sono ritenute ammissibili le spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata.

Le spese ammesse a godere dell’agevolazione devono essere sostenute solo successivamente all’assegnazione del Voucher. L’avvio del progetto deve essere, quindi, successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.

 

Inoltre il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico oggetto della domanda di Voucher deve essere ultimato entro sei mesi dalla pubblicazione sul sito istituzionale del MISE del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher. Sempre entro sei mesi devono essere state ultimate anche le prestazioni di consulenza e formazione del progetto stesso.

Domanda voucher digitalizzazione

Le imprese proponenti in possesso dei requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione, possono presentare domanda per il voucher digitalizzazione esclusivamente tramite la procedura informatica, attraverso sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), a partire dal 30 gennaio 2018 e fino al 9 febbraio 2018.

Tuttavia le imprese possono iniziare la compilazione della domanda a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018.

La procedura informatica per la presentazione della domanda di voucher sarà quindi disponibile dal 15 gennaio 2018 e prevedrà l’identificazione e l’autenticazione attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero un dispositivo come una Smart Card o una chiavetta USB che contenga un “certificato digitale” di autenticazione personale.

L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, che risulti dal certificato camerale dell’impresa o ad un altro soggetto interno delegato attraverso la procedura informatica – “Gestione Deleghe” al potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda, pena l’improcedibilità della stessa.

Inoltre per poter completare la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, l’impresa deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese.

Quindi essenzialmente l’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni per la digitalizzazione si compone di una fase di compilazione della domanda a partire dal giorno 15 gennaio 2018, da questa data sarà infatti possibile:

  • accedere alla procedura informatica;
  • immettere le informazioni richieste per la compilazione della domanda e caricare i relativi allegati; generare il modulo di domanda sotto forma di "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente, e apporvi della firma digitale;
  • caricare la domanda firmata digitalmente e aspettare il rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l’invio della stessa.

Successivamente, dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 sarà possibile inviare la domanda di accesso alle agevolazioni, accedendo alla procedura informatica, immettendo il "codice di predisposizione domanda" costituente formale invio della domanda. Infine la piattaforma rilascerà un’attestazione di avvenuta presentazione della domanda.

Qualora l’impresa preponente non sia in possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda.

È molto importante sottolineare che ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nella quale è tenuta ad indicare la collocazione dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico. Tale indicazione è necessaria per la suddivisione su base regionale delle richieste pervenute.

Agevolazioni concedibili

Ad ogni soggetto può essere riconosciuto un Voucher nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili e, comunque, di importo non superiore a 10.000,00 euro.

A favore delle imprese che hanno fatto domanda il Ministero provvederà alla prenotazione del Voucher attraverso un provvedimento cumulativo di prenotazione pubblicato sul sito del MISE. In tale provvedimento cumulativo saranno indicate, su base regionale, le imprese e gli importi dell’agevolazione prenotata.
Successivamente alla presentazione da parte dell’impresa della rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, il Ministero provvederà all’assegnazione definitiva e all’erogazione del Voucher.

Qualora le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute da parte delle imprese è prevista una procedura di riparto delle risorse finanziarie in proporzione alle richieste delle imprese.

Cumulabilità

Il Voucher per la digitalizzazione delle PMI è un’agevolazione non cumulabile con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi.

C’è divieto di cumulo solo se i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nello specifico, ad esempio, non è cumulabile ad esempio con la Nuova Sabatini.

Il Voucher è cumulabile con tutte le misure di carattere generale che non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo.

 

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