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Voucher lavoro accessorio [GUIDA]

Con il Decreto Legislativo n. 81/2015 del Jobs Act è stata riscritta la normativa sui voucher ed il lavoro accessorio: passa a 7.000 euro annui il limite al ricorso ai voucher di 10 euro lordi per retribuire i lavoratori, confermata la cumulabilità tra Voucher e Naspi, cassa integrazione, mobilità, ecc.. Introdotto un obbligo di comunicazione preventiva. I buoni lavoro dovranno essere orari, numerati progressivamente e datati. Ecco una guida completa sul lavoro occasionale di tipo accessorio, ivi compreso le modalità di acquisto dei voucher Inps.
A cura di Antonio Barbato
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lavoro occasionale di tipo accessorio

La normativa sui voucher lavoro accessorio ha subito una revisione con il Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 in attuazione del Job Act del Governo Renzi, entrato in vigore dal 24 giugno 2015. Il decreto ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D. Lgs. n. 276/2003, come già revisionati dalla Riforma Fornero, nell’ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.

Le norme sul lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher buoni lavoro) contenute nel Decreto di riordino delle tipologie contrattuali (il D. Lgs. n. 81/2015) introducono importanti novità in ordine:

  • al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire, che è ora pari a 7.000 euro netti, ossia 9.333 euro lordi, nel corso di un anno civile (ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre). Resta sempre il limite di 2.020 euro (2.693 euro lordi) per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista;
  • alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito (limite di 3.000 euro netti e 4.000 euro lordi per anno civile);
  • all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
 alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

Vediamo la normativa sul lavoro accessorio (voucher lavoro occasionale), dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.

SOMMARIO
Cosa è il lavoro accessorio
Diritti e vantaggi
Agricoltura
Pubblico impiego
Voucher
Pagamenti
Limiti annuali
Voucher e 730
Voucher e pensione
Modalità acquisto voucher
Voucher telematico
Sanzioni abuso voucher
Limite 30 giorni
Voucher e maxi sanzioni lavoro nero
Lavoro accessorio e ammortizzatori sociali
Voucher e mobilità
Voucher e Naspi
Voucher e disoccupazione agricola
Voucher e cassa integrazione
Voucher nello spettacolo
Appalto e somministrazione
Steward stadio
Quotidiani e periodici
Voucher e permesso di soggiorno
Lavoro accessorio secondo la Riforma Fornero
Lavoro accessorio e D. Lgs. n. 276/2003

Cosa è il lavoro accessorio

Con il concetto di lavoro occasionale di tipo accessorio si intendevano le prestazioni lavorative a carattere saltuario, discontinuo ed avente natura meramente occasionale, anche se svolte dallo stesso soggetto a favore di più beneficiari. Con il Decreto Legge n. 76/2012 e con il Jobs Act è stato eliminato il riferimento alla natura meramente occasionale del lavoro accessorio, pertanto entro i limiti economici è sempre possibile ricorrere ai buoni voucher per retribuire i lavoratori.

La definizione di lavoro accessorio. L'art. 49 del D. Lgs. n. 81/2015 al comma 1: “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma”.

Le novità sono importanti. Prima di tutto c’è l’innalzamento da 5.000 a 7.000 euro del limite per il ricorso al lavoro accessorio, che ricordiamo comporta il pagamento tramite i buoni lavoro o voucher. Inoltre non si fa più riferimento all’anno solare ma all’anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno). Il limite sarà aggiornato di anno in anno in base all’ISTAT ed è sempre riferibile al totale dei committenti. Nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, il limite resta di 2.000 euro, fermo restando i 7.000 totali.

Per imprenditore commerciale, come precisa il Ministero nella circolare n. 18 del 18 luglio 2012 e poi nella circolare n. 4 del 2013, si intende “qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’ambito settoriale dell’attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione di beni”.

Tutti i limiti sono al netto delle ritenute, in favore degli enti previdenziali, di natura assicurativa e contributiva e per i costi di gestione. Quindi è da considerarsi come limite la cifra di 9.333 euro lordi (7.000 euro netti) e 2.693 euro lordi (2.020 euro netti).

Un altro aspetto molto importante del nuovo comma che definisce il lavoro accessorio le attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro. Quindi viene fatta chiarezza sulla natura giuridica del lavoro accessorio che quindi può essere tanto una natura subordinata che autonoma. Ciò risolve alcuni problemi relativi a contenziosi in materia.

Lavoro accessorio e prestazioni erogate dall’Inps. Il Decreto stabilisce ancora, al comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 81/2015, che “prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 4 (che riguarda le prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico) e nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.

La disposizione riguarda appunto i percettori di cassa integrazione, mobilità, Naspi, Asdi, Dis-Coll ecc. Vedremo in seguito la circolare dell’Inps che appunto disciplina la cumulabilità tra Voucher e Naspi, Voucher e cassa integrazione, Voucher e indennità di mobilità, Asdi, Dis-Coll, ecc.

Chi può utilizzare i buoni voucher. Possono retribuire i lavoratori attraverso i buoni voucher le famiglie, le aziende, le imprese familiari, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori operanti in tutti i settori, i soggetti non imprenditori, gli enti senza fini di lucro e committenti pubblici.

Il ricorso ai buoni lavoro è ammesso solo per regolare il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, non è invece ammesso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi (v. il caso dei contratti di appalto o somministrazione).

Il concetto di occasionalità del lavoro. Le attività lavorative svolte con il ricorso al lavoro accessorio, e retribuite tramite buoni voucher, non devono essere più di natura discontinua e saltuaria ed aventi natura meramente occasionale. E possono essere sia di tipo subordinato che autonomo. Il requisito essenziale e centrale per qualificare un rapporto di lavoro come lavoro occasionale di tipo accessorio era appunto l’occasionalità della prestazione lavorativa. Non erano considerate prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio le attività lavorative eseguite con regolarità e continuità ovviamente.

Quale è l’anno solare e quale è l'anno civile. Per l’individuazione del periodo di riferimento non è possibile più fare riferimento alla definizione di anno solare del Ministero del Lavoro che in una lettera circolare ha specificato che “l’espressione anno solare non può che identificare il periodo mobile intercorrente fra qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno successivo”. Secondo altre interpretazioni, già in passato, il concetto di anno solare andava riferito alla circolare n. 103 del 2004 dell’Inps quale “periodo da 1 gennaio al 31 dicembre”. Con il Decreto Legislativo n. 81/2015 il riferimento diretto è all'anno civile, che è appunto dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Diritti e vantaggi dei voucher e del lavoro accessorio

Il lavoratore retribuito attraverso i voucher gode dei seguenti diritti:

  • copertura previdenziale presso l’Inps;
  • copertura assicurativa presso l’Inail;
  • riconoscimento ai fini del diritto alla pensione.

Lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, invece, non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’Inps, quali:

  • l’indennità di disoccupazione (Naspi);
  • la maternità;
  • la malattia;
  • assegni familiari.

Uno degli indubbi vantaggi per il lavoratore del lavoro accessorio è il fatto che il lavoro accessorio è un compenso esente da imposizione fiscale e che comunque non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

I voucher sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e compatibili con i versamenti volontari effettuati dal lavoratore.

Sia per il datore di lavoro che per il lavoratore un ulteriore vantaggio è quello di poter fare ricorso al lavoro accessorio senza la stipula di un contratto di lavoro.

Voucher in agricoltura

Le disposizioni relative al limite di 7.000 euro per anno civile e 2.000 per committenti imprenditori o professionisti, si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Lavoro accessorio voucher nel pubblico impiego

I dipendenti pubblici possono essere retribuiti con i voucher?

Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina le “forma contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale” nel settore pubblico, di cui riportiamo un estratto: “Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”.

Voucher lavoro occasionale: i buoni per retribuire i lavoratori

La disciplina del lavoro accessorio riguardo al pagamento tramite buoni lavoro voucher è regolata dall’art. 49 del D. Lgs n. 81/2015.

Il comma 1 dell’art. 49 stabilisce: “Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate”.

Quindi è prevista l’emanazione di un Decreto del Ministero del Lavoro che stabilirà il valore nominale dei buoni voucher lavoro accessorio. E lo farà tenendo conto delle retribuzioni rilevate nelle diverse attività lavorative. L’obiettivo è quello di adeguare il valore al reale dei voucher numero di ore lavorate.

Buoni voucher del valore di 10 euro lordi (7,5 euro netti). Il comma 2 dell’art. 49 stabilisce “In attesa della emanazione del decreto, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva. Il comma 3 dell’art. 49 introduce un importante obbligo comunicativo per coloro che ricorrono al lavoro accessorio tramite voucher: “I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi”.

Quindi non solo il carnet dei buoni voucher sarà orario, numerato progressivamente e datato ma è necessario anche comunicare preventivamente alla DTL il luogo della prestazione.

La comunicazione preventiva e Libro Unico del Lavoro. Come abbiamo visto, il datore di lavoro è obbligato a comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro all’Inps e all’Inail indicando i dati delle parti e del rapporto di lavoro. Mentre per quanto riguarda la retribuzione, non è prevista la redazione del Libro Unico del Lavoro e quindi la consegna al lavoratore del cedolino paga.

Pagamenti voucher

Vediamo ora come incassare i voucher per lavoro occasionale. A stabilirlo è il comma 4 dell’art. 49 del D. Lgs n. 81/2015: “Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio”.

Inoltre: “Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore prestatore di lavoro accessorio”. Lo status di disoccupato, ricordiamo, consente al lavoratore di avere l'anzianità presso il Centro per l'Impiego per beneficiare di alcuni agevolazioni contributive o fiscali (concesse al datore di lavoro che l'assume). Lo stato di disoccupazione si perde, in generale, quando il lavoratore percepisce un reddito da lavoro dipendente superiore a 8.000 euro o un reddito da lavoro autonomo superiore a 4.800 euro. Riguardo ai voucher, la disposizione conferma appunto che i buoni lavoro voucher percepiti non sono computati nel calcolo del reddito annuo imponibile fiscale e quindi anche nel reddito per mantenere o meno lo status di disoccupato (non si computano quindi nel calcolo degli 8.000 o 4.800 euro appena descritti).

Ovviamente, come abbiamo visto, se il lavoratore è percettore di prestazioni a sostegno del reddito (indennità di disoccupazione Naspi ad esempio), ha un limite di utilizzo dei voucher fino a 3.000 euro annui.

Contributi previdenziali Inps e voucher. Il comma 4 dell’art. 49 stabilisce che “Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla gestione separata in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l’importo autorizzato a titolo di rimborso spese”.

Lo stesso comma 4 dell’art. 49 stabilisce che “La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS”.

Quanto incassa il lavoratore. Per quanto riguarda il netto in tasca al lavoratore nel riscuotere i voucher, va detto che i buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende quindi la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’INPS per la gestione del servizio. Il valore netto del buono voucher a favore del prestatore è quindi di 7,50 euro.

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Voucher e assegni familiari e indennità di disoccupazione. Il lavoratore attraverso la riscossione del voucher con la quota destinata agli enti previdenziali (all’Inps) e assistenziali (all’Inail), ha diritto alle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro ma non ha diritto alle prestazioni a sostegno del reddito come gli assegni per il nucleo familiare, la malattia, la maternità, la disoccupazione, la Cassa integrazione o la mobilità.

Lavoro accessorio e normativa sulla sicurezza. AI lavoratori del lavoro occasionale accessorio si applica la normativa relativa al Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) ad esclusione del caso di “piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”.

Voucher come un’ora di lavoro. Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. L’utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale. Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.

Abrogazione art. 70 – 73 del D. Lgs. n. 276 del 2003. Contestualmente all’entrata in vigore del Decreto di riordino dei contratti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2015, in vigore dal 24 giugno 2015) viene abrogata la normativa sulle prestazioni occasionali di tipo accessorio della Legge Biagi, quindi gli articoli da 70 a 73 del D. Lgs. n. 276 del 2003.

Periodo transitorio fino a 31 dicembre 2015. Resta però fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, e fino al 31 dicembre 2015, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Decreto per i soggetti disabili. Il comma 6 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 81/2015: “6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari”.

Voucher: vantaggi del lavoro accessorio per il datore di lavoro. Considerata la natura meramente occasionale del rapporto di lavoro, i vantaggi che ha il committente datore di lavoro nell’instaurare il rapporto di lavoro attraverso i voucher ed il lavoro accessorio sono i seguenti:

  • emersione del lavoro e quindi nella possibilità di non incorrere in rischi in caso di ispezione;
  • la possibilità di avere una copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro;
  • poter usufruire delle prestazioni del lavoratore senza dover stipulare un contratto;
  • non rischiare vertenze di lavoro sulla natura della retribuzione.
  • Con il pagamento attraverso i buoni lavoro, sono coperti tutti questi oneri e rischi.

Voucher: vantaggi per il lavoratore. Per il prestatore di lavoro, per il lavoratore impiegato nel lavoro accessorio, i vantaggi del ricorso da parte del datore di lavoro al lavoro occasionale di tipo accessorio sono i seguenti:

  • le prestazioni occasionali svolte sono retribuite con un compenso esente da ogni imposizione fiscale;
  • il voucher dà diritto all’accantonamento dei contributi presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail;
  • il compenso ricevuto non incide sullo status di disoccupato o inoccupato ai fini di un reinserimento nel mondo del lavoro (anche attraverso delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro).

Limite voucher

Voucher lavoro limite annuo massimo. Ogni anno i limiti di utilizzo dei buoni voucher nel lavoro accessorio vanno aggiornati. La rivalutazione annuale è prevista dalla legge Fornero, la legge n. 92 del 28 giugno 2012, che modificando l’art. 70 del Decreto Legislativo n. 76 del 2003, ha previsto che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.

Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero professionista, i limiti economici cambiano. Vediamo tutti i limiti negli ultimi anni, che ricordiamo sono limiti per ogni singolo lavoratore e non per committente.

Limite utilizzo voucher anno 2015 (dopo il 24 giugno 2015):

valori netti (arrotondati alla decina di euro)

  • € 7.000 per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
  • € 2.020 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

valori lordi (calcolati sul valore netto arrotondato di cui sopra)

  • € 9.333  per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
  • € 2.693 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

Limiti utilizzo anno 2015 (in vigore fino al 24 giugno 2015). Come abbiamo visto, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81 del 2015, i limiti di utilizzo dei voucher è stato elevato a 7.000 euro (9.333 euro lordi). Ma in precedenza erano stati aggiornati sulla base dell’indice ISTAT i limiti annui per l’anno 2015.

Con la circolare n. 77 del 16 aprile 2015, infatti, l’Inps ha comunicato la rivalutazione annuale importi economici lavoro accessorio per l’anno 2015. L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,20%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per la famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014 – dicembre 2014.

I nuovi importi economici da prendere a riferimento per l’anno 2015, anche al fine delle verifiche sul loro rispetto a cura dei committenti, come precisato nella circolare n. 176 del 18 dicembre 2013, sono rideterminati come segue:

valori netti (arrotondati alla decina di euro)

  • € 5.060 per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
  • € 2.020 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

valori lordi (calcolati sul valore netto arrotondato di cui sopra)

  • € 6.746  per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
  • € 2.693 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

Limiti utilizzo anno 2014. Sempre in applicazione della rivalutazione annua prevista dalla Legge Fornero, con la circolare n. 28 del 26 febbraio 2014 l’Inps ha aggiornato gli importi economici massimi realizzabili attraverso il ricorso al lavoro accessorio per l’anno 2014.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,10%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 ed il periodo gennaio 2013-dicembre 2013. Pertanto l’ente previdenziale ha ricalcolato i nuovi limiti economici.

I nuovi importi economici da prendere a riferimento per l’anno 2014, anche al fine delle verifiche sul loro rispetto a cura dei committenti, come precisato nella circolare n. 176 del 18 dicembre 2013, sono così rideterminati:

  • 5.050 € netti per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare,
  • 2.020 € netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

I corrispondenti importi lordi, riferiti all’anno solare, sono pari a:

  • 6.740 € per la totalità dei committenti;
  • 2.690 € in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.

La legge n. 92 del 2012 ha modificato la normativa sul lavoro accessorio, è stato modificato sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore (quindi al lavoratore) il soggetto a cui riferire tale nuovo limite. Quindi i limiti vanno riferiti a tutte le prestazioni di lavoro accessorio svolte dal lavoratore, non più per ogni singolo committente. E quest’ultimo, nell’impiegare lavoratori con il ricorso ai buoni voucher ed al lavoro accessorio deve accertarsi preventivamente che il lavoratore non abbia superato i suddetti limiti annuali. I buoni lavoro sono orari, numerati progressivamente e datati.

La certificazione inerente al limite. Visto il problema del superamento dei limiti, è consigliabile che il datore di lavoro per accertarsi che il lavoratore, a cui intende affidare la prestazione lavorativa di tipo occasionale, non abbia superato i limiti previsti nell’anno solare può acquisire questa informazione facendo firmare al lavoratore una dichiarazione preventivamente compilata dove il lavoratore attesa di non aver superato tale limite economico di legge, dichiarando anche qual è l’ammontare complessivo dei voucher già ricevuti nel corso dell’anno.

Voucher esenti e modello 730

Come abbiamo già visto il comma 4 dell’art. 49 del D. Lgs n. 81/2015 stabilisce che i buoni lavoro voucher sono esenti da imposizione fiscale: “Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore prestatore di lavoro accessorio”. Ciò è un aspetto importante per i lavoratori percettori dei voucher.

Ciò significa che, entro i limiti previsti di 9.333 euro lordi annui e 7.000 euro netti annui dal 24 giugno 2015 (e 6.746 euro lordi annui e 5.060 euro netti prima del 24 giugno 2015), il lavoratore può percepire i voucher senza pagarci le tasse.

I compensi non vanno infatti dichiarati nel modello 730 o nel modello Unico PF.

I limiti sono per ogni singolo lavoratore e non per committente. Inoltre la somma dei voucher non rileva ai fini del limite di reddito di 2.840,51 euro che qualifica lo status di familiare a carico, che permette al lavoratore di essere fiscalmente a carico di altri soggetti. Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento su voucher esenti e modello 730.

Cumulo voucher e pensione

Una delle domande più frequenti è quella relativa alla possibilità di cumulare i voucher lavoro occasionale con il reddito da pensione. Prima di tutto va detto che l’Inps nella circolare n. 49 del 29 marzo 2013 chiarì che “Per quanto riguarda la categoria di “pensionati” si precisa che possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa”. Quindi i pensionati possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio ed essere quindi retribuiti con i voucher.

La stessa circolare precisò che “Resta, pertanto, escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di trattamenti, per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità”. Quindi in alcuni casi, quelli dove non è possibile lavorare perché dichiarati inabili al lavoro al 100%, non è possibile lavorare percependo i voucher.

Per quanto riguarda la cumulabilità dei voucher con la pensione, il pensionato in qualità di contribuente ha gli stessi diritti ed obblighi degli altri contribuenti, quindi vale anche per il reddito da pensione, l’esenzione fiscale sopra descritta in materia di voucher. Quindi i voucher sono esenti da imposizione fiscale anche per coloro che percepiscono un reddito da pensione e poi “arrotondano” la pensione stessa lavorando attraverso il lavoro accessorio e percependo pertanto un reddito da voucher cumulabile, ma esente da imposizione, con il reddito da pensione.

Modalità acquisto voucher Inps

Come acquistare i voucher, vediamo le modalità di acquisto dei voucher. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2015, cambiano le modalità di acquisto dei buoni lavoro o voucher per committenti imprenditori e liberi professionisti. Niente più acquisto tramite Poste Italiane. Una circolare dell’Inps elenca tutte le novità in materia di lavoro accessorio e comunica i nuovi limiti. Vediamo come acquistare i voucher e  tutta la procedura da seguire per il voucher telematico.

Con la circolare Inps n. 149 del 12 agosto 2015 sono stati chiarite le modalità di acquisto dei buoni lavoro voucher e la procedura per il voucher telematico, dopo le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015. Vediamo come acquistare i voucher.

Come abbiamo visto, una importante novità è introdotta dall’art 49, comma 1, che prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.

Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:

  • la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
  • Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
  • Banche Popolari abilitate.

Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31/12/2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 per il triennio 2013 – 2015. In questi casi i buoni lavoro consegnati dall’INPS alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.

Misura del voucher. In attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 1 dell’art.49, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio. L’art 49, comma 3, prevede, inoltre, l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota n.3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.

Voucher telematico: ecco la procedura da seguire

L’allegato 1 della circolare Inps n. 149 del 12 agosto 2015 dettaglia quale è la procedura per l’utilizzo telematico dei buoni lavoro (che ricordiamo deve essere utilizzata da committenti imprenditori e liberi professionisti). Essa si compone delle seguenti fasi.

Fase 1 – Registrazione committente. Il committente si registra presso l’INPS (direttamente o per il tramite dell’associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità:

  • Sportelli INPS;
  • Sito internet www.inps.it, nella sezione Servizi 
OnLine/Per il cittadino/Lavoro Accessorio (se già in 
possesso del PIN);
  • Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito da 
telefono fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Associazioni di categoria dei datori di lavoro.

Fase 2 – Accreditamento prestatore. 
Il prestatore (il lavoratore al quale bisogna consegnare i voucher) si registra presso l’INPS attraverso una delle seguenti modalità:

  • Sportelli INPS;
  • Sito internet www.inps.it, nella sezione Servizi 
OnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/Lavoro Accessorio oppure nella sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure nella sezione Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso ai servizi;
  • Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

Il prestatore (maggiorenne) riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati:

  • la carta (INPS card d. ‘Postepay virtual’) sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite;
  • l’accreditamento del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un ‘caricamento’ minimo di 5 €;
  • il materiale informativo.

La registrazione dei prestatori – se effettuata tramite accesso al sito – richiede una attività di verifica dei dati da parte del Contact center, che ‘contatta' i potenziali prestatori. Questa operazione richiede 2-3 giorni. Una volta verificati, i dati anagrafici del prestatore saranno trasmessi a Poste, che provvederà – entro circa 25 giorni lavorativi – ad inviare presso il domicilio degli interessati la INPS card (Postepay).

In caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l’Istituto non risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione.

Per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, è necessario recarsi presso la Sede INPS provinciale, per la sostituzione in archivio e l’automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane.

La fase di registrazione si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all’utilizzo della carta da parte del prestatore e l’attivazione della carta presso un ufficio postale. Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

La riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione).
In caso di impossibilità a riscuotere entro i termini di scadenza del bonifico, è necessario rivolgersi alla sede INPS per chiederne la “riemissione”.

Il prestatore minorenne, che in quanto tale non può ricevere la INPSCard, riceverà da Poste una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie.

Fase 3 – Versamento del corrispettivo dei voucher. Il committente datore di lavoro dovrà versare, prima dell’inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, con una delle seguenti modalità:

  • tramite modello F24, indicando – nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale – la causale LACC appositamente istituita;
  • rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l’acquisto di voucher telematici – è opportuno sottolineare la contabilizzazione nei conti dell’INPS degli importi versati con F24 avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del pagamento a seguito di inoltro da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si precisa che in caso di committente persona giuridica, nel campo “matricola INPS” del mod. F24 vanno riportati – in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate – o il cap dell’azienda o il codice della sede INPS, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo.

In alternativa, si può inserire il codice fiscale del committente oppure il seguente codice: 66666666666666491.
Le istruzioni di compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate/modulistica/modelli di versamento (f24 f23)/modello F24/Tabelle codici tributo : Modello di versamento F24: i codici da utilizzare – tabella codici altri enti previdenziali e assicurativi – INPS: tabella causali contributo/ tabella formati matricola e codici.

  • tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10.

In questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS.
Nel caso che la procedura venga attivata da una Associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente.

  • tramite pagamento on line collegandosi al sito inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio, in corrispondenza dei link:
  • Entra nel servizio committente/datore di lavoro;
  • Entra nel servizio consulente/associato/delegato 
dopo essersi autenticati con PIN, può utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento: addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL) o carta prepagata Postepay o carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard. 
Per la dichiarazione dei rapporti di lavoro è necessario che ci sia disponibilità sul conto ‘Lavoro Accessorio’.

Fase 4 – Richiesta dei voucher e dichiarazione di inizio attività da parte del committente. Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purchè prima dell’inizio della prestazione), il committente effettua – attraverso il Sito internet www.inps.it oppure il Contact Center 803.164, gratuito da numero fisso, o da cellulare al n. 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante oppure recandosi presso una sede INPS – la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali. La dichiarazione dovrà contenere:

  • l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
  • la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;

Si ricorda che il committente è obbligato a comunicare preventivamente l’inizio della prestazione all’INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini INAIL.

Nel caso in cui – dopo la dichiarazione – si verifichino delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati. Attenzione: la mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

Come delegare per la procedura telematica per i voucher. Si evidenzia che – in caso di committente persona giuridica (o di committente persona fisica che intenda avvalersi di un delegato) – per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere alla sede INPS della propria provincia (tramite “modello SC53” scaricabile dal sito Internet Inps), l’abbinamento tra il c.f./p.iva dell’azienda ed il codice fiscale di un delegato persona fisica (munito di Pin), che opererà per conto dell’azienda o ente committente.

Una volta effettuato tale abbinamento, il delegato dovrà:

1) entrare nella procedura on-line con il suo C.F. ed il suo PIN ed accedere alla sezione Servizi OnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/Lavoro Accessorio oppure alla sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure alla sezione Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso ai servizi, in corrispondenza del link:
• Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN);

2) inserire il CF/P.IVA dell'azienda/ente committente;
3) operare come delegato dell'azienda/ente committente

Fase 5 – Rendicontazione dei voucher. Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all’INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l’effettivo utilizzo dei buoni lavoro.

La procedura di gestione INPS, ricevuta la comunicazione a consuntivo del committente, effettuerà le seguenti operazioni:

  • verificherà preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo accessorio con il complessivo onere dovuto per lo stesso;
  • in relazione all’esito della verifica di cui al punto precedente:
o nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell’onere), invierà le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all’avvenuta attivazione o meno della INPS Card);
  • o nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell’onere), rappresenterà al committente l’impossibilità a procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non consentirà la copertura della operazione di rendicontazione.
La procedura è progettata in modo che la disponibilità sul conto può essere utilizzata in momenti diversi, quindi in fase di consuntivazione non è obbligatorio arrivare ad un saldo pari a zero, ma è consentito che permanga una somma residua da ‘spendere’ per successive richieste di prestazioni di lavoro accessorio.

Fase 6 – Accredito dei contributi. Il processo si conclude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Ciò avviene, una volta reperita l’informazione di avvenuta riscossione dei buoni lavoro da parte del prestatore, mediante l’invio di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata.
L’INPS, infine, provvede al riversamento ad INAIL del contributo del 7% destinato all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Voucher sanzioni: il superamento del limite annuo porta all’indeterminato

Superamento limite economico dei voucher lavoro occasionale. Il rispetto dei limiti economici sopra descritti costituisce un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni ‘accessorie’, così come indicato  dal Ministero del Lavoro con circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, in considerazione delle conseguenze di tipo sanzionatorio derivanti da un superamento degli importi massimi previsti. Diamo ora uno sguardo ai principali interventi ministeriali in materia nel corso dell’ultimo biennio.

Le sanzioni in caso di superamento dei limiti. Rischia, infatti, la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato il datore di lavoro che impiega con lavoro occasionale di tipo accessorio un lavoratore che supera il limite di 7.000 euro attuali (ex 5.000 o 2.000 euro di reddito) previsti come limite all’utilizzo dalla riforma Fornero (e del Decreto Legislativo n. 81/2015 del Jobs Act poi).

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 4 del 2013, quando la normativa sul lavoro accessorio in vigore era quella della riforma Fornero, ha delineato quelli che sono i profili sanzionatori in caso di abuso dell’utilizzo dei buoni voucher da parte del datore di lavoro per i pagamenti delle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese dallo stesso lavoratore: Può scattare la “trasformazione” del rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, se c’è il superamento dei limiti quantitativi annuali. Quali sono questi limiti e cosa è il lavoro accessorio. Andiamo per ordine.

Le possibili violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi (e pertanto “qualificatori”) previsti , nonché all’utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall’acquisto). Così il Ministero delinea i due casi oggetto di sanzione, ossia superamento dei 5.000 o 2.000 euro annui (ora 7.000 euro) oppure utilizzo dei voucher 30 giorni dopo averli acquistati (inteso il carnet dei buoni lavoro).

Il Ministero poi ribadisce che i limiti quantitativi di 5.000 e 2.000 euro, ed ora 7.000 euro, (per i committenti imprenditori commerciali o professionisti) diventano elemento “qualificatorio” della fattispecie e pertanto, in sede di verifica ispettiva, è necessario che non sia stato già superato l’importo massimo consentito. A questo punto la circolare indica prima i sistemi utili ai datori di lavoro per evitare il superamento dei limiti (che ricordiamo sono intesi come annuali in capo al lavoratore, ossia sommando anche quelli di altri committenti) e poi indica quali sono le pesanti sanzioni in caso di superamento.

Il sistema di monitoraggio dei voucher e la dichiarazione del lavoratore. Al fine di evitare il superamento, la circolare ricorda che esisterà non appena completato un sistema informatizzato di monitoraggio in ordine ai limiti di ammissibilità in capo al lavoratore dell’accredito dei voucher (che ricordiamo possono essere anche voucher telematici). Nelle more della definizione da parte dell’Inps del sistema automatico, il Ministero consiglia vivamente ai datori di lavoro di farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione in ordine al superamento degli importi massimi previsti, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto tali circostanze non possono non essere conosciute dallo stesso lavoratore.

La sanzione di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Premesso quanto sopra, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni da parte del lavoratore, il superamento dei limiti di 5.000 euro (ora 7.000 euro) in tutti i settori, o di 2.000 euro nel caso di committenti imprenditori commerciali o professionisti, precisa la circolare, non potrà non determina una “trasformazione” del rapporto in quella che sostituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
Quindi il superamento del limite di 2.000 euro dei voucher (o 5.000 euro o 7.000 euro) può portare alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. Ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa o professionale. In altri termini sarà possibile operare la “trasformazione” del rapporto ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista.

Limite 30 giorni voucher: sanzioni in caso di superamento

La circolare ministeriale n. 4 del 2013 stabilisce anche quale è la sanzione in caso di utilizzo dei voucher oltre i 30 giorni dall’acquisto.

Voucher utilizzabili entro 30 giorni dall’acquisto. Oltre è lavoro nero. I buoni lavoro voucher, utili per i pagamenti al lavoratore, oltre che essere orari, numerati progressivamente e datati, dovranno essere anche utilizzati dal datore entro 30 giorni dall’acquisto. In caso contrario non sono più validi e la prestazione lavorativa viene considerata a nero, con tutte le sanzioni. Controlli degli ispettori anche sulla durata del periodo lavorativo.

La circolare indica sanzioni pesanti anche in questo caso: analoghe conseguenze sanzionatorie non potranno non aversi anche nell’ipotesi di un utilizzo dei buoni voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal suo acquisto). In assenza del “titolo” legittimante le prestazioni di lavoro accessorio (il voucher è ritenuto scaduto), la prestazione stessa sarà inoltre da ritenersi quale “prestazione di fatto”, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi “in nero”. Con tutte le conseguenze del caso, ivi compreso la trasformazione a tempo indeterminato e le sanzioni per lavoro nero, come ad esempio la maxi sanzione per lavoro nero.

La circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 interviene indicando due tipologie di controlli degli ispettori del lavoro e quindi due possibili ulteriori sanzioni, oltre a quella prevista per il superamento dei limiti quantitativi di 7.000 ex 5.000 e 2.000 euro. Controlli e possibili sanzioni:

  • sia sull’utilizzo dei voucher per remunerare prestazioni di diverse ore;
  • sia sull’utilizzo dei voucher oltre 30 giorni.

Il controllo sulla durata della prestazione lavorativa. Nel primo caso il personale ispettivo, chiarisce il Ministero, dovrà operare una ricostruzione in sede di verifica circa la durata della prestazione resa, da effettuarsi secondo le tradizionali modalità accertative. L’obiettivo deve essere collegare le ore lavorate al numero di buoni lavoro voucher (10 euro di valore) dati al lavoratore.

Nel secondo caso di cui abbiamo già detto la sanzione (lavoro nero), il Ministero chiarisce che, considerando che i voucher devono essere numerati progressivamente e datati, considerato la natura preventiva della comunicazione sull’utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima flessibilità del voucher telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla “data” non può che non implicare che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.

Una diversa interpretazione, più restrittiva, chiarisce il Ministero ribadendo la propria scelta di dare 30 giorni di tempo al datore di lavoro, “renderebbe assai difficile e oltremodo oneroso per il committente formalizzare preventivamente le singole giornate e le quantità di voucher da attribuire ad ogni lavoratore, in particolare in alcuni settori ove la effettuazione e la quantificazione della prestazione è condizionata da fattori esterni, anche di carattere climatico, di difficile prevedibilità”. Il Ministero quindi dà 30 giorni ai datori di lavoro per utilizzare i voucher, ma chi li usa oltre tale termine incorre in pesanti conseguenze, come abbiamo visto.

Lavoro accessorio voucher: quando scatta la maxi sanzione per lavoro nero

L’abuso dei voucher lavoro occasionale è punito. Vediamo la maxi sanzione e la comunicazione preventiva.

La maxi sanzione per lavoro nero, che fino all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 151/2015 (24 settembre 2015) era quantificata da 1.500 euro a 12.000 euro per ogni lavoratore, più 150 euro per ogni giornata di effettivo lavoro, scatta nel lavoro occasionale di tipo accessorio solo se non c’è stata la comunicazione preventiva di attivazione del rapporto di lavoro all’Inps e all’Inail. E’ questa la sanzione per mancata attivazione voucher. Vediamo ora il rapporto tra voucher e lavoro nero.

Voucher: quando scatta la maxi sanzione per lavoro nero. Il Ministero del Lavoro chiarisce il tutto in una nota, lan. 12695 del 12 luglio 2013. Nella nota sono forniti chiarimenti in ordine all’applicabilità della maxi sanzione per lavoro “nero” nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio (art. 70, D. Lgs. n. 276/2003), i quali, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato.

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è sono quelle attività rese dal lavoratore al datore di lavoro in maniera del tutto occasionale e nel limite di 5.000 euro annue, 7.000 euro dal 24 giugno 2015 (2.000 euro nei confronti degli imprenditori commerciali ed i professionisti). La retribuzione viene erogata al lavoratore attraverso i buoni lavoro voucher. Si tratta quindi di uno strumento di inquadramento di quei rapporti di breve durata e con natura meramente occasionale, prestazioni che sono spesso nel mirino perché a forte rischio lavoro nero.

La maxi sanzione fino a 12.000 euro. La maxi-sanzione per lavoro nero spettante, fino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151 del 2015, che ha a sua volta modificato la maxi sanzione per lavoro nero, che era prevista secondo la formulazione del Collegato Lavoro, “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”. E l’ammontare della sanzione amministrativa va “da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.

La norma però pone l’accento sulla mancata comunicazione preventiva. Il lavoro occasionale di tipo accessorio rientra tra le tipologie di rapporti per le quali non è richiesta questa comunicazione al Centro per l’impiego. Ma il Ministero del Lavoro nella circolare n. 38 del 2010, ha chiarito che la maxi sanzione per lavoro “nero”  può trovare applicazione, in virtù del disposto di cui all’art. 4 della legge n. 183 del 2010, nei rapporti per i quali non è prevista la comunicazione unilav al Centro per l’Impiego, nella misura in cui non siano stati effettuati i prescritti adempimenti formali nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Cioè, come confermato dalla nota del 12 luglio 2013, il personale ispettivo può irrogare il provvedimento di maxisanzione esclusivamente laddove l’utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all’INPS/INAIL, connessa all’attivazione delle prestazioni stesse. Ciò in quanto, solo in tale ipotesi, il rapporto di lavoro risulta effettivamente sconosciuto agli Istituti previdenziali ovvero da intendersi come “prestazione di fatto”, non censita preventivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La nota interviene anche per chiarire gli aspetti sanzionatori dopo le modifiche apportate alla disciplina del lavoro accessorio dalla Legge Fornero: “Per quanto concerne le modifiche apportate dalla Legge n. 92 del 2012 all’istituto in argomento si evidenzia che è stato introdotto un diverso criterio di quantificazione del compenso per prestazioni di lavoro accessorio, ancorandolo alla durata oraria delle stesse”. Infatti i voucher nel lavoro accessorio ora sono datati e numerati progressivamente.

Il legislatore, continua la nota, ha voluto “scongiurare in tal modo che un unico voucher,  attualmente del valore di dieci euro, possa essere utilizzato per remunerare una pluralità di ore ovvero addirittura più giornate”. Assume dunque fondamentale importanza ricostruire in sede di verifica ispettiva l’aspetto afferente alla durata della prestazione resa.

La maxi-sanzione non scatta se sono state effettuate le comunicazioni agli enti, anche in caso di mancato pagamento del lavoratore: “Analoghi accertamenti si ritengono necessari anche con riferimento alla fattispecie prospettata da codesta Direzione territoriale, in merito all’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all’INPS/INAIL, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate. Nelle suddette ipotesi, la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all’irrogazione della maxi sanzione, in considerazione dell’avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti”.

Voucher e indennità di disoccupazione o cassa integrazione

Il lavoro accessorio (voucher) è compatibile con gli ammortizzatori sociali. Quindi è possibile cumulare i voucher con la disoccupazione, ossia con la Naspi, ma anche con la cassa integrazione. Una circolare dell’Inps ha fornito i chiarimenti in merito alla cumulabilità tra voucher e ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ed al termine del rapporto di lavoro. A rendere possibile il ricorso al lavoro accessorio per coloro che percepiscono gli ammortizzatori sociali, con tanto di elevazione del tetto di utilizzo a 3.000 euro nell’anno civile, è stato sempre il Decreto Legislativo n. 81/2015 in attuazione del Jobs Act.

Come abbiamo visto il Decreto, al comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 81/2015, stabilisce che “prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi… e nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.

Quindi il lavoratore che percepisce una prestazione a sostegno del reddito in costanza di rapporto quale la cassa integrazione o l’indennità di mobilità, oppure il lavoratore disoccupato che percepisce un ammortizzatore sociale al termine del rapporto di lavoro, quali la disoccupazione Naspi, ma anche la Dis-Coll o l’Asdi, può quindi svolgere del lavoro accessorio durante il periodo di percezione dell’indennità da parte dell’Inps. E le due cose sono cumulabil.

Limite di 3.000 euro annui.  Il lavoro accessorio, retribuito tramite i buoni voucher, può essere svolto fino a 3.000 euro per anno civile. E, come conferma la circolare dell’Inps, la cumulabilità tra Voucher e Naspi, cassa integrazione, mobilità, ecc. è possibile sin dal 1 gennaio 2015, anche se il D. Lgs. n. 81/2015 è entrato in vigore dopo.

Cumulabilità dal 1 gennaio 2015. Dalla relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 81/2015 emerge come l’intento del legislatore sia stato quello di rendere strutturale la misura sperimentale (prevista per gli anni precedenti), che ha consentito ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

Pertanto la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi percepiti nel corso dell’intero anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), deve essere interpretata, nell’ottica costituzionalmente orientata di tutela del lavoratore, come applicabile sin dal 1 gennaio 2015 e per tutto l’anno 2015.

Vediamo il contenuto di tale circolare, la n. 170 del 13 ottobre 2015, che disciplina appunto la “Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito”.

Voucher e indennità di mobilità

Vediamo ora la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità. Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio (ossia i voucher lavoro occasionale) nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Lavoro accessorio oltre 7.000 euro: necessaria una comunicazione all’Inps. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991 (circolare Inps n. 229 del 1996).

Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio. 

Voucher e Naspi

Vediamo ora la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l'indennità di disoccupazione, ex Aspi e Mini Aspi, ora NASPI. Un lavoratore disoccupato che percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi, può lavorare percependo i voucher? La risposta è sì. 

In riferimento al regime di compatibilità del lavoro accessorio con la NASpI, che ricordiamo è l’ex Aspi e Mini Aspi, l’Inps rinvia a quanto già precisato con la Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1.

L’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio (ossia i voucher lavoro occasionale) nel limite complessivo di 3.000 per anno civile.
Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.

Voucher e disoccupazione agricola Inps

Vediamo ora la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola.

Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola l’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 conferma la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per quanto riguarda l’applicazione della norma in argomento, l’Inps nella circolare “ritiene utile rammentare, in considerazione del fatto che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione”.

Voucher e cassa integrazione

Vediamo ora la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni. Un lavoratore cassaintegrato può lavorare con i voucher? La risposta è sì. 

Anche le integrazioni salariali (che ricordiamo sono la cassa integrazione ordinaria o CIGO e la cassa integrazione straordinaria o CIGS) sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del lavoro accessorio), si applicherà quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone le abrogate disposizioni (v. articolo 46, comma. 1 lettera L, decreto legislativo n. 148/2015) di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge n. 160/88.

Quindi, le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (circolare Inps n. 130 del 2010).

Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015.

Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con le circolari nn. 75/2007 e 57/2014).

Lavoro accessorio nel settore dello spettacolo

Come abbiamo visto, nella circolare Inps n. 149/2015 sono state illustrate le nuove disposizioni disciplinanti il lavoro accessorio introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015 che, in particolare, ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003.

Il messaggio Inps n. 331/2016 ha chiarito che “Le nuove norme non contemplano limitazioni in ordine ai settori produttivi nell’ambito dei quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio.

Pertanto, detta forma di prestazione lavorativa – nella quale, come è noto, la retribuzione è corrisposta a mezzo di appositi voucher – risulta utilizzabile anche nel settore dello spettacolo, sulla base dei limiti normativi di carattere generale. In particolare, ai sensi del citato art. 48, è possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico ivi stabilito”.

Quindi entro i limiti economici già descritti in precedenza di 7.000 e 2.000, è possibile utilizzare i voucher nel settore dello spettacolo.

Necessaria la comunicazione obbligatoria alla DTL. Gli adempimenti informativi ai quali il committente è tenuto, ai fini dell’instaurazione dei citati rapporti di lavoro accessorio, consistono, anche laddove la prestazione sia svolta nel settore dello spettacolo, nell’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie alla direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa medesima, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del citato D.Lgs. n.81/2015.

 Nessun certificato di agibilità per i voucher nello spettacolo. In relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo, è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Infatti – fermo restando che l'obbligo contributivo, in presenza di lavoro accessorio, sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – nella fattispecie di cui si tratta la tracciabilità delle prestazioni svolte dal prestatore di lavoro è garantita dalla citata comunicazione di inizio attività.

Lavoro accessorio escluso per appalto e somministrazione

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2015, che ha riscritto la normativa sul lavoro accessorio, contiene una disposizione specifica riguardo al ricorso al lavoro accessorio in caso di appalto o di somministrazione di lavoro.

Il comma 6 dell’art. 48 del D. Lgs n. 81/2015 stabilisce che “E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Quindi verrà emanato un decreto del Ministero del Lavoro che disciplinerà i casi in cui c’è la deroga al divieto assoluto di utilizzare i voucher nell’appalto e nella somministrazione.

Divieti nell’appalto e somministrazione di lavoro. Quindi, nell’appalto e nella somministrazione di lavoro tramite agenzia interinale non è possibile utilizzare il lavoro occasionale di tipo accessorio. Un impresa non può reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi.

Voucher per steward da stadio

Unica eccezione al divieto di cui sopra: gli steward da stadio delle società calcistiche. Lo precisa il Ministero in una circolare, vediamola.

La circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, contenente le indicazioni operative per il personale ispettivo riguardo al lavoro accessorio, che pur avendo, la riforma Fornero del 2012 e il Decreto Legislativo n. 81/2015, ampliato notevolmente i casi in cui è possibile ricorrere a questa tipologia di prestazione di carattere occasionale, questa tipologia di lavoro non è utilizzabile quando c’è un intermediario tra il lavoratore e l’utilizzatore finale, ossia in caso di appalto e somministrazione.

Trattandosi di una prestazione che ha natura meramente occasionale e di tipo accessorio, tra l’altro retribuita attraverso i buoni voucher, tale tipologia contrattuale prevista per tipologie di rapporti di lavoro molto saltuari ed allora il legislatore ha inteso non far assolutamente rientrare questo istituto contrattuale nell’ambito di quei fenomeni, ovviamente legali, di intermediazione nel mercato del lavoro come sono l’appalto e la somministrazione di manodopera tramite Agenzia per il lavoro.

Il Ministero nella circolare n. 4 del 2013: “Il lavoro accessorio costituisce uno strumento attraverso il quale ricondurre nell’ambito della regolarità talune prestazioni di carattere occasionale che, frequentemente, sono di fatto escluse da qualsiasi formalizzazione. Perdura l’esigenza che lo stesso non si presti a fenomeni di destrutturazione di altre tipologie contrattuali e a possibili fenomeni di dumping sociale nell’ambito degli appalti, a sfavore delle imprese che ricorrono a contratti di lavoro più stabili”.

In relazione a tale aspetto, pertanto, conferma il Ministero nella circolare n. 4 del 2013, “è possibile confermare l’orientamento secondo il quale il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite degli intermediari. L’unica eccezione è quella degli steward delle società calcistiche, come esplicitamente previsto con D.M. 8 agosto 2007 modificato dal D.M. 24 febbraio 2010”.

Stadi di calcio da almeno 7.500 posti. L’attività di stewarding in questione è quella rientra nel campo di applicazione del D.M. 8 agosto 2007 e l’art. 1 precisa che l’ambito di applicazione riguarda “i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali  si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche”. L’utilizzo dei voucher non può essere consentito per altre manifestazioni sportive, né per servizi di accoglienza o supporto in manifestazioni fieristiche e spettacoli, offerte in forma di appalto di servizi.

Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra il lavoratore prestatore ed il datore di lavoro utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni (che sarebbero occasionali di tipo accessorio) a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione.

La deroga dell’Inps. Con il messaggio n. 9999 del 2010, l’Inps ha derogato al principio generale,  consentendo l’utilizzo del lavoro accessorio per le prestazioni occasionali da parte degli stewart, anche se il loro utilizzo avviene attraverso le società di vigilanza o appaltatrici di servizi.

Il lavoro accessorio nella consegna e vendita dei quotidiani e periodici

Il Ministero del lavoro con l’interpello n. 17 del 2009 ha regolamentato l’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore relativo alla consegna e vendita di quotidiani e periodici.

L’Interpello dice che,  fermo restando le caratteristiche di occasionalità della prestazione lavorativa, sono ricomprese nella generica previsione legislativa tutte le attività legale alla distribuzione dei quotidiani e dei periodici, come ad esempio quelle svolte dalle seguenti categorie di lavoratori:

  • distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, anche gratuita (i cosiddetti free press);
  • distributori e promotori ambulanti, anche presso rivendite e spazi commerciali in genere, di prodotto o iniziative editoriali collegate a stampa quotidiana e periodica;
  • distributori ambulanti di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate a stampa quotidiana e periodica.

Permesso di soggiorno: nel reddito anche i voucher del lavoro accessorio

Il Decreto Legislativo del Jobs Act n. 81 del 2015 conferma quanto già previsto dalle normative precedenti sul lavoro accessorio riguardo alla computabilità del reddito derivante dai voucher lavoro accessorio nel reddito necessario per ottenere il permesso di soggiorno. L’art. Art. 48 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2015 infatti recita: “I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno in Italia, nel reddito necessario sono computati anche i buoni voucher percepiti dal lavoratore straniero nel lavoro accessorio. Questa disposizione era stata introdotta dalla riforma del lavoro ed era stata ribadita da una circolare del Ministero.

Si tratta sicuramente di una buona notizia per i lavoratori stranieri che ambiscono ad ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Come dicevamo, già con la riforma del mercato del lavoro, voluta a metà dell’anno 2012 dal Governo Monti ed il Ministro Fornero, i compensi ricevuti per il lavoro accessorio, i buoni voucher, sono diventati utili per ottenere reddito necessario per ottenere l’importante permesso di soggiorno.

L’ex art. 72 comma 3 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 prevedeva: “Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di  lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo  stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio”. Tuttavia lo stesso compenso può essere utile al rilascio del permesso di soggiorno. Vediamo perché.

Compensi per lavoro accessorio utili per il rilascio permesso di soggiorno. Già la legge n. 92 del 2012 aveva infatti apportato importanti modifiche al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, riformando il lavoro occasionale di tipo accessorio, che da allora è aperto a tutti i settori produttivi, ma anche sostituendo completamente l’art. 70 del Decreto. La formulazione dell’art. 70 post Riforma Fornero prevedeva che “I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all’articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno”. Analoga disposizione, come abbiamo visto è inserita nel D. Lgs. n. 81/2015 all’art. 48 comma 5 sopra descritto.

A confermare la computabilità anche il Ministero del lavoro con la circolare n. 4 del 2013,  che ribadiva tale concetto ed inoltre ricordava che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 “il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di  importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla  spesa sanitaria”.

La dichiarazione sostitutiva e l’accertamento d’ufficio. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 394/1999 (come modificato dal D.P.R. n. 334/2004) “ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno (…)  la documentazione attestante la  disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione  temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo”.

Si segnala che normalmente non viene considerato possibile un rinnovo con una busta paga inferiore ai 439 euro mensili nel caso di straniero senza familiari, ossia pari all’importo del minimo  dell’assegno sociale. Il TAR del Piemonte con la sentenza n. 3834 del 2004 stabilì che “è legittimo il provvedimento di diniego  di rinnovo del permesso di soggiorno per  lavoro autonomo se il cittadino extracomunitario è attualmente sprovvisto di un reddito di importo  superiore al livello minimo previsto dalla legge  per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa  sanitaria”.

Dalla riforma del mercato del lavoro del 2012 in poi c’è però una importante soluzione in più per coloro che hanno necessità di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno: poter cumulare al reddito ottenuto con altre forme contrattuali (dal contratto part-time, al contratto al termine, al contratto a progetto) anche l’equivalente del valore nominale dei buoni lavoro voucher,  ricevuti per le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio.

Lavoro accessorio secondo la Legge Fornero (in vigore dal 18/7/2012 al 23/6/2015) 

Vediamo ora quale è stata la normativa in vigore fino dal 18 luglio 2012 al 23 giugno 2015. Con la riforma Fornero, la legge n. 92 del 2012, in vigore dal 18 luglio 2012, il lavoro occasionale di accessorio fu semplificato: aperto a tutti i settori produttivi ma con una limitazione al suo utilizzo per ogni lavoratore posta a 5.000 euro (2.000 per imprenditori commerciali e professionisti) di voucher per anno solare, per tutti i committenti (salvo alcuni limiti nel lavoro agricolo). Inoltre con la Riforma Fornero, i buoni voucher divennero orari, numerati progressivamente e datati. Venne introdotto anche l’obbligo di utilizzo dei voucher entro 30 giorni dall’acquisto. I limiti, anche in quel periodo, sono assoluti per anno solare e per tutti i committenti.

Quindi furono inserite forti semplificazioni ma una importante limitazione di carattere economico. Il Governo intese rafforzare la funzione del lavoro accessorio di strumento di emersione del lavoro nero, riscrivendo l’art. 70 del D. Lgs. n. 276 del 2013 (poi abrogato dal D. Lgs. n. 81/2015).

Se da un lato la riforma introdusse un limite assoluto di 5 mila euro più i 2.000 per committente imprenditore commerciale o professionista, dall’altro lato liberalizza di fatto il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio. Fu soppresso infatti l’elenco delle attività di natura occasionale che potevano essere prestate con la formula del lavoro accessorio: lavori domestici, lavori di giardinaggio, insegnamento privato supplementare, lavoro nelle manifestazioni sportive e culturali.

Settore agricolo: le limitazioni previste fino a 23 giugno 2015. Il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio è ammesso solo per le attività agricole stagionali e le attività agricole in favore di piccoli imprenditori agricoli. Più precisamente la nuova normativa sul lavoro accessorio si applica in agricoltura:

  • alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
  • alle attività agricole svolte a favore di soggetti dei produttori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro (costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti). Attività che tuttavia non potranno essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Casalinghe escluse dal lavoro accessorio. Quindi vengono escluse le casalinghe dalle attività agricole di natura occasionale. Per i giovani con meno di 25 anni l’attività agricola viene intesa di natura occasionale se svolta nei weekend per gli studenti iscritti ad un corso di studi di qualsiasi ordine e grado ovvero durante tutto l’anno se iscritti all’università.

Limite di 2.000 euro escluso nel settore agricolo. Il Ministero nella circolare n. 18 del 2012 precisò: “E’ possibile ritenere che, proprio in ragione della specialità del settore agricolo, non trovi applicazione l’ulteriore limite di 2.000 euro previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti di imprenditori e professionisti”.

Lavoro accessorio: la normativa del D. Lgs. 276/2003 (prima del 25/6/2012)

L’originaria normativa sul lavoro accessorio è quella prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, poi abrogata dal D. Lgs n. 81/2015. La regolamentazione di questa tipologia di rapporto di lavoro attuata dal 2003 ha avuto l’obiettivo di legalizzare alcune prestazioni lavorative occasionali eseguite di fatto “a nero” e di favorire l’occupazione di soggetti con difficoltà ad accedere o a permanere nel mercato del lavoro. Tutto ciò semplificando l’emersione e la gestione previdenziale e tributaria di questi rapporti di lavoro da parte del lavoratore. Inizialmente questa tipologia riguardava solo i soggetti deboli del mercato del lavoro, dal 2009 in poi la disciplina è stata estesa a molti settori.

I limiti prima della Legge Fornero erano per committente e non per singolo lavoratore. Quindi più favorevoli. Fino al 25 giugno 2012, il ricorso al lavoro accessorio era consentito ma non poteva dar luogo a compensi superiori a 5.000 euro netti (e 6.660 euro lordi, come precisato dalla circolare Inps n. 88 del 2009) nel corso di un anno solare, con riferimento al medesimo committente. Tale limite era elevato per le imprese familiari a 10.000 euro per ogni anno fiscale ed è ridotto a 3.000 euro per i percettori di integrazioni salariali o di prestazioni a sostegno del reddito come l’indennità di disoccupazione, la CIG, la CIGS, la mobilità, la solidarietà.

Quali settori di attività e quali lavoratori. I settori di attività nei quali può essere utilizzato il lavoro occasionale accessorio pre riforma Fornero sono indicati dalla legge Biagi stessa, all’art. 70. La Legge n. 133 del 6 agosto 2008, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) ampliarono progressivamente la platea dei prestatori e le aree di attività in cui su applica il lavoro occasionale accessorio, che inizialmente riguardava solo il settore agricolo.

Rientravano, fino al 18 luglio 2012, tra le prestazioni di lavoro occasionale accessorio le seguenti attività (art. 70 del D. Lgs. 276/03 come modificato dalla legge n. 191/2009):

  • di lavori domestici;
  • di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
  • dell'insegnamento privato supplementare;
  • di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
  • di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
  • di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani, indicati nel precedente punto, ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • dell'impresa familiare di cui all'articolo 230‐bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
  • della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati.di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie. 

Chi può essere committente. Coloro che possono impiegare dei prestatori di lavoro occasionale possono essere famiglie, privati, aziende, imprese familiari, imprenditori agricoli, enti senza fini di lucro, enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, enti locali in tutti i settori produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile), committenti pubblici, solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà.

Anche allora non poteva essere utilizzato il lavoro accessorio nell’appalto e la somministrazione di lavoro.

Quali sono i lavoratori interessati. Il Ministero del lavoro con una serie di interpelli ha chiarito quali sono i lavoratori possono essere impiegati nel lavoro accessorio. Con riferimento dei settori di attività elencati, il lavoro occasionale di tipo accessorio è consentito senza esclusioni di tipo soggettivo. Cioè in tali attività possono essere utilizzate prestazioni occasionali svolte da qualsiasi soggetto: disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo, lavoratore subordinato. E con un rapporto di  lavoro a tempo pieno o part-time. Quindi anche da parte di lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno. In alcuni casi, come ad esempio per i giovani di età inferiore a 25 anni o per i pensionati, invece sono indicate dalle legge stessa le categorie di lavoratori a cui si possono rivolgere i committenti.

Lavoro accessorio nel commercio e nel turismo e nei servizi. Le prestazioni occasionali di tipo accessorio prima della riforma Fornero erano possibili anche ai settori del commercio, del turismo e dei servizi. Quindi il sistema dei pagamenti attraverso i buoni  lavoro (voucher) era operativo anche in questi settori. Ma con delle importanti limitazioni, tenendo conto del carattere occasionale della prestazione lavorativa, principio cardine del lavoro accessorio.

Secondo quando disciplinato dall’Inps con la circolare n. 104 del 2008, il sistema dei buoni lavoro nel settore del commercio, del turismo e dei servizi poteva trovare applicazione:

  • da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza e per qualunque tipologia di attività lavorativa;
  • nelle manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Periodo di vacanza. Con riferimento ai giovani studenti, per l’individuazione dei “periodi di vacanza”, l’Inps richiamava la disciplina precisata in materia di lavoro intermittente dal Ministero del Lavoro. Per periodi di vacanza infatti s’intende:

  • per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
  • per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
  • per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Voucher per il lavoro accessorio nel settore agricolo. Il settore dell’agricoltura è stato il primo settore nel quale è stato lanciato il sistema del lavoro accessorio per le prestazioni occasionali ed il pagamento tramite i buoni lavoro (o voucher). Dopo una sperimentazione limitata alle vendemmie nel Veneto (per studenti e pensionati), il sistema di pagamento con i buoni lavoro è stato esteso a tutte le attività agricole rientranti nel campo di applicazione dell’istituto.

La circolare Inps n. 94 del 2008 ha infatti esteso il sistema dei buoni lavoro (voucher) a:

  • tutte le attività agricole di carattere stagionale effettuate con prestazioni occasionali svolte da pensionati e da giovani studenti con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
  • prestazioni occasionali relative alle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e cioè i produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro.

L’Inps precisa che con riferimento al volume di affari di 7.000 euro, si deve tener conto del limite dimensionale dell’azienda, non avendo quindi riferimento a regimi contabili o amministrativi diversi.

La finalità dell’introduzione dei voucher nell’agricoltura è sempre l’emersione del lavoro nero nei rapporti di lavoro occasionali, come le prestazioni di lavoro durante il periodo di vendemmia ad esempio. Con questo sistema viene consentita la regolarizzazione delle prestazioni occasionali, garantendo da un lato la contribuzione e la copertura assicurativa contro infortuni per il lavoratore, dall’altro lato all’azienda agricola sia la tutela sempre contro gli infortuni, sia l’esclusione di sanzioni a seguito di ispezioni del Ministero del Lavoro sul luogo di lavoro, le quali sono state incrementate proprio per raggiungere l’obiettivo di regolarizzazione di questi rapporti di lavoro accessorio.

Tra le attività agricole di carattere stagionale rientra anche la vendita diretta di prodotti agricoli nell’ambito dei farmer’s market (Mercati di Campagna amica) che sia connessa a quella principale svolta dall’imprenditore agricolo. Lo precisa il Ministero del Lavoro in un interpello, il n. 32 del 2010.

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