9 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Accertamento: errori nei versamenti delle imposte, come evitare le sanzioni

L’Agenzia delle Entrate in una circolare ha chiarito che gli errori nei versamenti, ossia il pagamento inferiore o insufficiente delle imposte dovute, possono essere sanati. Questo anche se versati col modello F24 a seguito di un accertamento dell’Amministrazione Finanziaria. L’acquiescenza è valida se la differenza tra quanto dovuto e quanto versato è lieve ed il contribuente provvede a versarla. Non scatta l’iscrizione a ruolo e la sanzione resta ridotta ad un quarto. Vediamo i dettagli.
A cura di Antonio Barbato
9 CONDIVISIONI
accertamento errori nel versamento irpef

Con una circolare l’Agenzia chiarisce tutte le risoluzioni bonarie possibile per i casi di versamenti d’imposta inferiori al dovuto e tra questi c’è anche il caso riguardante coloro che sono già stati oggetto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti che hanno provveduto ad avvalersi dell’istituto dell’acquiescenza all’avviso di accertamento versando però in F24 degli importi inferiori rispetto a quelli dovuti, possono sanare la posizione versando la differenza ancora dovuta, senza incorrere nelle sanzioni.

I contribuenti che hanno subito un accertamento sulle imposte dovute a seguito di dichiarazione dei redditi, modello 730 o Unico, come l’Irpef, in acconto o saldo, o le addizionali comunali e regionali, e che hanno provveduto ad effettuare il versamento delle imposte, ma erroneamente in misura inferiore, possono comunque salvare la propria posizione, evitando l’innalzamento delle sanzioni, se provvedono a versare la differenza. Vediamo la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, nella parte relativa agli accertamenti.

La circolare chiarisce l’ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente per un ammontare inferiore a quello dovuto a titolo di definizione della pretesa tributaria. In particolare, la questione è sorta con riferimento all’applicazione dell’istituto dell’acquiescenza all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 15 Decreto Legislativo n. 218 del 1997, e all’ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente per un ammontare inferiore a quello dovuto, a fronte dei quali l’acquiescenza non si ritiene validamente perfezionata, con la conseguente iscrizione a ruolo (o l’affidamento del carico all’Agente della riscossione, in caso di accertamento esecutivo ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge n. 78 del 2010) degli importi non versati e delle sanzioni irrogate nella misura intera.

L’art. 15 citato riguarda le sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione: “Le sanzioni irrogate per le violazioni… sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione”. Quindi c’è una riduzione importante al 25% della sanzione. Il problema si pone se i versamenti sono effettuati in maniera errata.

Le soluzioni prospettate dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente intenda definire l’avviso di accertamento con acquiescenza, infatti, è tenuto a versare entro il termine di presentazione del ricorso le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni in misura agevolata. E questa è la prima ipotesi.

In seconda ipotesi, il contribuente può anche valutare di rinunciare alla definizione agevolata dell’intero accertamento e scegliere di definire le sole sanzioni ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, riservandosi il diritto di presentare eventualmente ricorso per imposte e interessi e versando, entro il termine di proposizione del ricorso stesso, le sanzioni in misura agevolata.

L’art. 17 tratta l’irrogazione immediata: “In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”. Il comma 2 dell’art. 17 prevede: “E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto della sanzione irrogata, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento”. Quindi come per l’acquiescenza, anche in questo caso c’è la riduzione al 25% della sanzione.

Se il contribuente intende beneficiare della possibilità offerta dall’art. 15 del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, quindi la prima ipotesi, ma incorre in un errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute, la circolare n. 27/E chiarisce la posizione della Amministrazione Finanziaria: “si è dell’avviso che l’acquiescenza possa ritenersi validamente perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell’accertamento”.

Continua la circolare: “In questi casi, il perfezionamento della definizione sarà, naturalmente, subordinato all’integrazione del dovuto da parte del contribuente. Non assume effetto preclusivo della definizione la circostanza che il versamento dell’integrazione sia effettuato con lieve tardività rispetto ai termini previsti dal richiamato articolo 15. Analoghe indicazioni valgono nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997”.

Quindi in entrambi i casi, risoluzione del caso con acquiescenza oppure con la definizione agevolata, l’Agenzia delle Entrate ritiene risolto il contenzioso se la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato è di entità lieve e non configura una non volontà di definire l’accertamento. Basterà che il contribuente integra versamento le somme non pagate e l’accertamento si risolve.

La circolare infatti conferma: “Occorre, in definitiva, salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia con evidenza l’intenzione del contribuente di utilizzare correttamente i predetti istituti. Si ritiene, infatti, che in tali ipotesi sussista l’interesse comune delle parti ad addivenire alla definizione, in osservanza dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e, nello specifico, dell’attività di accertamento. L’Ufficio potrà pertanto ritenere validamente perfezionata la definizione effettuata attraverso il versamento di un ammontare leggermente inferiore a quello dovuto, a titolo di definizione della pretesa tributaria, e successivamente integrato dal contribuente”.

Nel caso in cui il contribuente effettui, a causa di un errore materiale o di calcolo, un carente versamento delle somme dovute per il perfezionamento dell’accertamento con adesione, restano valide le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Accertamento con Circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, in particolare laddove viene chiarito che in presenza di anomalie di minore entità, l’Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell’atto sottoscritto.

9 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views