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Aspi e Mini Aspi in unica soluzione anticipata: ecco come presentare la domanda

Pubblicate le modalità di presentazione della domanda per ottenere il la liquidazione, ed in unica soluzione, dell’Aspi o della Mini Aspi per coloro che hanno perso il posto di lavoro ed intendono lanciarsi in una nuova attività di lavoro autonomo, di auto impresa o micro impresa. La liquidazione anticipata può essere richiesta anche se si inizia una collaborazione con contratto a progetto. Vediamo le istruzioni relative alla domanda, documentazione e modalità di erogazione.
A cura di Antonio Barbato
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liquidazione aspi in unica soluzione anticipata

E’ possibile ottenere il pagamento dell’Aspi o della mini Aspi in unica soluzione anticipata per il lancio di una nuova attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di auto impresa o micro impresa. Coloro che hanno perso il posto di lavoro subordinato, e quindi sono destinatari dell’indennità di disoccupazione Aspi o della Mini-Aspi, possono quindi ottenere tutta l’Aspi spettante in maniera anticipata per lanciarsi in una nuova attività, anche associandosi in cooperativa. Tale agevolazione vale anche per chi si iscrive ad un albo professionale. Valida la possibilità di richiedere l’anticipazione anche se si instaura una collaboratore con contratto a progetto presso un datore di lavoro diverso, non collegato con il precedente. Necessaria la presentazione di una domanda, che dimostri anche la partenza della nuova attività del soggetto percettore dell’Aspi.

Il decreto ministeriale n. 73380 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attua le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 19 della legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero), il quale, in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Con la circolare n. 145 del 9 ottobre 2013 l’Inps fornisce le istruzioni relative ad ambito di applicazione, domanda, documentazione e modalità di erogazione della prestazione. La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità ASpI o mini- ASpI spettante ma non ancora percepita. Vediamo tutte le informazioni indicate nella circolare. 

Quando si può chiedere l’indennità di disoccupazione Aspi in unica soluzione. Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto 29 marzo 2013 n. 73380 sono destinatari dell'intervento i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:

  • intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
  • avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;
  • associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
  • sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;
  • intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro,  che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.

L’Inps fornisce nella circolare n. 145 del 2013 i seguenti chiarimenti:

  • Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti;
  • Per l’attività di auto impresa o di micro impresa, si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente nel D. Lgs. n. 185 del 2000 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005. Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Compatibilità con il beneficio di riduzione al 50% dei contributi per le assunzioni di lavoratori in Aspi. Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92 del 2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett. b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99.

Si tratta della riduzione al 50% dei contributi sull’assunzione di lavoratori in Aspi: “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”. 

Si perdono gli assegni per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa. L’Inps nella circolare infatti dice” Per il periodo di trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioè ANF e contribuzione figurativa”. 

Per la domanda termine di 60 giorni dall’inizio dell’attività 

La circolare n. 145 dell’Inps indica il termine per la presentazione della domanda di liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione Aspi, ex indennità di disoccupazione con requisiti ridotti Mini Aspi spettante: “I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini ASpI devono inoltrare all'INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa”.

Ai fini della presentazione della domanda di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, si richiama l’attenzione sul disposto di cui all’art. 2, comma 17 delle legge n. 92 del 2012 e sulle relative istruzioni fornite con la circolare INPS n. 142 del 18/12/2012.

La comunicazione all’Inps in caso di nuova attività. L’Inps richiama quindi l’art. 17 che recita: “In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro annui in caso di lavoro autonomo, 8.000 euro in caso di lavoro subordinato o parasubordinato),  il  soggetto beneficiario  deve  informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività”.

L’Inps “provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità Aspi di un importo pari  all'80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno”. La riduzione è conguagliata d'ufficio al   momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quindi il lavoratore che inizia una nuova attività, indipendentemente dalla richiesta di erogazione dell’Aspi in unica soluzione, è tenuto ad adempiere all’obbligo comunicativo dichiarando il reddito annuo, se esso non supera i limiti utili ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Questo significa, secondo quanto precisato dalla stessa circolare n. 145 del 2013, che “Il termine dei 60 giorni riconosciuto per la domanda di anticipazione della prestazione non esime dal rispetto del termine previsto a pena di decadenza dal sopra citato art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012”.

Attività autonoma o parasubordinata iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente cessato. Posto quanto sopra, qualora l'attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l'associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione delle predette prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.

Percettori Aspi con attività autonoma avviata prima del 9 ottobre 2013. Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano altresì, alla data di pubblicazione della circolare n. 145, ossia il 9 ottobre 2013, già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della circolare. Quindi la scadenza per la presentazione della domanda di liquidazione anticipata dell’Aspi in unica soluzione è il 9 dicembre 2013.

Laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui al comma 17 del richiamato art. 2, la prestazione verrà erogata in misura intera.

Modalità telematica di presentazione della domanda

Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di anticipazione dell’Aspi o della Mini Aspi, la circolare Inps, nel ribadire che la domanda deve recare la specificazione dell’attività da intraprendere o sviluppare, indica che la domanda stessa dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:

  • via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Inps;
  • tramite Patronato/intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
  • tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.

Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:

  • ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;
  • ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI; effettuato l’invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.

All'istanza è attribuito un numero di protocollo informatico. Nel caso di specie esso si impone anche ai fini del rispetto del limite di spesa. 

La documentazione necessaria per dimostrare l’attività di lavoro autonomo 

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Premesso questo, l'istanza intesa ad ottenere l’anticipazione della prestazione di ASpI o mini ASpI dovrà, pertanto, contenere quanto di seguito indicato:

  • Nei casi in cui, per l'esercizio dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  •  Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.

L’Inps nella circolare poi, per quanto concerne le attività maggiormente ricorrenti, elenca a mero titolo esemplificativo le modalità attraverso cui è possibile certificare l’avvio di attività lavorativa in forma autonoma:

  • per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al Comune competente per territorio o agli estremi dell’autorizzazione già rilasciata;
  • per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all'iscrizione nel Registro delle Imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure all’iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);
  • per l'attività artigiana, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane, tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, che operano presso le Camere di Commercio;
  • per le attività professionali, è possibile fare riferimento all’iscrizione all’albo, comprovata da dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  • per l'attività di lavoro associato in cooperativa, è possibile produrre gli estremi dell’ iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché dell’iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio, lo stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività allo stesso assegnata.

Per le attività per le quali non esista l'albo o non sia obbligatoria l'iscrizione, come pure nei casi di attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione (numero di partita IVA, contratto di affitto, utenze, ecc. iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 1, co. 26 della legge n. 335 del 1995) ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto interministeriale n.73380 del 2013.

Laddove per l'esercizio dell'attività denunciata sia prescritta autorizzazione amministrativa del Comune o dell’Autorità di P.S., è possibile fare riferimento alla richiesta dell’autorizzazione o, se già conseguita, agli estremi dell’autorizzazione medesima. 

Modalità di erogazione

La struttura dell’Inps che riceve la domanda accerta preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI e del diritto all’anticipazione verificando appunto la documentazione presentata. A quel punto, l’istanza viene dichiarata “Definita” nella procedura informatica DSWeb con con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.

La struttura Inps territorialmente competente poi procede alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento.

L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI potrà avvenire:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

Lavoratore associato con rapporto di lavoro subordinato in una cooperativa. In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa. 

Restituzione della prestazione anticipata in caso di rioccupazione. Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l'indennità anticipata  dovrà essere restituita. Al riguardo, la struttura territoriale Inps procederà ad effettuare i controlli, tramite UNILAV, sulla instaurazione di rapporti di lavoro subordinati. 

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