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Come funziona l’assegno di ricollocazione [GUIDA]

Ai lavoratori disoccupati percettori dell’indennità di disoccupazione Naspi da almeno 4 mesi viene riconosciuto un assegno di ricollocazione, da 250 a 5.000 euro spendibile presso i centri per l’impiego o soggetti privati per trovare un nuovo posto di lavoro. Dalla normativa del Jobs Act al Decreto Anpal, dal primo appuntamento ai servizi di assistenza alla ricollocazione, dai diritti dei lavoratori alle sanzioni della condizionalità vediamo come funziona l’assegno di ricollocazione.
A cura di Antonio Barbato
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Assegno di ricollocamento anpal

Uno dei decreti del Jobs Act voluto dal Governo Renzi riguarda le politiche attive del lavoro, ossia tutte quelle attività esercitate dalla nuova agenzia per le politiche attive, che viene denominata Anpal, per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori rimasti disoccupati. Una delle principali misure previste dal decreto è l’assegno di ricollocazione, che è un assegno di ricollocamento riconosciuto dall’Anpal ai lavoratori disoccupati che sono percettori della Naspi, la nuova indennità di disoccupazione, da più di 4 mesi.

La platea dei beneficiari. Le stime non sono ancora ufficiali, ma secondo l’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, che ha elaborato dati Inps, i disoccupati percettori di Naspi da almeno 4 mesi in Italia sarebbero 1.127.000 di persone. All'inizio è previsto un periodo transitorio che assegna l'assegno di ricollocazione a soli 20 mila di questi soggetti.

Come funziona l’assegno di ricollocazione Anpal. Per questi lavoratori che sono stati espulsi dai processi produttivi, ossia sono stati licenziati o hanno terminato un rapporto di lavoro e sono anche percettori della Naspi da più di 4 mesi è previsto un incentivo economico che possono spendere presso i centri per l’impiego o i soggetti accreditati per trovare un nuovo posto di lavoro.

Non si tratta di un nuovo importo economico spettante al lavoratore, che come detto già percepisce la Naspi da alcuni mesi, ma di un incentivo economico spettante ai servizi accreditati (Centro per impiego o, soprattutto, soggetti privati accreditati), che viene riconosciuto nel caso in cui essi riescano a ricollocare, attraverso il sistema dell’assegno di ricollocazione, che ora vedremo, il lavoratore disoccupato percettore della Naspi da almeno 4 mesi.

L’Agenzia Nazionale per le politiche attive ha pubblicato le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione. Vediamo nello specifico, pertanto, come funziona il sistema dell’assegno di ricollocazione per i lavoratori in Naspi.

La normativa del Jobs Act

A prevedere l’assegno di ricollocazione è l’art. 23 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, il Decreto sulle politiche attive del Jobs Act del Governo Renzi.

L’art. 23: “Ai disoccupati percettori della nuova indennità di disoccupazione chiama “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)” di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12”.

In sostanza per coloro che percepiscono la Naspi e sono disoccupati da oltre 4 mesi viene riconosciuto un assegno di ricollocamento Anpal che è spendibile per cercare nuovo lavoro presso il Centro per l’Impiego oppure presso servizi per il lavoro accreditati. L’obiettivo del Governo è quello di favorire, con incentivi economici, la ricerca di un nuovo posto di lavoro ai disoccupati percettori di Naspi.

Destinatario dell’assegno di ricollocazione: il soggetto disoccupato cui è rilasciato l’assegno di ricollocazione.

Soggetto erogatore dell’assegno di ricollocazione: il servizio per l’impiego, pubblico o privato, prescelto dal destinatario per l’erogazione del servizio di assistenza alla ricollocazione.

Servizio di assistenza alla ricollocazione: è il servizio di Assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro fornito dal soggetto erogatore.

Sistema informativo unitario: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015.

A chi spetta l’assegno di ricollocazione

Vediamo ora nello specifico chi sono i destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione.

Ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, l’assegno di ricollocazione spetta ai “disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) (…) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi”.

Non tutti i disoccupati, dunque, hanno diritto all’assegno, ma solo i percettori di NASpi da più di quattro mesi.

Quindi alla luce della normativa, i destinatari dell’assegno di ricollocazione devono, allo scadere del quarto mese dalla cessazione del rapporto di lavoro, possedere due caratteristiche:

  • non avere un rapporto di lavoro (in base alle disposizioni normative il diritto alla Naspi decade alla presenza di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi);
  • essere ancora percettori di Naspi.

Il destinatario può liberamente scegliere se usufruire di tale servizio di assistenza:

  • presso i centri per l’impiego;
  • o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2015.

I soggetti privati erogatori della misura di politica attiva: chi sono.  Il Decreto Legislativo n. 150 del 2015 prevede che l’Assegno di ricollocazione possa essere speso presso un centro per l’impiego (ope legis) o presso un soggetto accreditato, ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto n. 150. Sul portale dell’Anpal si potrà individuare l’elenco dei soggetti privati accreditati, anche in base alla distanza chilometrica dalla propria abitazione.

I disoccupati percettori di NASpI da più di quattro mesi, già impegnati in misure di politica attiva analoghe (solitamente denominate contratto di ricollocazione, assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro) erogate dalle Regioni e Province Autonome non potranno partecipare alla sperimentazione dell’Assegno di ricollocazione, per tutta la durata dell’erogazione della misura regionale.

Al contempo non potranno richiedere il rilascio dell’assegno di ricollocazione le persone coinvolte in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico, quali corsi di formazione per l’inserimento lavorativo, corsi di formazione per l’adempimento dell’obbligo formativo, tirocini extracurriculari, servizio civile, o coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l’avvio di una attività di lavoro.

Importo dell’assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione Anpal è una importante rivoluzione nel sistema delle politiche attive italiane (che sarebbero le politiche atte a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei soggetti inoccupati, che non hanno mai lavorato, o il ritorno nel mondo del lavoro di soggetti rimasti disoccupati) in quanto per la prima volta viene prevista una incentivazione economica riconosciuta ai servizi per l’impiego accreditati, anche privati, che spetta solo in caso di risultato occupazionale (ossia se al lavoratore viene trovato un posto di lavoro). Tale importo dell’assegno di ricollocazione va da:

  • 250 a 1.250 euro, se al lavoratore, al termine del percorso di ricollocazione, stipula un contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (solo nelle regioni “meno sviluppate”);
  • 500 a 2.500 euro, se il lavoratore, al termine del percorso di ricollocazione, stipula un contratto a termine superiore o uguale a sei mesi;
  • 1.000 a 5.000 euro, se il lavoratore, al termine del percorso di ricollocazione, stipula un contratto a tempo indeterminato (compreso contratto di apprendistato). 

In caso di conseguimento del risultato occupazionale, l’importo dell’Assegno di ricollocazione varia da un valore minimo a un valore massimo a seconda dell’esito del profiling (grado di svantaggio) e della tipologia di contratto (se a termine o no).

Per la determinazione dell’importo dell’Assegno di ricollocazione, il calcolo viene effettuato in base ad alcuni parametri. Il servizio reso ad una persona più distante dal mercato del lavoro comporta una maggiore intensità di impegno rispetto a quello reso ad una persona più vicina al mercato del lavoro.

Ovviamente l’assunzione a tempo indeterminato e pieno fa conseguire un duplice risultato: offre stabilità al percettore dell’Assegno di ricollocazione e permette il trasferimento di risorse da politica passiva ad attiva, generando quindi possibilità di finanziare ulteriori Assegno di ricollocazione Anpal per altri percettori.

La normativa precisa che l'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ossia è esente da imposizione fiscale) e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Come funziona la richiesta

La richiesta dell’assegno di ricollocazione, che è un diritto di ogni lavoratore in Naspi appena superato il quarto mese di percezione dell’ex indennità di disoccupazione, va fatta, da parte del lavoratore in Naspi, al Centro per impiego o sul portale dell’ANPAL.

Il percettore della Naspi matura il diritto, e non il dovere, a richiedere l’assegno di ricollocazione al termine del quarto mese di fruizione della Naspi. Pertanto egli può rifiutarsi di richiedere l’assegno ed avviare il processo di ricollocazione, ma sarà comunque sottoposto a tutte le condizionalità previste dalla normativa della Naspi, che vanno dalla riduzione alla sospensione, fino alla perdita della Naspi, nel caso non adempia agli obblighi previsti per i lavoratori in Naspi.

A coloro che ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso cui hanno sottoscritto il patto di servizio, ovvero mediante la procedura telematica di cui all’articolo 20, comma 4 (sarebbe la procedura di richiesta dell’assegno di ricollocazione presso il portale Anpal a seguito di email ricevuta), è riconosciuto l’assegno individuale di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2015.

Quindi è importante sapere che il lavoratore ha un proprio profilo personale di occupabilità, che viene definito dal sistema, e quindi riguardo agli importi di cui sopra dell’assegno di ricollocazione, più il profilo personale di occupabilità evidenzierà una difficile ricollocazione, più sarà alto l’importo delll’assegno di ricollocazione che gli sarà attribuito.

E’ possibile scegliere il centro per l’impiego o l’agenzia privata. Come già detto, L'assegno di ricollocamento Anpal è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione.

In caso di scelta di un centro per impiego, esso può anche essere un centro per l’impiego diverso da quello presso cui il destinatario dell’Assegno di ricollocazione ha stipulato il patto di servizio personalizzato.

L’assegno di ricollocazione dura 6 mesi

Il lavoratore ha due mesi di tempo per spendere l’assegno di ricollocazione, che dura sei mesi.

La normativa prevede che il servizio è richiesto, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito (la Naspi), entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.

La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

Come funziona il servizio di assistenza alla ricollocazione

Chiarito che l’assegno di ricollocazione è un incentivo economico per i servizi per l’impiego per ricollocare il disoccupato in Naspi, va detto che tale ricollocazione è frutto di un lavoro che deve essere fatto in sinergia tra il lavoratore disoccupato in Naspi e il servizio per l’impiego, anche privato, scelto dal lavoratore stesso per spendere il proprio assegno di ricollocazione.

Il “servizio di assistenza alla ricollocazione”, previsto all’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, consiste in attività di “Assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro”, e si compone di due prestazioni principali:

  1. Assistenza alla persona e tutoraggio finalizzato ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor, la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro;
  2. Ricerca intensiva di opportunità occupazionali finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell’Assegno di ricollocazione verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda.

Diritti e doveri del lavoratore

Vediamo ora cosa si ottiene con l’assegno di ricollocamento. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere quindi:

  1. l'affiancamento di un tutor al soggetto;
  2. il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
  3. l'assunzione dell'onere del soggetto disoccupato di svolgere le attività individuate dal tutor;
  4. l'assunzione dell'onere del lavoratore disoccupato in Naspi di accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
  5. l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8;f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Dall’elenco delle attività svolte di cui sopra si evincono alcuni importanti aspetti che il lavoratore in Naspi deve sapere. La prima cosa è che l’assegno di ricollocazione, pur essendo un incentivo economico che non spetta materialmente al lavoratore ma al servizio per l’impiego che lo aiuta a ritrovare lavoro, è un importante impegno alla ricollocazione che coinvolge sia il servizio dell’impiego (che appunto sarà incentivato ad attivarsi per trovare lavoro al lavoratore, visto che a risultato potrà incassare l’assegno di ricollocazione), sia il lavoratore, visto che egli non può mancare né agli appuntamenti, né può non accettare un offerta di lavoro congrua.

E’ importante sapere che tra i meccanismi di condizionalità della Naspi e i meccanismi di condizionalità dell’assegno di ricollocazione, il lavoratore in Naspi è tenuto ad una serie di adempimenti obbligatori e comunque è tenuto ad attivarsi per la ricerca di un posto di lavoro.

Il lavoratore in ogni caso può anche scegliere di non utilizzare l’assegno di ricollocazione che gli è stato destinato, ma deve essere consapevole che tale incentivo economico molto probabilmente potrebbe favorire la sua ricollocazione, visti gli incentivi economici, e che pertanto è un occasione da sfruttare, tenendo conto anche del fatto che l’importo della Naspi percepita inizia a ridursi del 2% per ogni mese di Naspi percepito oltre al quarto mese e che comunque al termine della Naspi, resterà possibile richiedere solo l’Asdi, nei casi in cui si rientra nei requisiti, ma poi si perde ogni sostegno al redddito, dopo aver perso pure l’assegno di ricollocazione, perché rifiutato.

La comunicazione in caso di non utilizzo dell’assegno di ricollocazione. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.

La procedura: dalla richiesta al primo appuntamento

Per coloro che decidono di sfruttare al massimo l’opportunità dell’assegno di ricollocazioen è importante conoscere tutti i passi. Vediamo quindi la procedura di gestione dell’assegno di ricollocazione, dalla richiesta, al rilascio dell’Assegno di ricollocazione, alla fissazione del primo appuntamento.

Il percettore NASPI matura il diritto a richiedere l’Assegno di ricollocazione al termine del quarto mese di disoccupazione. Allo scadere del quarto mese di disoccupazione, il Sistema informativo unitario invierà una comunicazione al potenziale destinatario, contenente una breve descrizione del funzionamento dell’assegno ed il collegamento alla pagina del portale dell’Anpal (nell’ambito del Sistema informativo unitario), ove richiedere l’assegno.

Il potenziale destinatario potrà farne richiesta attraverso il Sistema informativo unitario, scegliendo contestualmente

  • la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale intende ricevere il “servizio di assistenza alla ricollocazione”;
  • e prendendo appuntamento con la sede operativa prescelta, la quale è tenuta a erogare il servizio richiesto.

La richiesta dell’assegno di ricollocazione passa al vaglio del Centro per impiego. La richiesta di Assegno di ricollocazione, presentata telematicamente per il tramite del Sistema informativo unitario, viene comunicata direttamente al Centro per l’Impiego che ha in carico il destinatario, unitamente al valore della profilazione (che viene ricalcolato alla data della richiesta) ed al conseguente valore individualizzato dell’assegno di ricollocazione.

Il Centro per l’Impiego, nei 7 giorni solari successivi (decorrenti dalla notifica di arrivo della richiesta di Assegno di ricollocazione) effettua le eventuali verifiche e:

  • rilascia l’assegno (validando la procedura di rilascio da parte del sistema informativo unitario e eventualmente rilasciando una copia su richiesta dell’interessato),
  • ovvero lo nega, con provvedimento motivato, che va caricato sul sistema.

Decorso tale periodo di tempo in assenza di operazioni da parte del Centro per l’Impiego, l’Assegno di ricollocazione si considera rilasciato (silenzio-assenso) ed il sistema informativo unitario procede al rilascio dell’assegno all’interessato; anche in questo caso ogni centro per l’impiego (a prescindere dalla competenza territoriale) potrà rilasciare copia su richiesta dell’interessato.

In caso di diniego del rilascio da parte del Centro per l’Impiego, l’appuntamento eventualmente preso con il soggetto erogatore viene annullato e di tale annullamento viene data comunicazione al soggetto erogatore.

In caso di rilascio dell'assegno (anche in seguito al formarsi del silenzio-assenso), il lavoratore ha l’onere di recarsi dal soggetto erogatore, nella data dell’appuntamento.

Come avviene l’assistenza intensiva alla ricollocazione

Vediamo ora lo svolgimento del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione.

Nei quattordici giorni successivi alla data di svolgimento del primo appuntamento dovrà essere:

  • perfezionato il “programma di ricerca intensiva”;
  • e assegnato il tutor.

L’effettuazione del primo appuntamento sospende il Patto di Servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il Cpi competente, ai sensi della normativa vigente.

Il sistema informativo unitario traccia l’insieme delle attività pianificate, concordate e svolte tra l’ente erogatore scelto e il percettore titolare dell’Assegno di ricollocazione. Il sistema informativo unitario permette la stampa del Programma.

Nel “programma di ricerca intensiva”, devono essere riportate:

  • generalità del percettore;
  • generalità dell’ente erogatore e della sede operativa;
  • tutor assegnato e recapiti dello stesso;
  • data del primo appuntamento;
  • ammontare dell’Assegno di ricollocazione;
  • reciproci impegni;
  • obblighi del percettore e obblighi del soggetto erogatore;
  • informazioni sul meccanismo di condizionalità.

Il programma di assistenza intensiva deve essere sottoscritto dal soggetto destinatario e dall’operatore del soggetto erogatore (o dal tutor).

Successivamente alla stipula del programma, il soggetto erogatore dovrà riportare, tramite le apposite funzionalità del sistema informativo unitario le seguenti informazioni:

  • data dei successivi momenti di verifica;
  • principali attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione;
  • tracciatura dello svolgimento o meno delle attività (ai fini del meccanismo di condizionalità);
  • motivazioni per la mancata presentazione o il mancato svolgimento di attività concordate;
  • estremi della congrua offerta di lavoro.

E’ fatto obbligo al soggetto erogatore di tenere traccia di tutta la documentazione di gestione del servizio di ricerca intensiva e inserirlo nel sistema informativo unitario.

Obblighi del lavoratore e del tutor assegnato per la ricollocazione. Per la buona riuscita del servizio di assistenza alla ricollocazione devono impegnarsi sia il percettore sia il tutor assegnato.

Durata del servizio di assistenza intensiva: 6 mesi ma può essere prorogato. Il servizio di assistenza intensiva si intende concluso quando siano trascorsi i 180 giorni solari, salvo che il destinatario ed il soggetto erogatore non ritengano opportuno prorogarne la durata per un periodo di altri 180 giorni. Il computo dei termini avviene al netto delle sospensioni per contratti di lavoro di durata inferiore ai 180 giorni.

Il servizio di assistenza intensiva si conclude anticipatamente quando sia stato raggiunto un risultato occupazionale relativo ad un contratto di lavoro di durata almeno pari a 6 mesi. In tali casi l’assegno di ricollocazione viene riscosso.

In caso di proposta di lavoro inferiore ai 6 mesi (regioni meno sviluppate) il servizio di assistenza intensiva è sospeso ed il sistema informativo unitario comunica gli estremi della sospensione ad Anpal e al Centro per Impiego. In tali casi al termine della sospensione del servizio l’importo dell’assegno di ricollocazione è decurtato dell’importo già riscosso.

In caso di successo occupazionale, l’Assegno viene riconosciuto sulla base della tipologia di contratto e dell’esito della profilazione. Le tipologie di contratti per i quali si riconosce l’esito occupazionale sono i seguenti:

  • Tempo Indeterminato, compreso l’apprendistato;
  • Tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi.

Inoltre, al fine di valorizzare esperienze lavorative che contribuiscano a rendere il soggetto impegnato in una attività lavorativa nei territori in cui il sistema economico non sia in grado di garantire offerte lavorative stabili (Regioni “meno sviluppate”) si riconosce l’assegno anche a seguito di assunzione con un contratto breve con durata uguale o superiore ai 3 mesi.

 Niente assegno di ricollocazione nel lavoro intermittente. Il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, con o senza obbligo di disponibilità, non comporta il raggiungimento del risultato occupazionale.

Assegno di ricollocazione e part-time. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell’orario normale di lavoro (tale percentuale rimane ferma anche per quei casi in cui il contratto collettivo di settore preveda una percentuale minima di part-time inferiore al 50%). In tale ipotesi, l’importo da riconoscere sarà pari all’ammontare dell’assegno di ricollocazione per il contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time.

Le sanzioni per il lavoratore

A tale fine il soggetto erogatore (quindi il servizio per l’impiego scelto dal lavoratore) ha l’obbligo di comunicare al Centro per Impiego competente i comportamenti del destinatario che comportino l’applicabilità delle sanzioni di cui all’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015. Quali sono? Vediamole.

In caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, del percettore agli incontri o alle attività concordate (ivi incluso il primo appuntamento), scatta il meccanismo di condizionalità previsto dall’articolo 21, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo n. 150 del 2015. Si tratta delle seguenti sanzioni:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità della Naspi, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità della Naspi, alla seconda mancata presentazione;

3)  la decadenza dalla prestazione (perdita Naspi) e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

In caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro, scatta il meccanismo di condizionalità previsto dall’articolo 21, comma 7, lett. d), del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, che è la decadenza dalla prestazione, ossia la perdita della Naspi.

In tali casi la sanzione è comminata dal centro per l’impiego competente, che provvede a comunicarla all’ANPAL.

Come cambiare soggetto erogatore dell’assegno di ricollocazione

In caso di comportamenti non congrui e non supportati da giustificati motivi, da parte del soggetto erogatore o del tutor assegnato, il Sistema informativo unitario permette, attraverso apposito modulo, la comunicazione da parte del percettore titolare dell’Assegno di ricollocazione di quanto accaduto. Tale comunicazione viene notificata al Centro per Impiego di competenza, al soggetto erogatore e all’Anpal.

Cambio del soggetto erogatore. Salvo precedenti segnalazioni di comportamenti non congrui e non giustificati del soggetto erogatore da parte del destinatario dell’Assegno di ricollocazione, a quest’ultimo è consentito cambiare una sola volta il soggetto erogatore durante la fase propedeutica di perfezionamento e condivisione del “programma di ricerca intensiva” e/o durante la gestione dei “servizi di assistenza alla ricollocazione”: nell’operare il cambio, il percettore dichiara telematicamente, tramite il sistema, all’Anpal, al Centro per impiego e al soggetto erogatore precedentemente scelto, i giustificati motivi, a supporto della scelta di cambio.

Non è consentito cambiare soggetto erogatore a seguito della formalizzazione da parte del soggetto erogatore di una offerta congrua di lavoro.

Quando viene pagato l’assegno di ricollocazione

La tempistica di riconoscimento dell’assegno di ricollocazione dipende dalla tipologia contrattuale. E più precisamente:

  • Contratto a tempo indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato) 50% a sei mesi e restante 50% al raggiungimento dei 12 mesi di durata;
  • Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi al raggiungimento dei sei mesi di durata (anche se raggiunto mediante proroga);
  • Contratto a termine superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi al raggiungimento dei tre mesi di durata.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, l’importo complessivo è riconosciuto per intero solamente nel caso in cui il rapporto di lavoro duri almeno 12 mesi: il soggetto accreditato richiede la liquidazione in due periodi distinti – dopo il compimento del sesto mese o del dodicesimo mese – sempre che il rapporto di lavoro sia in essere per l’intero periodo per il quale si effettua la richiesta; in caso di interruzione del rapporto tra il sesto e il dodicesimo mese, la sede operativa manterrà la parte liquidata dopo sei mesi e non potrà accedere alla seconda parte.

La richiesta di liquidazione, in qualsiasi caso, deve essere effettuata entro sei mesi dalla data in cui il credito è maturato.

Proroga di contratti a termine: come funziona l’assegno di ricollocazione. Nei casi di proroghe ai fini del maggior riconoscimento dell’ammontare dell’Assegno di ricollocazione, si prevede che il soggetto erogatore, in caso di successo occupazionale con un rapporto di lavoro a termine, possa continuare ad operare per migliorare la condizione lavorativa del titolare dell’Assegno di ricollocazione in modo da ottenere come ulteriore risultato il consolidamento del periodo di lavoro stesso.

C’è quindi la possibilità che alla sede operativa venga riconosciuto un importo maggiore solo a seguito di proroga o trasformazione del contratto senza soluzione di continuità. Tale importo è pari alla differenza con quanto già eventualmente percepito per il precedente contratto.

Trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato. Entro la fine del rapporto di lavoro a termine derivante dal primo contratto, si procede alla trasformazione a tempo indeterminato. Se la trasformazione avviene entro il dodicesimo mese dall’inizio del primo rapporto di lavoro a termine, la sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo, previsto per l’assunzione a tempo indeterminato.

Trasformazione del tempo indeterminato da part time a full time. Il datore di lavoro inizia un rapporto di lavoro a tempo parziale. Entro i primi 12 mesi cambia il rapporto a tempo pieno

La sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo.

Proroga di contratto tra tre e sei mesi (con risultato complessivo del rapporto di lavoro uguale o superiore a sei mesi). Entro la fine del rapporto di lavoro derivante dal primo contratto, si procede alla proroga per un periodo temporale che permette di raggiungere o superare i 6 mesi. La sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo dell’AdR, previsto per la tipologia di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi. Se nel frattempo sono state erogate somme parziali, verrà riconosciuta la differenza tra il valore maggiore e quanto già incassato per il successo occupazionale conseguito prima della proroga. Il soggetto erogatore che, avendo ricevuto già una somma, accede al maggiore importo, in caso di trasformazione o proroga, potrà richiedere il saldo nei tempi previsti per la casistica con importo maggiore.

Cosa succede in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale. Nei casi di mancato raggiungimento dell’esito occupazionale, è riconosciuta una quota fissa in relazione al servizio di “assistenza intensiva alla ricollocazione” con l’individuazione del tutor e la definizione del programma; tale quota fissa è denominata Fee4Services. Il valore massimo della Fee4Services è di € 106,50, corrispondente ad una stima di tempo pari a 3 ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma di ricerca intensiva), indipendentemente dall’indice di profilazione. Per il riconoscimento, la sede operativa deve tracciare nel sistema informativo le attività di “primo colloquio”, definizione del “programma di ricerca intensiva” e assegnazione del tutor. Il Fee4services, limitatamente ai casi di insuccesso occupazionale, è riconosciuto solo all’avverarsi di una percentuale “soglia minima” di successi occupazionali raggiunti nei 6 mesi precedenti. La soglia limite per il riconoscimento del Fee4services è fissata ad un valore pari al 110% della percentuale di percettori di NASpI che, per provincia, si reimpieghi nell’intervallo di tempo tra i 5 e gli 11 mesi di fruizione della NASpI, secondo quanto desumibile dai dati INPS relativi al periodo temporale più recente disponibile.

Sperimentazione per 20 mila disoccupati in Naspi: come funziona

Allo scopo di avviare tempestivamente la gestione dell’Assegno di ricollocazione come politica attiva nazionale valida su tutto il territorio, e nelle more del completamento di tutti gli applicativi per la messa a regime del sistema, sarà tempestivamente avviata una sperimentazione su un campione di soggetti destinatari, scelto mediante procedure di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari comunicato dall’INPS.

Il campione avrà una numerosità di almeno 20.000 soggetti, con l’obiettivo di rilasciare almeno 10.000 assegni di ricollocazione. In caso di percentuale di richiesta inferiore al 50% si darà luogo al coinvolgimento di ulteriori soggetti anch’essi estratti con metodo casuale.

I soggetti percettori di NASPI coinvolti saranno inseriti automaticamente negli archivi del Sistema informativo unitario, conformemente a quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015; gli stessi dovranno registrarsi per avere le credenziali di accesso al sistema.

Il destinatario potrà fare richiesta dell’AdR attraverso il Sistema informativo unitario, scegliendo contestualmente la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale intende ricevere il “servizio di assistenza alla ricollocazione” e prendendo appuntamento con la sede operativa prescelta, la quale è tenuta a erogare il servizio richiesto.

A seguito del rilascio dell’AdR, il destinatario ha l’onere di recarsi dal soggetto erogatore, nella data dell’appuntamento fissato o, in mancanza, nei 14 giorni successivi.

E’ fatto obbligo al soggetto erogatore di tenere traccia di tutta la documentazione di gestione del servizio di ricerca intensiva e di inserire le informazioni richieste dal sistema informativo unitario non appena saranno disponibili le relative funzionalità.

Nel periodo transitorio, le comunicazioni all’Anpal da parte dei soggetti erogatori verranno effettuate mediante posta elettronica certificata.

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