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Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

La cassa integrazione ordinaria è una prestazione erogata in caso di sospensione o riduzione dell’attività aziendale per eventi temporanei e transitori. Ecco una guida sulla nuova normativa della CIGO, la quale è stata riscritta con il Decreto Legislativo n. 148 del 2015.
A cura di Antonio Barbato
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CIGO

Per le aziende in crisi o in difficoltà produttiva esiste la cassa integrazione guadagni, la prestazione economica erogata dall’Inps per il tramite del datore di lavoro avente la funzione di intervenire nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa delle imprese. La normativa sulla cassa integrazione ordinaria e straordinaria è stata riscritta dal Governo Renzi in attuazione del Jobs Act. Le nuove regole relative alla CIG e la CIGS sono contenute nel Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 entrato in vigore dal 24 settembre 2015.

In questo approfondimento trattiamo la cassa integrazione ordinaria o CIG. Essa interviene quando la sospensione o riduzione dell'attività aziendale dipende da eventi temporanei e transitori non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori. E’ rivolta alle aziende industriali non edili ed alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia.

E’ quindi il trattamento di integrazione salariale ordinario, che interviene per eventi temporanei e transitori. Se invece l’azienda ha la necessità di una riorganizzazione oppure ha in corso una crisi aziendale, o in generale se l’azienda è a rischio di licenziamenti, allora il trattamento di integrazione salariale da richiedere è quello straordinario, ossia la cassa integrazione straordinaria, con i propri requisiti e la propria normativa.

Per le integrazioni salariali ordinarie (titolo I, capo II del Decreto), la nuova disciplina integra anche le norme speciali relative ai settori dell’industria e dell’edilizia e lapidei ma non le norme per il settore agricolo che rimangono in vigore in quanto compatibili con il decreto legislativo.

Vediamo ora tutta la normativa sulla cassa integrazione ordinaria.

A quali lavoratori spetta la cassa integrazione ordinaria

In generale la normativa sulla cassa integrazione (anche per la cassa integrazione straordinaria) stabilisce che “sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compreso gli apprendisti (contratto di apprendistato professionalizzante)”. Sono esclusi invece i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

La CIGO spetta alla seguente tipologia di lavoratori:

  • Operai, intermedi, impiegati e quadri;
  • lavoratori assunti con contratti di solidarietà;lavoratori part-time;
  • lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale compresi gli operai di cooperative agricole soggette alte nonne che disciplinano la CIGO per il settore industriale;
  • lavoratori intermittenti che abbiano risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali;
  • lavoratori con contratto di lavoro ripartito, assimilati ai lavoratori a tempo parziale;
  • lavoratori assunti con contratto di inserimento, ammessi al beneficio delle integrazioni salariali (ordinaria e dell'edilizia) in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro.

Il rapporto di lavoro subordinato del lavoratore deve avere un anzianità di 90 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento per beneficiare della cassa integrazione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale. Negli appalti, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

Quando è possibile richiedere la cassa integrazione ordinaria

Le cause che determinano l'intervento della CIGO sono:

  • avversità atmosferiche, accertate da parte dell'INPS presso gli Enti abilitati alla registrazione dei dati meteorologici a livello comunale, provinciale o regionale. Nell' industria, contrariamente a quanto previsto nel settore edile, gli eventi meteorologici sono di solito considerati "oggettivamente evitabili" e ciò comporta l'addebito del contributo addizionale;
  • danni provocati da eventi naturali (alluvioni, frane, etc.,);
  • danni provocati da eventi accidentali (incendi, crolli, etc.,);
  • interruzione di energia elettrica dell'Ente erogatore senza preavviso alla ditta;
  • crisi temporanea di mercato;
  • mancanza di commesse o di materie prime;
  • sciopero di un reparto o di altra azienda collegata.

Quindi le causali per le quali è concessa la cassa integrazione ordinaria riguardano appunto le situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, nonché le situazioni temporanee di mercato.

Pertanto, le causali denotano ancora che la CIGO è un ammortizzatore al quale si può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria. Il requisito della transitorietà della causale, e quindi della ripresa della normale attività lavorativa, è rimarcato dal quadro generale della riforma – che prevede, anche per le integrazioni salariali straordinarie, il venir meno degli interventi per quei casi in cui le aziende cessino l’attività produttiva – nonché da specifiche previsioni, quale quella di cui all’art. 2, co. 4 che presuppone la ripresa della normale attività lavorativa per la proroga del periodo di apprendistato.

Imprese beneficiarie della cassa integrazione ordinaria

A norma dell’art. 10 del D. Lgs. 148/2015 il campo di applicazione della disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (ivi compreso i relativi obblighi contributivi) coinvolge le seguenti aziende:

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

I) imprese addette all'armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota n. 5359 del 9 novembre 2015, l’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni rimane immutato. Difatti, nonostante l’avvenuta abrogazione dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, riportante elencazione delle imprese escluse dall’applicazione della cassa integrazione guadagni, la tutela dei lavoratori delle imprese operanti nei settori di cui al sopra citato articolo 3, risulta essere già assicurata dai fondi di solidarietà bilaterali di settore ovvero, in mancanza, dal fondo di solidarietà residuale, istituiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 92/2012, in funzione delle prospettive di adeguamento fissate dal decreto legislativo n. 148/2015.

Durata della cassa integrazione ordinaria

L’art. 12 del Decreto stabilisce che “le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane”. E “qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa”.

Riguardo alla durata quindi viene confermata la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile.

Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie.

Quindi l'integrazione salariale è corrisposta sino ad un massimo di 13 settimane consecutive, riferite alla singola unità produttiva operante nell'ambito dell'azienda. In casi eccezionali, detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane. L'intervento ordinario può essere seguito dall'intervento straordinario anche se la ditta non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime.

Nel caso di richiesta di un nuovo periodo di CIGO dopo la fruizione della CIGS, senza soluzione di continuità e per eventuali causali diverse, è ammissibile la concessione dell'autorizzazione fermo restando tutti ì requisiti di temporaneità e ripresa attività, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.

In caso di fruizione del trattamento per periodi non consecutivi, il periodo massimo integrabile è di 52 settimane nel biennio mobile. Pertanto la cassa integrazione ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Questo a meno che non c’è la presenza di eventi oggettivamente non evitabili.

In ogni caso non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

Con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Computo delle settimane. Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 24/2015 rileva che ai fini del calcolo per il compuito del trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) si applica la circolare INPS n. 58 del 28 aprile 2009 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

La circolare Inps n. 197 del 2 dicembre 2015:

Come in passato, l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo in argomento prevede per le imprese elencate dall’art. 10, lett. da a) a l), che gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio.

Per il carattere speciale di questa regola di computo relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della CIGO, si ritiene che la stessa non possa essere estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile.

Sempre l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo prevede una eccezione di questa regola di computo relativamente alle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), ed o) del decreto stesso.

In base a questa eccezione finale, per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione), si computano nel limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili.

La caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.

Inoltre, in conformità al principio e criterio direttivo della legge delega relativo alla revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento (art. 1, co. 2, lett. a, punto 4), una rilevante novità è prevista al comma 5 dell’art. 12: ovvero, entro i limiti massimi di durata della CIGO, «non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.»

A tal fine, con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa dovrà comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

RIEPILOGO LIMITI DURATA CIGO E REGIME INTERTEMPORALE

Nel voler effettuare un riepilogo dei limiti di durata CIGO si evidenzia inoltre che, oltre i suddetti limiti, sussiste anche il limite generale di durata massima complessiva di cui all’art. 4 e quindi, riassumendo, i periodi di CIGO autorizzati dovranno rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

–  non superamento delle 52 settimane di CIGO nel biennio mobile; 
 –  ore di CIGO autorizzate non eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda;

– non superamento di 24 (o 30 per il settore edile) mesi nel quinquennio mobile considerati anche eventuali periodi di integrazioni salariali straordinarie. A tal riguardo si evidenzia che l’art. 44, co. 2, prevede che i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

Esempi di calcolo in base alla data di presentazione dell’istanza e al periodo autorizzato:

A) domanda CIGO presentata il 14.9.2015

Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015

limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo

limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015

limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: non si considerano le ore autorizzate per l’intero periodo.

B) domanda CIGO presentata il 28.9.2015

Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015

limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo

limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015

limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: si considerano le ore autorizzate relative al periodo 24.9.2015/31.10.2015.

Calcolo cassa integrazione ordinaria

La misura della CIG ordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale, ridotta di un'aliquota (pari al contributo per gli apprendisti). Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.

L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996 (escluso per la Cassa integrazione salariati e operai agricoli). Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.

Inoltre si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di tredicesima e quattordicesima, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.

Importo massimo della cassa integrazione. L'importo del trattamento della cassa integrazione non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità):

a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;

b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

I limiti di importo della CIGO non si applicano, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo.

I periodi di fruizione di integrazione salariale, in quanto equiparati a quelli di effettivo lavoro, danno luogo all'accredito di contribuzione figurativa utili sia per il diritto che per la misura della pensione.

Il computo dei contributi va fatto sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

La cassa integrazione pagata dal datore di lavoro. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L'importo delle integrazioni è poi rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Cassa integrazione ordinaria pagata dall’Inps: ecco quando. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, quindi la cassa integrazione ordinaria, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa. 

CIGO e malattia. Il trattamento di integrazione salariale, sia cassa integrazione guadagni ordinaria che straordinaria, sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

CIGO e festività o assenze. L'integrazione salariale, ossia sia la CIGO o la CIGS, non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione. Sono ad esempio le assenze per aspettative non retribuite e tutti i permessi non retribuiti.

Assegni familiari durante la cassa integrazione ordinaria. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.

Quanto costa la cassa integrazione ordinaria alle imprese

Per le aziende che richiedono la cassa integrazione ordinaria c’è una modifica alla base di calcolo dei contributi da pagare. Le aliquote non si applicano più all’importo del trattamento, che è l’80% della retribuzione persa, ma all’intera retribuzione perduta per i periodi di cassa.

Aliquote contribuzione ordinaria CIGO. Prima di tutto è dovuto un contributo ordinario per la CIGO. A carico delle imprese potenziali beneficiarie della cassa integrazione ordinaria è stabilito un contributo ordinario, nella misura di:

a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;

b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;

c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;

d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;

e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;

f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 stabilisce la contribuzione addizionale che devono versare le imprese, che è “a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinari” (Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili): “A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria) è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Quindi il prelievo non è più legato all’organico aziendale. La vecchia aliquota del 4% per la CIG ordinaria (che diventava dell’8% nelle aziende con oltre 50 addetti) diventa del 9%, poi 12%, poi 15%.

Le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015. Pertanto, a partire dal mese di settembre 2015, opereranno le aliquote di contribuzione ordinaria nella misura definita dall’articolo 13 del predetto decreto. Eventuali differenze a credito delle aziende saranno definite secondo la prassi in uso.

Anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante la contribuzione ordinaria di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria ha la medesima decorrenza (settembre 2015). I profili procedurali concernenti le modalità di denuncia e versamento di detta contribuzione saranno illustrati in una apposita circolare Inps.

Computo del limite dei dipendenti. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti per il contributo ordinario di cui sopra, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività.

L'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite.

Sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Come richiedere la cassa integrazione

Vediamo ora l’iter che l’azienda deve rispettare in caso di richiesta della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il procedimento di presentazione della domanda, per quanto riguarda la preventiva fase di informazione e consultazione sindacale la riforma non prevede innovazioni sostanziali.

Si segnala tuttavia che l’art. 14 comma 1 della riforma, non richiama esplicitamente l’associazione territoriale cui l’impresa aderisce in materia di consultazione aziendale.

Si ritiene che pur nella nuova formulazione la norma non precluda all’impresa di conferire mandato alle associazioni territoriali in base ai principi generali di rappresentanza.

Il procedimento di presentazione della domanda presenta, invece, importanti novità, destinate ad avere un significativo impatto operativo.

La domanda, infatti, in base all’art. 15, deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Gli articoli 14 e 15 del D. Lgs. n. 148/2015 infatti disciplinano rispettivamente la procedura di informazione e consultazione sindacale prodromica all'accesso al trattamento CIGO e il procedimento amministrativo e istruttorio curato dall'INPS per l'ammissione al trattamento.

L’art. 14 del Decreto n. 148/2015 tratta l’informazione e consultazione sindacale: “Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati”.

L’esame congiunto tra sindacati e azienda. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai sindacati la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati.

Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei sindacati, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione preventiva di cui sopra, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

L’iter appena descritto, per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, si applica limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti appena descritti.

Procedimento di ammissione alla CIGO. Lo disciplina l’art. 15 del D. Lgs. N. 148/2015: “Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 (si tratta degli obblighi dei lavoratori cassaintegrati in materia di politiche attive).

La domanda della CIGO deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Qualora la domanda venga presentata dopo tale termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

L’istanza, da inviarsi in via esclusivamente telematica, deve quindi pervenire entro il suddetto termine: nei casi di tardiva presentazione l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Peraltro, i limiti interni fissati nell’ambito della revisione delle durate, che prescrivono di non superare, con l’autorizzazione, un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, e il controllo sull’anzianità lavorativa, impongono informazioni dettagliate sui lavoratori dell’unità produttiva interessata dalla CIGO.

Il periodo neutralizzato fino al 2 dicembre 2015. Con la circolare Inps n. 197 del 2 dicembre 2015 è stato precisato quanto segue: “Il decreto legislativo in oggetto è in vigore dal 24 settembre 2015. Ai soli fini della presentazione delle domande di CIGO, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della presente circolare è neutralizzato”. Quindi fino al 2 dicembre 2015, si rispecchiavano i vecchi termini per la presentazione.

Il principio generale, introdotto dall’art. 44, comma 1 del decreto legislativo, comporta che la nuova disciplina sulla cassa integrazione ordinaria si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data.

In queste ultime ipotesi, non è comunque richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni e rimangono le modalità di presentazione della domanda come regolate nella precedente disciplina.

L’Inps nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 precisa inoltre che continuano ad applicarsi le disposizioni della preesistente disciplina relativamente ai trattamenti già richiesti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo, anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data.

La CIGO è concessa dall’Inps. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente. Sarà emanato un decreto del Ministero del Lavoro nel quale saranno definiti i criteri di esame delle domande di concessione.

Diniego CIGO: come fare ricorso. Se la cassa integrazione ordinaria non è stata concessa avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di cui all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989.

Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il decreto n. 148/2015.

Cassa integrazione ordinaria: nessun obbligo di rotazione dei lavoratori?

Chiariamo ora gli aspetti relativi alla scelta dei lavoratori a porre in cassa integrazione. Quando si tratta di  cassa integrazione ordinaria, a differenza della cassa integrazione straordinaria per la quale c’è la rotazione dei lavoratori cassaintegrati, l’ordinamento non prevede, in relazione alla CIG ordinaria, alcun obbligo di rotazione dei lavoratori, essendo lasciata all’imprenditore la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione.

Ciò è stato confermato da alcune sentenze, vedi la sentenza del Tribunale di Milano del 9 aprile 2014. Secondo il giudice non è possibile applicare analogicamente alla CIGO la disciplina della CIGS, atteso che, per la prima vige una normativa speciale, secondo cui è necessario indicare le cause della sospensione del rapporto o della diminuzione dell’orario, della durata prevedibile nonché del numero dei lavoratori interessati, ma non è anche richiesta l’indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere. La scelta dei singoli lavoratori da sospendere rimane censurabile sotto il profilo della violazione, da parte del datore, solo se questa è stata posta in essere in violazione dei parametri di buona fede, correttezza e non discriminazione, al cui rispetto il datore è tenuto quantomeno in ragione degli artt. 1175 e 1375 del codice civile.

Lo stesso tribunale nel 2007 ha dichiarato che è “iillegittima la sospensione in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria dei lavoratori nei confronti dei quali non è stata rispettata la rotazione, a fronte di mansioni fungibili con altri lavoratori. Il meccanismo della rotazione, previsto in relazione all'istituto della CIGS, pertanto, deve ritenersi applicabile anche alla materia della CIGO. La mancata adozione di tale criterio comporta a carico del datore di lavoro l'obbligo di risarcire il danno subito dai lavoratori sospesi, da determinarsi in base alle differenze retributive tra normale retribuzione e trattamento di integrazione salariale.

Sempre il Tribunale di Milano nel 2006 ha stabilito che “la sola norma che stabilisce l'obbligo di rotazione dei lavoratori sospesi in cassa integrazione è contenuta nell'art. 1, comma 7 e 8, L. n. 223/1991 che disciplina la CIGS, deve tuttavia ritenersi che tale disciplina sia direttamente applicabile anche in materia di CIGO, trattandosi di fattispecie analoga e in quanto tale regola è espressione del generale principio di buona fede e correttezza. Ne consegue che è illegittima la sospensione di CIGO per mancata rotazione ove il datore di lavoro non assolva l'obbligo di escludere che le ragioni di selezione abbiano mera natura discriminatoria”.

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