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Colf e badanti: ecco i contributi dovuti per l’anno 2015 per il lavoro domestico

L’Inps ha comunicato gli importi dovuti per il versamento dei contributi per l’anno 2015 per i rapporto di lavoro con baby sitter, colf e badanti nell’ambito del lavoro domestico. I pagamenti vanno effettuati ogni trimestre. Contribuzione più alta per chi ha stipulato contratti a termine, contributo orario inferiore per le famiglie che hanno lavoratori domestici inquadrati con almeno 24 ore settimanali. Vediamo tutte le informazioni relative al calcolo dei contributi.
A cura di Antonio Barbato
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lavoratori domestici importo contributi da versare

Con la circolare Inps n. 12 del 23 gennaio 2015 sono stati comunicati gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici (baby sitter, colf, badanti, ecc.). La contribuzione dovuta dalle famiglie italiane dipende dalle ore settimanali svolte dal lavoratore e dalla retribuzione oraria spettante. Per chi ha un lavoratore con almeno 24 ore settimanali di inquadramento l’importo dei contributi per ogni ora di lavoro è inferiore.

La variazione in aumento dei contributi dovuti per il lavoro domestico per l’anno 2015, rispetto all’anno 2014, è calcolata sulla base degli indici ISTAT. Quest’anno c’è stato un aumento nella misura dello 0,2% rispetto ai contributi dovuti per l’anno 2014. E sulla base di ciò sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.

Contributi dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015. Per i lavoratori italiani e stranieri inquadrati a tempo indeterminato, quindi senza che il datore di lavoro debba versare il contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della Legge 92/2012 (Riforma Fornero), aldilà dei minimi retributivi previsti dal CCNL per il lavoro domestico, sono i seguenti:

  • Retribuzione oraria fino a 7,88 euro e convenzionale di 6,97 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,39 euro per ogni ora (di cui 0,35 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,40 euro (di cui sempre 0,35 euro a carico del lavoratore);
  • Retribuzione oltre 7,88 euro e fino a 9,59 euro e convenzionale di 7,88 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,57 euro per ogni ora (di cui 0,39 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,58 euro (di cui sempre 0,39 euro a carico del lavoratore);
  • Retribuzione oraria oltre 9,59 euro e convenzionale di 9,59 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,91 euro per ogni ora (di cui 0,48 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,93 euro (di cui sempre 0,48 euro a carico del lavoratore);
  • Nel caso di un orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, ed un retribuzione convenzionale di 5,07 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,01 euro per ogni ora (di cui 0,25 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,02 euro (di cui sempre 0,25 euro a carico del lavoratore).

Pertanto per ogni ora di inquadramento settimanale, sono dovuti i contributi di cui sopra. E’ evidente che le famiglie che hanno stipulato con colf e badanti un contratto di lavoro a tempo indeterminato di almeno 25 ore settimanali, l’importo della contribuzione è decisamente inferiore.

Contributi dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 per i contratti a termine. Si tratta dei rapporti di lavoro a tempo determinato che devono il contributo addizionale all’Aspi di cui al comma 28, dell’art. 2 della Legge n. 92 del 2012, la Legge Fornero. Per i lavoratori italiani e stranieri gli importi della contribuzione sono i seguenti:

 

  • Retribuzione oraria fino a 7,88 euro e convenzionale di 6,97 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,49 euro per ogni ora (di cui 0,35 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,50 euro (di cui sempre 0,35 euro a carico del lavoratore);
  • Retribuzione oltre 7,88 euro e fino a 9,59 euro e convenzionale di 7,88 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,68 euro per ogni ora (di cui 0,39 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,69 euro (di cui 0,40 euro a carico del lavoratore);
  • Retribuzione oraria oltre 9,59 euro e convenzionale di 9,59 euro, i contributi dovuti sono pari a 2,05 euro per ogni ora (di cui 0,48 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 2,06 euro (di cui sempre 0,48 euro a carico del lavoratore);
  • Nel caso di un orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, ed un retribuzione convenzionale di 5,07 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,08 euro per ogni ora (di cui 0,25 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,09 euro (di cui sempre 0,25 euro a carico del lavoratore).

I contributi sono dovuti nella misura in seguito indicata aldilà del livello di inquadramento di colf, badanti, baby sitter e altri lavoratori domestici secondo il CCNL per i lavoro domestico. La contribuzione infatti dipende dal numero di ore settimanali lavorate e dalla retribuzione oraria riconosciuta al lavoratore.

Come abbiamo visto, per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Scadenza versamento contributi per colf e badanti. Si ricorda che anche per l’anno 2015 i versamenti del contributi all’Inps vanno effettuati con cadenza trimestrale e più precisamente entro i seguenti termini:

  • dal 1 al 10 aprile, per il primo trimestre gennaio – marzo;
  • dal 1 al 10 luglio, per il secondo trimestre aprile – giugno;
  • dal 1 al 10 ottobre, per il terzo trimestre luglio – settembre;
  • dal 1 al 10 gennaio, per il quarto trimestre ottobre – dicembre.

Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006.

Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

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