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Contributi 2014 per artigiani e commercianti: le nuove aliquote dell’Inps

L’Inps pubblica la circolare con le nuove aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti: scatta un ulteriore aumento dello 0,45%. I contributi minimi annui da versare sono pari a 3.451,99 euro per gli artigiani e 3.465,96 euro per i commercianti. Riduzioni previste per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni. Vediamo tutte le informazioni, anche relative al massimale di reddito, la contribuzione a saldo, i termini e le modalità di versamento.
A cura di Antonio Barbato
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minimale e massimale di reddito anno 2014

L’Inps con una circolare comunica le percentuali delle aliquote per il versamento dei contributi per  l’anno 2014 da parte degli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti. Scatta un aumento dello 0,45% sulla percentuale di contributi dovuti sul reddito imponibile, nonché vengono aggiornati gli importi del minimale di reddito, al di sotto del quale i contributi sono comunque dovuti, e dei massimali di reddito. Particolarità previste per le imprese con collaboratori e per gli affittacamere. 

La Riforma Pensioni del 2011 e l’aumento dell’aliquota fino al 24%. Con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, all’art. 24, comma 22, è stato previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS siano incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento”. Quindi un graduale passaggio all’aliquota del 24%.

Aliquote 2014 pari al 22,20%. Il progressivo aumento delle aliquote stabilito dal D. L. n. 201/2011 comporta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2014, sono pari alla misura del 22,20 %.

Riduzione del 50% per i pensionati oltre i 65 anni. La circolare Inps n. 19 del 2014 comunica che “continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2014, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto”.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 35, comma 1, della legge n.183 del 2010 n. 2), fino al 31 dicembre 2014.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Reddito minimo: 15.516 euro. Per l'anno 2014, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.516,00. Tale valore è ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2014 (€ 47,58) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Le aliquote Inps 2014 per gli artigiani sono le seguenti:

  • 22,20% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai  21 anni;
  • 19,20% per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni. 

Le aliquote Inps 2014 per i Commercianti sono le seguenti:

  • 22,29% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai  21 anni;
  • 19,29% per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni. 

La riduzione contributiva al 19,20 % per gli Artigiani e al 19,29 % per i Commercianti è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Contributi obbligatori da versare aldilà del reddito

Vista la misura del minimale pari a 15.516 euro, risulta obbligatorio, anche in caso di reddito inferiore, pagare il seguente contributo (calcolato sul reddito minimale ovviamente):

  • Artigiani – titolari di qualunque età e coadiuvanti /  coadiutori di età superiore ai 21 anni:  3.451,99 euro (3.444,55 IVS + 7,44 maternità);
  • Commercianti – titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 3.465,96 euro (3.458,52 IVS + 7,44 maternità);
  • Artigiani – coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 2.986,51 euro (2.979,07 IVS + 7,44 maternità);
  • Commercianti – coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 3.000,48 (2.993,04 IVS + 7,44 maternità). 

Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

  • Artigiani – titolari di qualunque età e coadiuvanti /  coadiutori di età superiore ai 21 anni:  287,67 euro al mese (287,05 IVS + 0,62 maternità);
  • Commercianti – titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 288,83 euro al mese (288,21 IVS +0,62 maternità);
  • Artigiani – coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 248,88 euro al mese (248,26 IVS + 0,62 maternità);
  • Commercianti – – coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 250,04 euro al mese (249,42 IVS + 0,62 maternità).

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale e il massimale annuo

Il contributo per l’anno 2014 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2013 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.516,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.031,00.

Per i redditi superiori a € 46.031,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote contributive, pertanto, per chi ha un reddito superiore a 46.031,00 euro risultano determinate come segue:

  • 23,20% per gli artigiani titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai  21 anni;
  • 20,20% per gli artigiani coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
  • 23,29% per i Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai  21 anni;
  • 20,29% per gli artigiani coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni. 

Il contributo a conguaglio sommato al contributo sul minimale di reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2014, ossia il contributo a saldo.

Massimale imponibile annuo e importi dei contributi previdenziali massimi 2014 

Massimale imponibile di reddito annuo. La circolare dell’Inps n. 19 del 4 febbraio 2014 stabilisce anche l’entità del massimale 2014: Il comma 4 dell’art. 1 della legge n. 233 del 1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2014 pari a € 46.031,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. Per l'anno 2014, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.718,00 (€46.031,00 più € 30.687,00).

Massimale per gli iscritti dopo il 1996. I redditi sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa. Inoltre, i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2014, ad € 100.123,00. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 2015 gli importi del contributo previdenziale massimo comunicati dall’Inps nella circolare sono i seguenti:

  • Artigiani – titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:  17.338,27 euro (46.031,00*22,20% +30.687,00*23,20%);
  • Commercianti – titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 17.407,31 euro (46.031,00*22,29 % +30.687,00*23,29%);
  • Artigiani – coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 15.036,73 euro (46.031,00*19,20% + 30.687,00*20,20%);
  • Commercianti – coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 15.105,77 euro (46.031,00*19,29%+30.687,00 *20,29%). 

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva gli importi del contributo previdenziale massimo comunicati dall’Inps nella circolare sono i seguenti:

  • Artigiani – titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 22.768,23 euro (46.031,00*22,20% + 54.092,00*23,20%);
  • Commercianti – titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 22.858,34 euro (46.031,00*22,29 % + 54.092,00*23,29%);
  • Artigiani – coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 19.764,54 euro (46.031,00*19,20% + 54.092,00*20,20%);
  • Commercianti – coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 19.854,65 euro (46.031,00*19,29% + 54.092,00*20,29%).

Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
  • è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2014, ai redditi 2014, da denunciare al fisco nel 2015). 

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2014, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguente modalità:

  • imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
  • aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali;  in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi. 

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.  Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito. Di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili. 

Termini e modalità di versamento dei contributi per il 2014

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014. 

L’Inps dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

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