19 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Detrazione al 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Prorogata fino al 31 dicembre 2013 la detrazione, che passa al 55% al 65% dal 6 giugno. L’agevolazione fiscale riguarda la sostituzione di infissi, l’installazione di pannelli solari, caldaie e gli altri interventi energetici sugli immobili. Prorogata anche la detrazione riguardante gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Vediamo tutti le novità dell’Agenzia delle Entrate.
A cura di Antonio Barbato
19 CONDIVISIONI
sostituzione infissi

Con un Decreto Legge, il n. 63 del 2013, è stata prorogata fino a fine anno 2013 la detrazione spettante ai contribuenti italiani per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Contestualmente è stata aumentata dal 55% al 65% la detrazione spettante per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013. Si tratta di una importante novità che consente alle famiglie di continuare a poter sostituire gli infissi, le caldaie, installare pannelli solari, ottenendo una riduzione sull’Irpef da pagare annualmente, quindi un abbattimento delle imposte da pagare annualmente a seguito di presentazione del modello 730 o Unico.

Oltre alla proroga per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il Decreto del giugno del 2013 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2013, anche la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% (rispetto al 36%) e con il maggior limite di spesa di euro 96.000. Tale detrazione non è stata modificata nella sua aliquota.

Un’altra importante novità del Decreto n. 63 del 2013, oltre alle proroghe e all’aumento al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, è l’introduzione di una ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, fino a un limite massimo di euro 10.000.

Vediamo ora nello specifico quanto disciplinato dall’Agenzia delle Entrate in materia di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, secondo la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013.

Dagli infissi, ai pannelli solari e le caldaie: ecco tutti gli interventi agevolati

L’art. 14 del decreto n. 63 del 2013, in vigore dal 6 giugno 2013, nel prorogare le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, non ne ha modificato l’impianto normativo di riferimento. Pertanto, restano valide, in quanto compatibili, le disposizioni istitutive dell’agevolazione, i relativi decreti e provvedimenti di attuazione, nonché i documenti di prassi che ne hanno illustrato l’applicazione.

Il comma 1 stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013.”. La proroga riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006. Vediamo quali sono. 

  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, introdotti a decorrere dal 2007 dall’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 100.000;

Per questa tipologia di interventi non è specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato. Pertanto, qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa di riferimento, è ammesso al beneficio fiscale.

  • Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, introdotti a decorrere dal 2007, dall’art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 60.000;
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, introdotti a decorrere dal 2007 dall’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 60.000; 
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, introdotti a decorrere dal 2007 dall’art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 30.000; 
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, introdotti a decorrere dal 2008 dall’art. 1, comma 286, della legge n. 244 del 2007 e ricondotti nell’ambito degli interventi di cui all’art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000; 
  • Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, introdotti a decorrere dal 2012 dall’art. 4, comma 4, del DL n. 201 del 2011 e ricondotti nell’ambito degli interventi di cui all’art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000;

Decorrenza dell’aliquota del 65%. Come già detto, negli anni precedenti al 2013, precisamente il 6 giugno 2013, l’intervento era finanziato con una detrazione del 50%, che è stata elevata al 65% con il Decreto Legge. Occorre quindi stabilire quando scatta il 65%. Lo chiarisce la circolare: “Per gli interventi indicati al paragrafo precedente, l’aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Al riguardo, si ritiene che l’utilizzo dell’espressione “spese sostenute”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell’imputazione delle stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a maggio 2013, con pagamenti a maggio, luglio e settembre comporta l’applicazione dell’aliquota del 55% per il pagamento di maggio e dell’aliquota del 65% per i pagamenti di luglio e settembre;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Per le detrazioni per intervento di riqualificazione energetica, diversamente da quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, è previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile. Ne consegue che la maggiore aliquota del 65%, rispetto all’applicazione dell’aliquota del 55%, comporta nella sostanza una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile.

La detrazione per interventi su parti comuni di edifici condominiali

I medesimi principi devono essere applicati anche per quanto riguarda la verifica del sostenimento delle spese entro il 31 dicembre 2013, termine finale previsto dal comma 1 dell’art. 14 del decreto, ovvero entro il 30 giugno 2014, per gli interventi su edifici condominiali. La proroga per gli interventi riguardanti le parti condominiali è superiore di 6 mesi rispetto alle altre proroghe per maggior tempo necessario per la progettazione, l’espletamento delle procedure autorizzatorie e l’attuazione degli interventi riguardanti i predetti stabili, di notevole entità. Per maggiori informazioni vediamo la proroga della detrazione sugli edifici condominiali.

19 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views