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Ristrutturazioni edilizie 2013: proroga della detrazione al 50%

Prorogata fino al 31 dicembre 2013 la detrazione d’imposta sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Confermata anche la maggiore percentuale del 50% rispetto al 36% previsto dal TUIR. Per gli interventi antisismici la percentuale è del 65% fino a 96.000 euro. Vediamo tutti gli aspetti chiariti in una circolare dall’Agenzia delle Entrate.
A cura di Antonio Barbato
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detrazioni sulle ristrutturazioni edili

Il Decreto Legge n. 63 del 2013 in vigore dal 6 giugno ha prorogato la detrazione al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le ristrutturazioni degli immobili e gli altri interventi edili possono quindi far maturare, ai soggetti che sostengono la spesa, una detrazione d’imposta anche nella seconda metà dell’anno 2013. Il Decreto, con finalità di stimolo del settore produttivo dell’edilizia, effettua una proroga confermando l’innalzamento della percentuale rispetto al 36% previsto dall’art. 16-bis del TUIR ma non apporta modifiche alle procedure, che restano confermate.

Oltre alla proroga per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il Decreto del giugno del 2013 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2013, anche la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, elevando contestualmente dal 55% al 65% l’aliquota della detrazione. La proroga si estende fino a 30 giugno 2014 per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio. Per maggiori informazioni vediamo la proroga della detrazioni sugli interventi di riqualificazione energetica.

Lo stesso Decreto Legge n. 63 del 2013, oltre a prorogare la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, introduce una importante detrazione collegata agli immobili oggetto di ristrutturazione. Il Decreto ha infatti introdotto una ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, fino a un limite massimo di euro 10.000. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta. Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento sul bonus mobili ed elettrodomestici 2013.

Approfondiamo ora gli aspetti relativi alla proroga degli interventi di ristrutturazione edilizia sulla base di quanto disposto dalla circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono disciplinate, a decorrere dal 2012, dall’art. 16-bis del TUIR. Le detrazioni sono state inserite stabilmente nel corpo delle spese rilevanti ai fini IRPEF, indicate nell’articolo del TUIR, a partire dal Decreto Legge 201 del 2011. Nell’unico articolo oltre alla detrazione per interventi per ristrutturazioni edilizie, anche al detrazione riconosciuta nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, prevista a favore dell’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari facenti parte del fabbricato.

Il passaggio dal 36% al 50% avvenuto nel 2012. L’art. 16-bis del TUIR consente le detrazioni per un importo pari al 36% delle spese documentate, per un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000. Tuttavia, nell’ambito delle misure per lo sviluppo economico adottate con Decreto Legge n. 83 del 2012, l’art. 11, comma 1, ha previsto per le spese documentate relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 50% delle spese, fino ad un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

L’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000 si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al successivo comma 3 del medesimo art. 16-bis del TUIR, assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell’unità immobiliare.

La proroga dal 30 giugno fino al 31 dicembre 2013 è stata disposta dal Decreto Legge n. 63 del 2013, che ha appunto modificato il termine finale previsto dal comma 1 dell’art. 11 del decreto-legge n. 83 del 2012. La detrazione resta nella misura del 50% (invece del 36%) e con e con il maggior limite di importo delle spese ammissibili di euro 96.000, sia per le spese sostenute per gli interventi previsti dal comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, sia per quelle sostenute per gli interventi previsti dal successivo comma 3 del medesimo articolo.

Il Decreto n. 63 del 2013 opera solo la proroga, il comma 1 dell’art. 16 infatti non ha modificato l’impianto normativo di riferimento delle detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR. Pertanto, restano applicabili le disposizioni dell’art. 16-bis del TUIR, del regolamento adottato con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41, compreso l’obbligo del pagamento mediante l’apposito bonifico bancario o postale, nonché del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità: detrazione del 65%

Il comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto, aggiunto in sede di conversione in legge, stabilisce che “Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare”.

L’articolo rinvia alla lettera i) dell’art. 16-bis del TUIR e ciò comporta che gli interventi agevolabili coincidono con quelli ammessi alla detrazione del 36% (50% fino al 31 dicembre 2013, in forza della proroga appena descritta).

La lettera i) include gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere:

  • per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
  • per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. Non rileva, invece, la categoria catastale dell’unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo.

Per il profilo territoriale, gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell’allegato A dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per il tipo di utilizzo, rileva la circostanza che la costruzione sia adibita “ad abitazione principale o ad attività produttive”, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone.

Per costruzione adibita ad abitazione principale si intende l’abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito IRPEF. Per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

La circostanza che un unico edificio localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità possa comprendere unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni, comporta che l’aliquota del 65% potrà essere fruita solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, applicandosi l’aliquota del 50% per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, nei casi in cui le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione dall’IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Le spese sostenute per gli interventi in precedenza descritti possono fruire fino al 31 dicembre 2013 dell’aliquota del 65%, a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorre dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il tetto massimo di spesa agevolata è fissato nella misura di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell’edificio. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

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