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Contributi eccedenti il minimale: c’è la proroga della scadenza dei versamenti

La contribuzione eccedente il minimale per le gestioni artigiani e commercianti e per la gestione separata possono essere versati entro l’8 luglio 2013, o entro il 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%. Questo in forza del Decreto del presidente del Consiglio del 13 giugno 2013 che ha stabilito la proroga dei versamenti risultanti dal modello 730 e dalle dichiarazioni dei redditi.
A cura di Antonio Barbato
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proroga scadenza versamento contributi

L’Inps con il messaggio n. 10385 del 27 giugno 2013 ha disposto la proroga della scadenze dei versamenti della contribuzione eccedente il minimale per le gestioni artigiani e commercianti e per la gestione separata. I contributi sono dovuti entro l’8 luglio 2013 oppure, con maggiorazione, entro il 20 agosto 2013.

L’Inps nel messaggio: “Facendo seguito alla circolare n. 88 del 7 giugno 2013, si comunica che per il corrente anno le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 17 giugno 2013 per il saldo 2012 ed il primo acconto 2013 e 2 dicembre 2013 per il secondo acconto 2013, sono state modificate dal D.P.C.M. 13 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 139 del 15 giugno 2013.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, del 13 giugno 2013, contiene il differimento, per l'anno  2013,  dei  termini  di  effettuazione  dei versamenti dovuti dai soggetti che  esercitano  attività  economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

L’art. 1 del citato D.P.C.M. prevede all’art. 1: “1.  I  contribuenti   tenuti   ai   versamenti   risultanti   dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta  regionale sulle attività produttive e dalla  dichiarazione  unificata  annuale entro il 17 giugno 2013, che esercitano attività economiche  per  le quali sono stati elaborati gli studi di settore di  cui  all'articolo

62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito  per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di  approvazione  del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  effettuano  i   predetti versamenti:

  • entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
  • dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le  somme  da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Quindi c’è lo slittamento dei termini, dal 17 giugno all’8 luglio 2013, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dalla dichiarazione unificata annuale: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

La proroga riguarda le persone fisiche, mentre per tutti gli altri soggetti lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

Il D.P.C.M prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 9 luglio al 20 agosto 2013, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi,  utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale DPPI nel caso dei liberi professionisti iscritti alle gestione separata.

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