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Ticket licenziamento Aspi: il calcolo del contributo e le modalità di versamento

Una circolare Inps comunica gli importi dovuti come contributo di licenziamento del 41% Aspi per l’anno 2013: da 483,80 a 1.451 euro, è la cifra che i datori di lavoro devono versare all’Inps nei casi di interruzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, e che va a finanziamento dell’Assicurazione sociale per l’impiego che l’ente deve pagare al lavoratore. Vediamo tutte le informazioni sulla scadenza e le modalità di versamento del ticket.
A cura di Antonio Barbato
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contributo di licenziamento modalità di versamento

Nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, a partire dal 2013 i datori di lavoro italiani devono versare all’Inps il contributo di licenziamento, che l’Inps richiede come finanziamento datoriale dell’indennità di disoccupazione Aspi che l’ente previdenziale deve versare al lavoratore licenziato. Questa è una novità introdotta dalla riforma del lavoro Fornero (con modifiche intervenute dalla legge di Stabilità).

Il ticket di licenziamento è dovuto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro che danno diritto all’erogazione della nuova indennità di disoccupazione Aspi al lavoratore, ossia i casi di licenziamento. Non è dovuto il contributo di licenziamento invece per le dimissioni (non per giusta causa) e le risoluzioni consensuali del rapporto da parte di entrambe le parti, perché in questi casi generalmente non c’è il diritto del lavoratore all’Aspi.

Il contributo di licenziamento è pari al 41% del massimale dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi). La misura del 41% è stata introdotta dalla legge di Stabilità (legge n. 228 del 24 dicembre 2012), che ha modificato la percentuale del 50% prevista inizialmente dalla legge n. 92 del 2012, ossia la riforma Fornero.

La riforma del lavoro non ha introdotto solo il contributo di licenziamento, ma ha anche apportato grandi modifiche al sistema degli ammortizzatori sociali: cancellata l’indennità di disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti, dal 2013 sono in vigore appunto l’Aspi e la Mini Aspi 2012. Dopo aver bene specificato tutta la nuova normativa sull’Assicurazione sociale per l’Impiego (Aspi), l’Inps è intervenuta anche nel disciplinare i criteri relativi al ticket di licenziamento.

Con la circolare Inps n. 44 del 22 marzo 2013 è stata fatta chiarezza sul calcolo del contributo di licenziamento e su modalità e tempi concessi alle aziende per il versamento all’Inps. Vediamo gli aspetti relativi al quantum del ticket di licenziamento.

Contributo di licenziamento per l’interruzione dei rapporti a tempo indeterminato

Come premesso dalla circolare n. 44 del 2013, in via preliminare prima di illustrare la misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla riforma Fornero, vanno precisati i criteri impositivi del ticket di licenziamento, ossia la norma di partenza che l’ha istituito, visto che ci sono state modifiche dalla legge di stabilità.

Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il comma 250 dell’unico articolo di cui si compone la legge n. 228/2012 (legge di Stabilità, di dicembre 2012), alla lettera f), riformula il comma 31 dell’articolo 2 della legge 92/2012 (legge Fornero, giugno 2012), che reca la relativa disciplina.

Il nuovo testo così recita: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 (sarebbe la restituzione del contributo addizionale Aspi nei contratti a termine trasformati in indeterminato) ”.

La nuova articolazione del comma 31 è volta a chiarire e semplificare il dettato normativo, rispetto a quanto previsto dalla riforma Fornero. La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto.

Conseguentemente, precisa la circolare, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa indennità Aspi da parte del lavoratore. E la misura del ticket di licenziamento, con queste modifiche, diviene fissa. Vediamo perché.

Calcolo del ticket di licenziamento Aspi 2013

Sulla base delle modifiche della legge di Stabilità 2013, rispetto a quanto inizialmente previsto dalla riforma Fornero, con il contributo pari al 50% dell’indennità Aspi, il meccanismo di calcolo e versamento del contributo è stato reso più snello. La norma della legge di Stabilità ha sostituito, inoltre, il precedente parametro del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore cessato con il 41% del massimale mensile.

La circolare n. 44 del 2013 chiarisce che il riferimento legislativo “una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni” va inteso come un richiamo alla somma limite di cui all’articolo 2, c. 7 della legge n. 92 del 2012 che, per l’anno 2013, è stabilita in € 1.180,00.

Detto valore del massimale Aspi, utilizzato dal legislatore come soglia per determinare l’importo della prestazione mensile spettante al lavoratore, è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (41% di €1.180).

Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale (e il discorso vale anche per i lavoratori che sono in forza presso il datore di lavoro da più di 3 anni), l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, pari a € 1.451,00 (€483,80 moltiplicato per 3). Questa è la cifra massima di ticket di licenziamento Aspi da erogare per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato.

Il ticket licenziamento per il part-time. Stante il nuovo impianto della norma, l’Inps precisa che il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale. Conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata (483,80 euro per ogni 12 mesi) a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time). Quindi nessun riduzione nel caso di part-time. Non sarà riproporzionato il contributo di licenziamento dovuto, è sempre 483,80 euro ogni 12 mesi di rapporto. E quindi se un lavoratore licenziato era titolare di un part-time al 50% da tre anni, il contributo di licenziamento sarà sempre 1.451 euro.

Ticket licenziamento nei rapporti inferiori a 12 mesi. Nei casi di mesi di lavoro svolto dal lavoratore licenziato inferiori all’anno, il contributo di licenziamento va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. A tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16 (sarebbe 483,80 diviso 12 per 10). Quindi in questo caso avviene un riproporzionamento del ticket di licenziamento.

Contratto a termine da computare con l’indeterminato. Nell’anzianità aziendale, che determina quante quote di ticket sono da pagare, si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%.

Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001 (congedi della legge 104 del 1992).

Triplicazione del contributo per i licenziamenti collettivi. L’articolo 2, c. 35 della legge n. 92 del 2012 stabilisce che, a far tempo da 1 gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte. Quindi le cifre minime di 483,80 euro e massime di 1.451 euro, ovviamente rivalutate nel 2017, saranno da triplicare.

Modalità operative di versamento del ticket di licenziamento 

L’Inps nella circolare n. 44 del 22 marzo 2013 chiarisce: “La legge non si sofferma sulle modalità di assolvimento della contribuzione di cui trattasi. Ai fini della individuazione del momento impositivo, l’Istituto, d’intesa con il Ministero del Lavoro,  ha ritenuto che l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro”. 

Modalità di pagamento: unica soluzione, niente rateizzazione. La contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata. 

Esempio dell’Inps. Per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013.

Stante la valenza “contributiva” assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Pagamento dei ticket licenziamento arretrati. In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare n. 44, ossia tre mesi dal 22 marzo 2013, quindi il 16 giugno 2013.

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