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Prosecuzione volontaria e salvaguardia: i chiarimenti Inps sui versamenti dei contributi

I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria possono versare i bollettini in scadenza, ricevuti dall’Inps, nell’intero importo oppure limitarsi a pagare quello necessario al diritto a pensione. La scelta è del lavoratore, lo chiarisce l’Istituto in un messaggio. Va comunicata tramite sede, Patronato oppure online. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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pensione e salvaguardati

Viste le numerose segnalazioni pervenute dall’Inps da parte dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria destinatari delle disposizioni in materia di salvaguardia, sulla base della riforma pensioni del 2011, l’Inps ha provveduto con un messaggio a chiarire la propria posizione in merito al versamento dei contributi, richiesto ai lavoratori attraverso l’invio dei bollettini di pagamento.

Chi sono i lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di salvaguardia. Si tratta della legge n. 214 del 2011 e riguarda i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente il 4 dicembre 2011 per i quali valgono i vecchi requisiti di accesso alla pensione, ossia la pensione di vecchiaia e di anzianità.

I soggetti in questione hanno ricevuto dall’Inps i bollettini di pagamento fino all’ultimo trimestre in scadenza che , nel caso delle più recenti autorizzazioni definite, è marzo 2013 con possibilità di pagamento entro la fine del trimestre successivo, ovvero giugno 2013.

Con il messaggio n. 10406 del 27 giugno 2013, l’Inps chiarisce che i lavoratori in parola possono a loro scelta pagare l’intero periodo indicato nei bollettini in scadenza ovvero limitarsi a pagare quello necessario al diritto a pensione. I versamenti volontari, infatti, possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa per:

  • perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
  • incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

La scelta è del lavoratore. L’INPS non può quindi sostituirsi al prosecutore nella scelta, limitando la richiesta di pagamento al solo periodo strettamente necessario al raggiungimento dei requisiti.

Possibile recarsi nella sede Inps oppure presso un Patronato. Gli interessati potranno rivolgersi alle Strutture territoriali dell’Istituto che garantiranno la consueta consulenza a coloro che manifestino la volontà di non pagare l’intero periodo e di limitare il pagamento ai soli contributi necessari per il diritto. In quest’ultimo caso la Struttura provvederà, come di consueto, alla rideterminazione dell’onere di prosecuzione volontaria emettendo nuovi bollettini. Analoga attività di consulenza potrà essere svolta da un Ente di Patronato a scelta dell’interessato.

La modifica dei bollettini sul sito Inps. Nell’ipotesi che il soggetto non abbia necessità di avvalersi della consulenza dell’Istituto o di un Patronato e intenda procedere al pagamento del solo periodo necessario al perfezionamento del requisito pensionistico ed inferiore a quello indicato nei bollettini inviati, potrà, modificare e stampare i bollettini MAV frazionati direttamente dal sito dell’Inps seguendo il percorso servizi on line – Portale dei pagamenti – Versamenti Volontari.

Nell’ipotesi che il prosecutore versi contributi volontari relativi a periodi che si collocano anteriormente alla data di accesso al pensionamento, detti contributi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l’importo e non potranno dare luogo a rimborso.

Se invece il soggetto autorizzato ai versamenti volontari versa contribuzione volontaria relativa a periodi che si collochino temporalmente oltre la decorrenza della pensione di cui l’interessato sia divenuto titolare, l’Istituto procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione.

E’ esclusa la possibilità di emettere certificazioni di salvaguardia per soggetti per i quali non risulti accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011 ovvero non risulti versata tutta la contribuzione volontaria, di cui siano scaduti i termini di versamento, necessaria al raggiungimento del requisito contributivo sulla base delle norme ante legge 214 del 2011.

Resta salva la facoltà da parte del soggetto, scrutinato quale lavoratore cessato a seguito di accordi individuali o collettivi, di versare la contribuzione volontaria al fine di essere valutato nel plafond della categoria dei lavoratori prosecutori volontari, fermo restando la sussistenza di tutte le condizioni di legge previste per quest’ultima categoria.

Le norme che regolano la prosecuzione volontaria sono infatti assai cogenti: il prosecutore volontario deve perfezionare il pagamento nel trimestre successivo a quello a cui detto pagamento si riferisce e, nel caso di ritardato versamento, il bollettino viene posto a rimborso (art. 8 D. Lgs. 184 del 1997). Se i soggetti in argomento non effettuano il pagamento entro il termine perentorio stabilito dalla legge, non potranno essere ammessi nella platea dei salvaguardati.

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