Il congedo di paternità obbligatorio di un giorno e facoltativo per altri due
(UPDATE – Aggiornamento 22 febbraio 2013) – La riforma del lavoro interviene a supporto delle norme del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, il D. Lgs. n. 151 del 2001. Introdotto, dopo qualche mese in cui se ne parlava, il congedo di paternità obbligatorio dedicato al padre, che si affianca al congedo di maternità, l’astensione facoltativa e il congedo parentale, ossia i permessi retribuiti e le assenze tutelate dalla legge per consentire alla madre e al padre lo svolgimento della propria funzione familiare durante la gravidanza, la nascita e i primi anni di vita del bambino.
Il congedo di paternità obbligatorio. Con i commi da 24 a 26 dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012 sono stabilite misure sperimentali in favore della maternità e paternità: “Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno”.
Il congedo facoltativo per il padre. Inoltre è previsto che “entro il medesimo periodo (di cinque mesi), il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima”.
Si tratta di una misura inferiore rispetto a quella di cui si parlava, ossia tre giorni di congedo di paternità obbligatorio. Con la riforma del lavoro il congedo è diventato di un giorno obbligatorio più altri due facoltativi. La misura, anche se la legge non lo specifica, è estesa anche alle adozioni o gli affidamenti preadottivi, lo precisa il D.M. 22 dicembre 2012 all’art. 1 comma 5.
Il congedo di paternità obbligatorio ed il congedo facoltativo del padre non possono essere frazionati ad ore, quindi devono essere fruiti per l’intera giornata.
Il D.M. 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro ha decretato anche una serie di articoli in materia di fruizione del congedo del padre. L’art. 1 del Decreto Ministeriale prevede che:
- Il congedo di paternità obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso;
- La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell’art. 4 comma 24, lettera a) della legge n. 92 del 2012, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale di congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre:
- Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.
- Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, ossia in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre.
La disciplina relativa al congedo obbligatorio e facoltativo del padre previsto dalla riforma Fornero si applica alle nascite avvenute a partire dal 1 gennaio 2013.
Il congedo obbligatorio di un giorno è aggiuntivo rispetto al congedo di maternità della madre ed è fruibile durante tale periodo. Mentre il congedo facoltativo, della durata massima di due giorni, anche continuativi, è fruibile dal padre in sostituzione del congedo obbligatorio spettante alla madre. Viene infatti ridotto di uno o due giorni il periodo di congedo a lei spettante, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum. E’ per questo che il padre può fruire del congedo facoltativo anche durante l’astensione della madre (quindi assenti entrambi da lavoro).
Importo dell’indennità giornaliera Inps per congedo di paternità obbligatorio e facoltativo. Sia il congedo di paternità obbligatorio che il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
In termini di indennità percepita dall’Inps, i due giorni usufruiti dal padre in luogo della madre permettono l’incasso del 100% della retribuzione, mentre per la madre con l’astensione obbligatoria la misura dell’indennità è dell’80%. Quindi potrebbe convenire alla coppia l’utilizzo dei due giorni facoltativi destinati al padre in luogo della madre. Ovviamente tale discorso cade se il CCNL della lavoratrice madre prevede l’integrazione al 100% della misura Inps, quindi la copertura a carico del datore di lavoro del 20% non indennizzato dall’Inps.
Trattamento economico del congedo di paternità obbligatorio. Il D.M. 22 dicembre 2012 opera due rinvii alla normativa sul congedo di maternità riguardo al trattamento economico spettante per il congedo di paternità obbligatorio (e facoltativo) ed il trattamento previdenziale dello stesso. Le modalità di erogazione del trattamento economico relativo al giorno di congedo obbligatorio e ai due giorni di congedo facoltativo sono quelle analoghe all’indennità di maternità, ossia l’importo spettante al padre è erogato dal datore di lavoro, ma a carico dell’Inps. La misura spettante al lavoratore è il 100% della retribuzione.
Computo del congedo di paternità. I periodi di congedo di paternità obbligatorio, come per il congedo di maternità della madre, devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
Trattamento previdenziale del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo. Il secondo rinvio riguarda il trattamento previdenziale il D.M. 22 dicembre 2012 cita gli art. 29 e 30 del D. Lgs. 151 del 2001, che si rinviano a loro volta all’art. 25 del Decreto Legislativo stesso. Questo articolo 25 stabilisce, come per il congedo di maternità, che non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. Quindi il giorno di congedo obbligatorio ed i due giorni di congedo facoltativo sono accreditati nell’estratto conto del padre lavoratore come contributi figurativi.
La comunicazione preventiva di 15 giorni al datore di lavoro. Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il padre lavoratore che intende fruire del congedo di paternità obbligatorio o del congedo facoltativo al padre è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro “con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunte del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’ente previdenziale”. Lo precisa l’art. 3 del D.M. 22 dicembre 2012.
Comunicazione del congedo facoltativo. In questo caso, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente al quello fruito dal padre (1 o 2 giorni), con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
Esclusione dei dipendenti pubblici. Il congedo di paternità obbligatorio ed il congedo facoltativo non spettano ai lavoratori del settore pubblico. Lo ha chiarito il Dipartimento della Funzione pubblica con una nota del 20 febbraio 2013. Per maggiori informazioni vediamo il congedo di paternità obbligatorio non spetta ai dipendenti pubblici.
Congedo parentale e contributo per il baby sitting. Un’altra disposizione introdotta dalla riforma Fornero, sempre in aiuto dei genitori lavoratori, è quella che prevede la possibilità di fruire, da parte della madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, di un contributo in luogo del congedo parentale (ex astensione facoltativa). Si tratta della possibilità di ricevere 300 euro mensili per un massimo di 6 mesi per il servizio di baby sitting o per i servizi per l’infanzia della rete pubblica. Per maggiori informazioni vediamo buoni voucher per baby sitting.