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Separazione o divorzio: ecco a chi spettano gli assegni familiari

Dalla separazione con affidamento condiviso, al divorzio e l’assegnazione dei figli ad uno dei coniugi, come coniuge genitore affidatario, vediamo a chi spetta l’assegno per il nucleo familiare (ANF), se alla madre o al padre, tenendo conto che l’erogazione è in favore di uno dei due genitori. Vediamo cosa succede in caso di mancato accordo, come viene applicato il criterio della convivenza e come funziona la determinazione del reddito del nucleo familiare per stabilire l’importo spettante.
A cura di Antonio Barbato
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assegni familiari in caso di separazione o divorzio

L’assegno per il nucleo familiare è una importantissima prestazione erogata dall’Inps in favore delle famiglie italiane. Il diritto all’ANF segue particolari regole quando sopraggiunge nella vita familiare una separazione legale, un divorzio, un affidamento congiunto dei figli. In questi casi occorre stabilire a chi spetta l’assegno per il nucleo familiare, a quale dei due genitori, soprattutto nel caso di affidamento condiviso e quindi eguali diritti da parte del padre e la madre.

La normativa dell’Inps in materia di ANF prevede che l’assegno spetta in una misura determinata consultando le apposite tabelle ANF pubblicate annualmente e valide dal 1 luglio e fino al 30 giugno dell’anno successivo.

L’importo dipende dal numero dei componenti della famiglia e dal reddito familiare, quindi l’inclusione del figlio comporta l’aumento di una unità del numero dei familiari associati al richiedente (il genitore) nonché l’inclusione dell’eventuale reddito del figlio nel reddito familiare preso a riferimento per individuare l’esatto ammontare mensile dell’assegno per il nucleo familiare spettante e poi generalmente percepito in busta paga.

Affrontiamo la tematica degli assegni familiari in caso di divorzio e separazione, di un unico genitore affidatario o di affidamento congiunto.

Assegni per il nucleo familiare al genitore affidatario

Vediamo ora gli assegni familiari in caso di separazione consensuale.

In caso di separazione legale o divorzio, il giudice può stabilire di affidare il bambino o i figli ad uno solo dei genitori, o il padre o la madre.

In questo caso, l’Inps prevede che il genitore affidatario è l‘unico soggetto legittimato a chiedere l’assegno per il nucleo familiare (ANF), perché è solo intorno al genitore affidatario che si viene a formare il nuovo nucleo familiare, unico destinatario dell'assegno di cui alla Legge n. 153 del 1988.

In particolare il coniuge affidatario titolare di una posizione tutelata, ossia di un rapporto di lavoro, di una pensione, di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o comunque dello status di legittimo richiedente degli assegni per il nucleo familiare (ecco a chi spettano gli ANF) è l'esclusivo titolare del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare di cui è componente insieme ai figli affidati. Ossia il coniuge legalmente ed effettivamente separato è escluso dalla composizione del nucleo legittimato a richiedere gli ANF.

Se il genitore affidatario non è titolare di una posizione protetta (ossia non può richiedere gli ANF perché non ha un rapporto di lavoro o lo status), egli può esercitare il diritto alla domanda telematica di ANF sulla posizione tutelata dell'altro coniuge o ex coniuge. Questo ai sensi dell'art. 211 della Legge n. 151 del 1975. Quindi in questo caso, è il coniuge non affidatario ad avere i requisiti per gli ANF, ma gli assegni familiari vanno al coniuge affidatario dei figli.

Come funziona in questo caso sul reddito e la composizione del nucleo familiare? La risposta in entrambi i casi sopra descritti è che il nucleo familiare è costituito dall'affidatario e dai figli affidati ed il reddito familiare è quello corrispondente a tale composizione. In altre parole, il nucleo familiare per la richiesta ANF è composto dal genitore affidatario e i figli, escludendo sempre dal nucleo, ma anche dal reddito familiare, il genitore non affidatario, anche se sussiste il caso che la domanda ANF sia fatta sulla posizione tutelata di quest'ultimo, in mancanza di lavoro del coniuge affidatario.

Il coniuge non affidatario ha diritto agli assegni per il nucleo familiare solo se ha un suo nucleo familiare, ad esempio se i figli non sono stati affidati ad un solo genitore, ma alcuni anche all'altro genitore. In questi casi, il tutto avviene in rapporto alla composizione del nucleo stesso ed al relativo reddito complessivo.

In caso di nuovo matrimonio del coniuge affidatario divorziato, questi perde il diritto di ottenere l'assegno per il nucleo familiare sulla posizione tutelata dall'ex coniuge. Quindi nel caso il coniuge affidatario benefici dell'erogazione degli ANF facendo domanda in base al lavoro dell'ex coniuge non affidatario, il nuovo matrimonio fa perdere gli assegni familiari ANF. A stabilirlo è la circolare Inps n. 48 del 1992.

Affidamento congiunto e assegni familiari

Caso più spinoso è quello dell’affidamento dei figli ad entrambi.

L’affidamento condiviso dei figli: chi percepisce l’ANF. Nei casi di affidamento congiunto dei figli concesso ad entrambi i genitori, separati legalmente o divorziati, non è possibile procedere all'accertamento del nucleo facente capo ad un solo coniuge affidatario, potendo ritenersi per entrambi i coniugi affidatari sussistenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'assegno e non ostando a tal fine la residenza anagrafica dei minori con uno soltanto dei genitori.

Ciò anche in considerazione del fatto che la L. 153 del 1988 sopra citata ha eliminato il criterio della convivenza come elemento discriminante per l'accertamento del diritto alla prestazione di cui trattasi.

In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all’assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari.

L’accordo su chi deve percepire l’ANF. Può essere stabilito di comune accordo quale dei due coniugi deve richiedere l’autorizzazione al trattamento di famiglia. E quindi regolare i loro rapporti sulla base dell’erogazione ad uno solo dei due dell’assegno per il nucleo familiare.

In caso di contrasto tra i coniugi affidatari, caso purtroppo comune, viene utilizzato il criterio della convivenza per valutare intorno a quale dei due coniugi affidatari si è ricomposto il nucleo familiare. Ciò è stabilito dalla circolare Inps n. 210 del 1999.

Il mancato accordo tra genitori e la convivenza con il figlio. Con il messaggio n. 12971 del 2006, l’Inps nel richiamare la circolare del 1999 ricorda che “il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” e “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori”.

Premesso ciò l’Inps, nel richiamare le istruzioni impartite sull’argomento nella circolare Inps n. 210 del 1999, ribadisce che, qualora i figli restino affidati ad entrambi i genitori, questi ultimi devono stabilire, di comune accordo, chi dei due effettuerà la richiesta ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. In mancanza di accordo fra gli affidatari, l’autorizzazione alla percezione della prestazione familiare viene concessa al genitore con il quale il figlio risulta convivente, secondo quanto stabilito dall’art. 9 della Legge 903 del 1977.

Determinazione del reddito ai fini ANF in caso di coniugi separati. Il reddito è determinante per la misura degli assegni per il nucleo familiare, che sono erogati mensilmente secondo un importo reperibile nelle apposite tabelle ANF pubblicate dall’Inps ogni anno e valide dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Il numero dei componenti del nucleo familiare ed il reddito permettono di individuare l’importo preciso spettante al richiedente. Il problema si pone in caso di coniugi separati: se il reddito del coniuge va considerato, soprattutto nel caso in cui sia anch’esso titolare del diritto alla corresponsione.

La Cassazione Civile, sezione civile, con una sentenza del 2013 ha stabilito che il reddito da tenere presente ai fini dell’ammontare dell’assegno familiare è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario dei figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione.

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