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730 2013 integrativo: come correggere gli errori nella dichiarazione

In caso di invio di un modello 730 errato o incompleto, il contribuente, tramite Caf, può presentare il modello 730 integrativo. L’invio è possibile se si tratta di maggior rimborso, di minor debito Irpef, o di correzione dei dati del datore di lavoro sostituto d’imposta. In tutti i casi è possibile l’invio del modello Unico.
A cura di Antonio Barbato
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correzione modello 730 errato

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi più utilizzata dagli italiani perché permette, a differenza del modello Unico, di rivolgersi al Caf o al professionista abilitato per la compilazione o l’invio del modello, nonché consente l’addebito o accredito direttamente in busta paga, o rata di pensione, delle risultanze contabili (imposte a debito o credito). Nonostante il modello sia il più semplice, nonostante l’assistenza fiscale prestata, può capitare che sia necessario correggere il modello 730 presentato.

Le motivazioni possono essere molteplici: maggiori redditi, detrazioni fiscali spettanti, omissioni o errori nella compilazione dei dati del sostituto d’imposta. Per permettere ai contribuenti la correzione di tutti questi possibili errori, il Fisco consente l’invio di un modello 730 integrativo. Ma ci sono precise regole da rispettare.

Ogni anno l’Agenzia delle Entrate pubblica un circolare esplicativa che ha ad oggetto: modello 730/2013 – Redditi 2012 – Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati. In questa circolare ci sono le informazioni per la presentazione della dichiarazione integrativa. Vediamo quanto prevede la circolare 14/E del 9 maggio 2013.

Dichiarazione 730 integrativo a favore (a credito)

Si tratta della dichiarazione integrativa a favore contrassegnata dal codice 1. Se il contribuente riscontra nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa.

Si tratta ad esempio del caso in cui il contribuente ha dimenticato qualche spesa sostenuta nel 2012 che dà diritto alle detrazioni fiscali o rientra tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si calcola l’imposta Irpef.

730 integrativo entro il 25 ottobre 2013. In questo caso, il modello 730, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell’apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2013, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.

La documentazione da esibire al CAF. Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, da altro CAF o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione.

Cessazione del rapporto di lavoro successiva alla presentazione del 730 errato. Se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro (per licenziamento, dimissioni o altra causa di risoluzione) nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2013.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730  e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

Integrativo con minor credito o maggior debito: obbligatorio inviare l’Unico 2013

Si tratta del caso in cui invece il contribuente si accorge di non aver indicato degli elementi nella dichiarazione o di non aver fornito al CAF dei redditi o degli elementi che aumentano l’imposta Irpef da pagare o riducono il credito spettante (per es. per detrazioni). In questo caso il contribuente ha una unica possibilità: presentare il modello Unico.

La presentazione del modello Unico Persone Fisiche può avvenire:

  • Entro il 30 settembre (correttiva nei termini). Il contribuente dovrà procedere al pagamento del tributo dovuto, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dove attesta il maggior debito o il minor credito, per il quale effettua il versamento del tributo stesso. Oltre al tributo, dovrà effettuare il ravvedimento operoso cioè versare anche gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dalla normativa;
  • Entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). Anche in questo caso il contribuente dovrà versare gli interessi calcolati al tasso legale e la sanzione per il ravvedimento operoso;
  • Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa).

Errore nell’indicazione dei  dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro o Inps)

Si tratta dell’errore contrassegnato dal codice 2, ossia quando sono sbagliati i dati del sostituto d’imposta, del datore di lavoro indicato nel 730, o dell’ente pensionistico (Inps). In questo caso il problema sorge per l’addebito in busta paga o rata di pensione delle maggiori imposte dovute, oppure per l’incasso delle imposte a credito come da risultanze della dichiarazione dei redditi presentata.

Quindi, come precisa la circolare che annualmente pubblica l’Agenzia delle Entrate, il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, nell’apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria.

Pertanto, al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria.

Dati del sostituto errati con integrativa a favore – codice 3. Se l’integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e, il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice 3.

In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre.

Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l’interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese di settembre.

Esiti e trasmissione del modello 730: Dichiarazioni a rettifica

Se vengono rilevati errori commessi dal sostituto d’imposta, dal CAF o dal professionista abilitato, lo stesso soggetto che ha prestato l’assistenza deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3, e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione, che deve essere consegnato all’assistito e trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.

Detto procedimento di rettifica è a garanzia del contribuente per un corretto assolvimento dell’obbligo fiscale e deve essere posto in atto tempestivamente, perciò l’assistito è tenuto a controllare l’esito della propria dichiarazione e comunicare immediatamente eventuali incongruenze riscontrate.

Inoltre, al fine di concludere l’assistenza fiscale con un corretto conguaglio sulla retribuzione, è necessario che il risultato contabile pervenga al sostituto d’imposta in tempo utile per consentirgli di effettuare i conguagli entro l’anno solare. Pertanto, le dichiarazioni modello 730 a rettifica possono essere trasmesse anche oltre i termini previsti per l’invio dei modelli 730 purché la trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate avvenga entro l’11 novembre 2013 (il 10 novembre cade di domenica).

Sempre entro la medesima data il CAF o il professionista abilitato comunicano ai sostituti che non sono stati inseriti nel flusso telematico per l’anno 2013 i risultati contabili (modelli 730-4). Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione tardiva.

Elaborazione, esiti e trasmissione del 730 integrativo

Il CAF o il professionista abilitato rilascia la ricevuta, modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione.

Inoltre, elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell’apposita casella “integrativo” deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all’assistito, entro l’11 novembre 2013 (il 10 novembre cade di domenica), unitamente alla copia della dichiarazione integrativa.

Ed infine, trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro l’11 novembre 2013 (il 10 novembre cade di domenica), i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2013 e i relativi modelli 730-4 integrativi che l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d’imposta che effettuano i conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre.

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