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Covid 19

A chi spetta la cassa integrazione ordinaria (CIGO Coronavirus)

Il Decreto Cura Italia, Decreto Legge n. 18/2020, ha esteso la cassa integrazione ordinaria per causale Covid-19 (CIGO Coronavirus) a tutti i lavoratori dipendenti assunti entro il 23 febbraio, compreso apprendisti, escluso dirigenti e lavoratori a domicilio, ma non ha modificato l’elenco delle imprese beneficiarie previsto dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015. Pertanto, la CIGO Coronavirus spetta alle imprese industriali già destinatarie della cassa integrazione ordinaria. Ai lavoratori delle altre imprese spetta l’assegno ordinario FIS o la CIG in deroga. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Cigo Covid-19 a chi spetta
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La cassa integrazione ordinaria per causale Covid-19, quindi la CIGO Coronavirus, spetta alle aziende alle quali normalmente spetta la cassa integrazione ordinaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 148 del 2015.

Il Decreto Legge n. 18 del 2020, ha introdotto delle deroghe in materia di integrazioni salariali, prevedendo che la CIGO per Coronavirus spetta agli assunti entro 23 febbraio 2020, senza necessità di anzianità di almeno 90 giorni, ma non ha modificato l'elenco delle imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria previste dall'art. 10 del D. Lgs n. 148 del 2015.

Vediamo pertanto quali sono i lavoratori beneficiari della CIGO per causale Covid-19 e l'elenco completo delle aziende. Le imprese che non rientrano nell'elenco hanno diritto all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) o Fondi di solidarietà bilaterali o alla CIG in deroga.

Lavoratori beneficiari CIGO causale Covid-19

La normativa del D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, stabilisce quali sono i lavoratori beneficiari della cassa integrazione ordinaria, anche con causale Covid-19, quindi secondo la normativa sulla cassa integrazione Coronavirus. C'è però una deroga importante e riguarda l'accesso alla CIGO di tutti gli assunti entro il 23 febbraio 2020.

L'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 148/2015 che disciplina tutte le integrazioni salariali, quindi anche CIGS e assegno ordinario FIS, stabilisce al comma 1 che "Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo:

  • i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato,
  • ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2,
  • con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio".

Per la cassa integrazione ordinaria per causale Covid-19, infatti, è prevista l'applicazione dell'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 2020, che contiene una norma che deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 148/2015.

Nella sostanza "I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020" e non è richiesto l'ulteriore requisito del possesso di "un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione".

Elenco imprese  CIGO per Coronavirus

Chiarito quali sono i lavoratori destinatari della cassa integrazione ordinaria, con la speciale deroga per la causale Covid-19, vediamo ora l'elenco delle imprese destinatarie della cassa integrazione ordinaria (CIGO), secondo l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015.

C'è da precisare che tale elenco contenuto nell'art. 10 riguarda il capo II – Integrazioni salariali ordinarie del Decreto, che sono gestite dalla Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie di cui all'art. 9 del Decreto.

Pertanto, è l'elenco delle aziende che ordinariamente sono destinatarie della CIGO, in quanto per l'emergenza Covid-19, il Decreto Legge n. 18 del 2020, pur contenendo delle semplificazioni, non ha né previsto un ammortizzatore sociale unico, né ha cambiato il campo di applicazione della CIGO, dell'assegno ordinario FIS e della CIG in deroga.

Nella sostanza quindi, spetta la CIGO per Coronavirus alle stesse imprese alle quali spetta la cassa integrazione ordinaria normalmente prevista per le causali di cui all'art. 11 del Decreto (a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b. situazioni temporanee di mercato).

L'art. 10 del D. Lgs. n. 148/2015 contiene il campo di applicazione: "La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita' lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) imprese addette all'armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta' pubblica;

m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione".

Questo è l'elenco completo delle imprese destinatarie della CIGO ordinaria e della CIGO causale Covid-19, anche se hanno meno di cinque dipendenti. Quindi accedono alla CIGO da un dipendente a salire, senza limiti numerici.

A tutto il resto delle imprese non presenti in elenco si applica l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale nel caso di emergenza Covid-19, con il Decreto Legge n. 18/2020 che ha esteso l'assegno ordinario FIS alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti (e non più di 15 dipendenti). Tutti coloro che sono esclusi sia da CIGO Covid-19, sia dall'assegno ordinario FIS per causale Covid-19, e dai Fondi di solidarietà, avranno diritto all'accesso alla cassa integrazione in deroga o CIG in deroga.

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