Addio al bonus Renzi da luglio 2020: ecco il trattamento integrativo
Addio al bonus Renzi, sostituito da un trattamento integrativo in busta paga a partire dal 1 luglio 2020. E' quanto previsto dal Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, la cosiddetta revisione del Cuneo fiscale stanziata dalla Legge di Bilancio 2020. I lavoratori percepiranno quindi il Bonus Renzi, i famosi 80 euro in busta paga, fino al 30 giugno 2020. A partire dal 1° luglio 2020, scatta una rivoluzione in termini di strumenti a sostegno del reddito. Viene abrogato il comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR (il Bonus Renzi appunto), viene introdotto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito (ossia è esentasse), sarà di 600 euro per il 2020 e di 1.200 euro dal 2021, cifre da rapportare al periodo di lavoro.
Le sorprese arrivano nella lettura del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 contenente le "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente" e sono due:
- abrogazione definitiva del Bonus Renzi (non disapplicazione da luglio a dicembre 2020);
- trattamento integrativo spettante anche dal 2021 in poi (e non solo da luglio a dicembre 2020).
Come vedremo, il trattamento integrativo spetta fino a 28 mila euro di reddito imponibile fiscale. Oltre 28 mila euro, e fino a 40 mila euro con un doppio sistema di calcolo, quindi per coloro che non hanno mai percepito il Bonus Renzi, lo stesso Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 ha introdotto il diritto dei lavoratori ad una nuova detrazione fiscale per lavoro dipendente, che si aggiunge alla classica detrazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 del TUIR. Tale ulteriore detrazione decresce al crescere del reddito del lavoratore.
Addio al bonus Renzi: cosa succede
Il Bonus Renzi è stato introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 66/2014 dal Governo Renzi e si concretizza fino al 30 giugno 2020 nel diritto dei lavoratori dipendenti e assimilati ad un bonus in busta paga esentasse ai sensi del comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR:
"Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro".
Questo articolo di legge è valido fino al 30 giugno 2020, in quanto è stato abrogato dall'art. 3 "Disposizioni di coordinamento e finanziarie" del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020.
Pertanto i lavoratori continueranno a percepire il Bonus Renzi in busta paga fino a giugno 2020, secondo la formula 960 euro diviso 365 e moltiplicato per i giorni di lavoro dipendente del mese (quindi 30 giorni o 31 giorni o febbraio di 28 giorni). Nella sostanza 81,53 euro nei mesi di 31 giorni, 78,90 euro nei mesi di 30 giorni e 73,64 euro a febbraio.
Dalla busta paga di luglio 2020 scatta la rivoluzione voluta dal Governo Conte, contenuta appunto nel Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio. Scattano infatti le misure di riduzione del cuneo fiscale. E quindi a partire dal 1 luglio 2020 dalle buste paga sparirà il bonus Renzi e comparirà una voce chiamata trattamento integrativo, esentasse.
Il trattamento integrativo spetta in misura maggiore come cifra percepita in busta paga ed è rivolto a più lavoratori.
Trattamento integrativo in busta paga da luglio 2020
Va subito chiarito, nuovamente, che il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è una delle due misure del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 e spetta ai lavoratori che hanno un reddito fino a 28 mila euro. Il trattamento integrativo è infatti approvato in sostituzione del Bonus Renzi.
Coloro che hanno un reddito superiore a 28 mila euro di imponibile fiscale (o che avranno un reddito superiore a 28 mila euro in sede di conguaglio fiscale di fine anno) avranno diritto, se non superano i 40mila euro di reddito imponibile fiscale (e non di RAL), all'"ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati" contenuta nell'art. 2 del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020.
Normativa
Il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è contenuto nell'art. 1 del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, che riportiamo integralmente:
"1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, e' riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non e' superiore a 28.000 euro".
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 e' rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso e' effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.
Il Governo quindi ha cancellato per sempre il bonus Renzi, che era un credito di 960 euro su base annua spettante laddove l'imposta Irpef lorda superi la detrazione per lavoro dipendente, ed ha previsto questo nuovo trattamento integrativo, che come si legge nella legge è una "somma a titolo di trattamento integrativo" ed è esentasse perché nella legge è precisato "che non concorre alla formazione del reddito".
L'altra novità importante è che il trattamento integrativo è misura non sperimentale (come trapelava dalle prime bozze) ma definitiva. Nel senso che originariamente il Governo pensava di introdurre per 6 mesi questa misura, sospendendo il bonus Renzi. Invece, la legge cancella il bonus Renzi e rende operativo senza scadenza questo nuovo trattamento integrativo.
A chi spetta il trattamento integrativo e per quali redditi
Chiarito ciò, la legge indica a chi spetta il trattamento integrativo, ossia ai "redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Sono gli stessi beneficiari dell'ex bonus Renzi. Pertanto ne hanno diritto:
- i lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi di terzi;
- coloro che percepiscono borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
- i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);
- i sacerdoti;
- i lavoratori socialmente utili;
- i percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione o Naspi.
L'elenco indica i redditi percepiti che sono inclusi nel calcolo dei limiti di reddito per il diritto al trattamento, che spetta a tutti i contribuenti, anche dipendenti pubblici, militari, ecc. Condizione per tutti è il possesso di un reddito entro i 28 mila euro. Oltre spetta, fino a 40 mila euro, l'ulteriore detrazione prevista sempre dal Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020.
Bonus Renzi e trattamento integrativo: differenze
Ribadiamo che il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 ha eliminato il bonus Renzi e ha previsto un trattamento integrativo spettante ai lavoratori fino a 28 mila euro di reddito imponibile fiscale (reddito complessivo) ed ha previsto una ulteriore detrazione per lavoro dipendente per coloro che hanno un reddito nella fascia 28.001 euro – 35.000 euro, calcolata in un modo, e nella fascia 35.001 – 40.000 euro, calcolata in un differente modo. Quest'ultimi quindi non percepiranno il trattamento integrativo, ma una ulteriore detrazione fiscale.
Aumento in busta paga
La differenza più importante tra Bonus Renzi ed il nuovo trattamento integrativo da revisione Cuneo fiscale (erroneamente definito in giro Bonus Renzi di 100 euro) è che il Bonus Renzi è pari a 960 euro su base annua e mediamente 80 euro al mese. Da Luglio 2020 spettano invece 600 euro in 6 mesi, quindi 100 euro al mese mediamente e da gennaio 2021 e per sempre spettano 1.200 euro annui, ossia mediamente 100 euro al mese. Quindi c'è un aumento di circa 20 euro al mese. Ma per alcuni l'aumento è di 100 euro.
Aumento platea dei beneficiari
L'ulteriore differenza fondamentale è che il bonus Renzi, che ricordiamo è in vigore fino al 30 giugno 2020, spetta in misura piena (ossia 960 euro su base annua da rapportare ai periodi di lavoro, ossia ai giorni spettanti di detrazione per lavoro dipendente) fino ad un reddito imponibile fiscale di 24.600 euro e poi scende fino ad azzerarsi al superamento di quota 26.600 euro di imponibile fiscale (che ricordiamo non è la RAL, ma generalmente la retribuzione lorda al netto dei contributi a carico del lavoratore), mentre il trattamento integrativo spetta in misura piena fino a 28.000 euro di reddito imponibile fiscale del contribuente. Quindi per i lavoratori con redditi da 24.600 euro a 26.600 euro l'aumento è superiore a 20 euro. Per coloro che sono nella fascia di reddito tra 26.600 euro e 28.000 euro scatta un aumento medio di 100 euro al mese.
Calcolo trattamento integrativo
Il nuovo trattamento integrativo spetta invece nella misura di 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020 e nella misura di 1.200 euro annui dal 2021. Ed è sempre con gli stessi requisiti, quindi scatta laddove l'imposta lorda del lavoratore contribuente superi la detrazione per lavoro dipendente. Siccome è rapportato ai periodi di lavoro, nel 2020, essendo scattato dal 1 luglio, il calcolo sarà 600 diviso 184 giorni e moltiplicato per i giorni del mese.
Nel concreto, in attesa di una apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate, a luglio dovrebbero spettare 101,09 euro in busta paga ai lavoratori, essendo luglio di 31 giorni. Analogo calcolo sarà effettuato per ottobre 2020.
A settembre e novembre 2020, che sono di 30 giorni spetteranno 97,83 euro. Dal 2021 il calcolo sarà 1.200 euro diviso 365 per i giorni di detrazione per lavoro dipendente di ogni mese.
Cosa succede in busta paga
Per quanto riguarda le differenze tra bonus Renzi e trattamento integrativo, il primo è un credito, il secondo è una somma. Ciò si concretizza nel fatto che da luglio sparirà il bonus Renzi, esposto in busta paga come "credito art. 1 D.L. 66/2014" e comparirà una voce tra le competenze chiamata probabilmente "trattamento integrativo art. 1 D.L. 3/2020". Una voce esentasse, che quindi aumenta il netto della cifra di circa 100 euro al mese. Si tratta di un dettaglio giuridico, ma nella sostanza se il bonus Renzi introduceva un "credito" che non è un credito d'imposta, il trattamento integrativo introduce una "somma", quindi una sorta di retribuzione esentasse nel TUIR, che si aggiunge alle voci che non concorrono a formare il reddito, previste dal comma 2 dell'art. 51 del TUIR.
E siccome in Italia vi è l'armonizzazione delle base imponibili fiscali e previdenziali, il trattamento integrativo oltre ad essere esentasse sarà anche una somma esclusa dalla base imponibile contributiva, ossia il dipendente e l'azienda non dovranno versare i contributi previdenziali sui 100 euro medi percepiti in busta paga.
Reddito oltre 28 mila euro: arriva una nuova detrazione
Coloro che hanno un reddito superiore a 26.600 euro su base annua, non percepiscono il bonus Renzi da gennaio a giugno. Dal 1 luglio 2020, chi rimane entro i 28 mila euro percepirà il trattamento integrativo da luglio 2020 in poi, pertanto coloro che erano nella fascia di reddito da 26.600 euro a 27.999 euro avranno un aumento di 600 euro in busta paga. Chi invece è oltre 28 mila euro o andrà oltre 28 mila euro su base annua nel 2020, non percepiva il bonus Renzi, non percepirà il trattamento integrativo, ma se non supera i 40.000 euro di reddito imponibile fiscale, percepirà una ulteriore detrazione fiscale per redditi da lavoro dipendente, che fino a 35 mila euro spetta in misura più corposa e poi fino a 40 mila euro in misura proporzionalmente ridotta fino ad azzerarsi.
Bonus Renzi e trattamento integrativo: conguaglio fiscale di fine anno e restituzione
I lavoratori dovranno prepararsi ad un conguaglio fiscale di fine anno a dicembre 2020 che potrebbe metterli in difficoltà, se non economicamente come trattenute in busta paga, soprattutto nella lettura della busta paga. Se il sistema fiscale italiano era improntato su un sistema con un conguaglio fiscale a dicembre, nell'anno 2020 vi saranno due conguagli fiscali di fine anno, per quanto riguarda il Bonus Renzi da un lato e il trattamento integrativo e/o nuova detrazione per lavoro dipendente dall'altro lato.
La normativa introdotta dal Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 stabilisce sia per il trattamento integrativo (fino a 28 mila euro di reddito) che per la nuova ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (tra 28.001 e 35.000 euro di reddito in misura piena, tra 35.001 e 40.000 euro in misura proporzionalmente ridotta) che il sostituto d'imposta, ossia il datore di lavoro, deve effettuare a dicembre il conguaglio.
Quindi la stessa norma stabilisce che da luglio a novembre il datore di lavoro deve erogare, sulla base del reddito presunto, o il trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione, e poi conti finali si fanno in sede di conguaglio fiscale di fine anno.
La normativa inoltre già prevede un sistema di restituzione, alla perdita dei requisiti, basato su quattro rate da dicembre 2020 a marzo 2021, se il debito del lavoratore nei confronti del Fisco, effettuato il conguaglio, è superiore a 60 euro.
Cosa può succedere?
Se il contribuente a fine anno matura un imponibile fiscale incapiente, ossia che l'imposta lorda non supera le detrazioni per lavoro dipendente (se si lavora tutto l'anno ciò succede al mancato superamento di 8.174 euro di imponibile fiscale, ma se si lavora meno di 365 giorni il tutto va riparametrato), il lavoratore restituirà sia il bonus Renzi che il trattamento integrativo. Il Bonus Renzi in unica soluzione a dicembre, il trattamento integrativo in 4 rate da dicembre 2020 a marzo 2021.
Altro effetto particolare riguarda chi è a cavallo tra le due misure, ossia chi ha un reddito intorno a 28 mila euro. Al superamento dei 28 mila euro il contribuente potrebbe aver percepito il trattamento integrativo da luglio a novembre, ma doverlo restituire in 4 rate da dicembre 2020 a marzo 2021, percependo di contro in una soluzione l'ulteriore detrazione per redditi da lavoro dipendente per intero a dicembre, e calcolata sul reddito effettivo.
Di contro, se un contribuente, magari per una trasformazione da full-time a part-time, percepiva l'ulteriore detrazione fiscale per redditi da lavoro dipendente, ma poi nel concreto il suo reddito scende sotto i 28 mila euro, dovrà restituire l'ulteriore detrazione fiscale percepita da luglio a novembre in 4 rate e percepire il trattamento integrativo in misura piena di 600 euro a dicembre. In entrambi casi avremo una busta paga di dicembre più alta, ma le tre successive buste paga decurtate.
Ma siccome nella busta paga di dicembre vi è anche l'ordinario conguaglio fiscale di fine anno con la tassazione maggiorata per la tredicesima ed il conguaglio stesso, il lavoratore contribuente potrebbe rischiare di trovarsi in difficoltà nel capire il sistema di tassazione, Bonus Renzi, trattamento integrativo e/o ulteriore detrazione fiscale da conguaglio fiscale di fine anno. Questo anche se a conti fatti percepirà comunque un aumento del netto percepito su base annua, che è poi l'obiettivo del Governo nella revisione del Cuneo fiscale (che è la differenza tra costo del lavoratore e netto percepito), anche se effettuata in gran parte attingendo alle risorse finanziarie stanziate per l'ormai ex Bonus Renzi.
La problematica si estende riguardo l'esposizione in busta paga, perché il trattamento integrativo verrà esposto nelle competenze, mentre l'ulteriore detrazione fiscale dovrebbe comparire accanto alla detrazione per lavoro dipendente generalmente nella parte bassa del cedolino paga.