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Sport bonus 2020: come funziona il credito d’imposta 65%

Lo Sport Bonus 2020 è un credito d’imposta del 65% spettante sulle erogazioni liberali, per opere di manutenzione o restauro o anche per la realizzazione di nuove strutture sportive, effettuate nei confronti di società sportive dilettantistiche (SSD) e dal 2020 nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e degli enti di promozione sportiva. Vediamo tutta la normativa e le novità.
A cura di Antonio Barbato
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Lo Sport Bonus è il credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ed è stato prorogato anche per il 2020.

La norma di riferimento per il 2020 è la Legge di Bilancio 2020 art. 1 commi dal 177 al 182 che riprende ed in parte modifica quanto stabilito nell'articolo 1, commi da 621 a 626, della L. 145/2018, che è appunto la normativa sullo sport bonus.

Lo Sport bonus si applica quindi anche al 2020, si tratta di un credito d’imposta per erogazioni liberali per al fine di effettuare opere di manutenzione o restauro o anche per la realizzazione di nuove strutture sportive.

Sport bonus: novità Legge di Bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha esteso lo sport bonus 2020, oltre che alla società sportive dilettantistiche, anche alle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva.

Pertanto può beneficiare del credito d’imposta del 65% anche il contribuente che destina le erogazioni liberali alle ASD, oltre che alle SSD.

Sport bonus: normativa

La normativa relativa allo sport bonus parte dalla legge 205/2017 che introduce il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Da questa poi si sono avute modifiche e cambiamenti a partire dalla legge di Bilancio 2019 cioè la legge 145/2018 art. 1 commi 621-626 che ha ampliato l’ambito applicativo del cosiddetto sport bonus stabilendo che il credito d’imposta spetta anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti sportivi. Inoltre, è stabilito che i benefici del bonus non sono più riservati solo alle imprese, ma anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nonché alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

La legge d bilancio 2020 riprende quanto stabilito dalla L.145/2018 ed estende lo sport bonus anche al 2020.

Per quanto riguarda le disposizioni attuative del “nuovo” sport bonus queste sono state adottate con il D.P.C.M. 30.04.2019, che ha disciplinato i diversi profili applicativi dell’agevolazione.

Sport bonus: come funziona

Lo Sport Bonus è un’agevolazione concessa sotto forma di credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da soggetti privati nei confronti di impianti sportivi al fine di effettuare:

  • interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici;
  • realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 65 per cento dell’erogazione liberale effettuata ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità.

Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d'imposta, così come stabilito dalla norma, è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Sport bonus: a chi spetta

Lo Sport Bonus è destinato a coloro i quali effettuano erogazioni liberali nei confronti di società e associazioni sportive dilettantistiche ed anche agli enti di promozione sportiva.

Possono accedere allo Sport Bonus:

  • persone fisiche ed enti non commerciali;
  • soggetti titolari di reddito d’impresa.

In aggiunta a questo, con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019 è stato stabilito che “Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti”.

Quindi, quando questi soggetti effettuano erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche nei confronti di società, associazioni sportive dilettantistiche possono usufruire di un credito d’imposta del 65 per cento dell’erogazione.

Come detto precedentemente il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione di cui al d.lgs. 241/1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP.  Il limite complessivo di spesa è stabilito in 13,2 milioni di euro.

Pagamenti tracciabili e Sport bonus

Indipendentemente dal soggetto, per poter godere del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente attraverso uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • bonifico bancario;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, carte di credito e prepagate;
  • assegni bancari circolari.

Devono quindi essere tracciabili, così come stabilito dal D.P.C.M. 30.04.2019.

Sport bonus: beneficiari

Affinché si possa godere dello Sport Bonus e cioè del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche è necessario che tali erogazioni siano effettuate nei confronti di società sportive dilettantistiche.

Il comma 180 dell’art. 1 Legge di Bilancio 2020 inserisce anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra i destinatari del fondo per interventi in favore delle società dilettantistiche previsto dall'art. 13, co. 5, del D.L. 87/2018.

Secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva del beneficio e cioè la legge n.145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, commi da 621 a 626, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (quindi società sportive, associazioni, enti) devono comunicare immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute da privati o società sotto forma di erogazioni liberali, e la loro destinazione, provvedendo alla contestuale pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.

Il comma 626 della legge 87/2018 continua stabilendo che Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato”.

Sport bonus: modulistica

Per quanto riguarda la modulistica di accesso al credito da sport bonus, questa è ricavabile dal sito dell’Ufficio dello sport, nella sezione Bandi, Avvisi e Contributi, sezione Sport Bonus.

La modulistica è differente a seconda che la richiesta sia avanzata da persone fisiche, enti non commerciali o imprese.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019 che regola le modalità più operative dell’agevolazione, in termini di ottenimento ed utilizzo del credito stabilisce che:

  • per quanto riguarda l'ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, l'importo è suddiviso in due tranche di sei milioni e seicentomila euro e il credito d'imposta è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il a maggio e ad ottobre;
  • i soggetti titolari di reddito di impresa che intendono usufruire del credito d'imposta ne fanno richiesta all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini e con le modalità previste da apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio;
  • l'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra, nonché l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale;
  • qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento, l'Ufficio per lo sport pubblica l'elenco degli ulteriori soggetti ammessi, sino all'esaurimento delle risorse disponibili;
  • le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.

Sport bonus: codice tributo e F24

Lo Sport Bonus, cioè il credito d' imposta per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici è utilizzabile solo in compensazione attraverso modello F24 in tre quote annuali di pari importo.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con risoluzione 65/E di settembre 2018 l’apposito codice tributo utilizzabile solo per indicare un importo a credito da compensare ovvero per indicare un importo a debito per ravvedimento operoso.

Per la compensazione del credito d’imposta nel modello F24 bisognerà utilizzare il seguente codice tributo:

  • 6892 – “Credito d’imposta per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici – SPORT BONUS – art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”

Così come chiarisce l’Agenzia delle Entrate In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui sono state effettuate le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta.

Ricordiamo che lo sport bonus spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali per risanamento, manutenzione e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.

Sport bonus: revoca e recupero

Nel caso in cui non sussistano più i requisiti previsti per godere del credito d’imposta per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici, il credito d'imposta è revocato e si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Oltre a quanto detto prima, il D.P.C.M. 30.04.2019  prevede che:

  • l'Agenzia delle entrate trasmette all'Ufficio per lo sport, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi;
  • qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica all'Ufficio per lo sport che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

In caso di recupero del credito, il codice tributo 6892 ed il relativo importo andranno indicati nella colonna “importi a debito versati” dell’F24, in questo modo si procede al riversamento del credito fruito.

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