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Agevolazioni per lavoratori impatriati: reddito esentasse dal 50% al 90%

Reddito da lavoro dipendente, assimilato o autonomo esentasse dal 70% al 90% per cinque anni, ulteriori 5 anni di agevolazione in presenza di figli minori o acquisto di casa residenziale. Le agevolazioni previste dalla nuova normativa del Regime speciale per lavoratori impatriati, introdotta dal Decreto Crescita con la norma sul Rientro dei Cervelli partono dal 2020 e abbattono notevolmente l’Irpef e le addizionali da pagare. Reddito esentasse al 50% anche per sportivi professionisti e calciatori. Vediamo requisiti, agevolazioni e incentivi previste dal nuovo Regime speciale per lavoratori impatriati.
A cura di Antonio Barbato
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Regime speciale lavoratori impatriati

Il Decreto Crescita, Decreto-Legge n. 34 del 2019, contiene una normativa sul Rientro dei cervelli in Italia. Si tratta nel concreto di una modifica a partire dal 2019 alla normativa sul Regime speciale dei lavoratori impatriati, ossia la normativa sulle agevolazioni e incentivi fiscali per lavoratori impatriati.

Tale modifica amplia a partire dall’anno 2020 notevolmente la platea di italiani e stranieri residenti all’estero da almeno due periodi d’imposta, che possono rientrare in Italia beneficiando di un’agevolazione fiscale, il Regime speciale dei lavoratori impatriati, consistente nella possibilità di percepire redditi da lavoro dipendente, assimilato e autonomo in Italia, esentasse dal 50% al 90% per cinque anni.

Si tratta di importanti agevolazioni fiscali che per cinque periodi d’imposta, ossia cinque anni a partire dal trasferimento della residenza fiscale in Italia, riducono drasticamente l’imposta Irpef e le addizionali regionali e comunali dovute dal lavoratore che arriva o rientra in Italia.

L’agevolazione fiscale del Decreto Crescita dura 5 anni, ma è elevabile a 10 anni, con esenzione del 50% del reddito da lavoro dipendente o assimilato o autonomo prodotto in Italia, laddove il lavoratore abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure nel caso in cui il lavoratore diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.

L’agevolazione del rientro dei cervelli è prevista anche per gli sportivi professionisti, compreso i calciatori, ma in questo caso consiste nell’esenzione dall’imposta Irpef e dalle addizionali del 50% del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia. Per tale categoria l’agevolazione fiscale dura 5 anni e non è elevabile a 10 anni.

Approfondiamo quanto previsto dall’art. 16 – Regime speciale per lavoratori impatriati come modificato dall’art. 5 del Decreto Legge n. 34 del 2019.

La norma sui lavoratori impatriati contiene due agevolazioni fiscali:

  • la prima agevolazione fiscale dal 70% al 90% contenuta nel comma 1 che è stata ampliata e modificata dalla norma sul rientro dei cervelli del Decreto Crescita e che riguarda tutti i lavoratori che rispecchiano i requisiti di residenza all’estero precedenti all’arrivo in Italia;
  • la seconda agevolazione fiscale del 50% contenuta nel comma 2, che non è stata modificata, riguarda i lavoratori impatriati in possesso di diploma di laurea, che rientrano in Italia. E riguarda inoltre i cittadini comunitari o di paesi extra-comunitari con i quali l’Italia abbia sottoscritto e ratificato una convenzione per evitare le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Come detto poi vi è una norma agevolativa, nell’ambito della prima agevolazione fiscale, specifica per gli sportivi professionisti.

Agevolazione per lavoratori impatriati al centro-nord: reddito esentasse al 70% per 5 anni

La normativa sul rientro dei cervelli ha sostituto il comma 1 dell’art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015 prevedendo che “I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attivita' lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano. 

1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”.

L’agevolazione fiscale consiste quindi nella possibilità, per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza dall’estero ad una delle regioni del centro e del nord Italia, di non computare nel reddito complessivo ai fini Irpef, e quindi anche delle addizionali regionali e comunali, il 70% del reddito da lavoro dipendente, del reddito assimilato a quello dipendente (esempio reddito da collaborazione coordinata e continuativa) o del reddito da lavoro autonomo (partita Iva).

Ciò significa sostanzialmente che il lavoratore paga le “tasse”, ossia Irpef e addizionali, sul 30% del proprio reddito da lavoro dipendente o assimilato o autonomo. E tale agevolazione fiscale, come vedremo, è per 5 anni d’imposta, “prorogabile” per ulteriori 5 anni in alcuni casi.

Esempi: Il lavoratore impatriato che trasferisce la residenza al Centro Nord Italia, sul proprio reddito percepito in Italia (si pensi ad un contratto di 30 mila euro), vedrà assoggettarsi il proprio reddito alla contribuzione previdenziale interamente (quindi versano generalmente il 9,19% dei contributi in busta paga), ma a livello di imponibile fiscale il reddito stesso viene assoggettato a tassazione Irpef e addizionali al 30%. Nel caso in esempio, i 30 mila euro, che diventano circa 27.250 euro al netto dei contributi, saranno reddito imponibile ai fini Irpef e addizionali per una cifra pari a 8.175 euro, quindi il contribuente percepirà circa 19 mila euro esentasse. Non solo, siccome il reddito complessivo ai fini Irpef è di 8.175 euro, potrà beneficiare delle detrazioni fiscali e del bonus Renzi essendo percettore di un reddito di 8.175 euro.

Un lavoratore con un contratto di 50 mila euro, pagherà contribuzione del 9,19% e sul reddito al netto dei contributi di 45.405 euro, la tassazione sarà applicata solo su 13.621,50 euro, essendo esentasse la restante parte di 31.783,50 euro. Il contribuente potrebbe comunque beneficiare delle detrazioni fiscali e del bonus Renzi, pagando una imposizione fiscale minima.

Un dirigente con 120 mila euro di retribuzione annua lorda, pagherà la contribuzione, ivi compreso l’aliquota aggiuntiva, del 10,19% sull’intera RAL, ma l’imposta Irpef viene pagata sul 30% del reddito imponibile al netto dei contributi, ossia su 24 mila euro circa. L’imposizione fiscale è di circa 5 mila euro, il risparmio fiscale di circa 35 mila euro. Il netto percepito supera i 103 mila euro.

Agevolazione per lavoratori impatriati al Sud: reddito esentasse al 90% per 5 anni

L’agevolazione fiscale prevista dalla norma sul rientro dei cervelli, che ricordiamo ha modificato la normativa sul Regime speciale per lavoratori impatriati, è la stessa in termini di requisiti, per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza nelle Regioni del SUD.

Ma con una importante agevolazione in più: il comma 5-bis dell’art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015 eleva l’esenzione fiscale al 90% del reddito da lavoro dipendente o assimilato o autonomo prodotto dal lavoratore in italia. Ossia, ulteriori 20 punti percentuali di esenzione dal computo del reddito nel reddito complessivo ai fini Irpef e addizionali. Ciò nell’ipotesi di un trasferimento della residenza in una delle seguenti regioni del SUD: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Per gli sportivi professionisti non si applicano le disposizioni appena descritte.

Esempio. Sempre il lavoratore impatriato con 30 mila euro di reddito di cui sopra. Con il trasferimento della residenza fiscale in una delle regioni del SUD, pagherà la contribuzione al 9,19% sull’intero reddito, ma sui 27.250 euro rimanenti, solo 2.725 euro formano il reddito complessivo ai fini Irpef. Il lavoratore quindi è incapiente e non verserà alcuna imposta.

Il lavoratore impatriato con 50 mila euro di reddito al SUD, avrebbe un reddito imponibile fiscale di 4.540,50 euro, ma potendo beneficiare, con le detrazioni fiscali, di un’incapienza fiscale. Con una percezione di 45 mila euro esentasse.

Il dirigente impatriato con 120 mila euro di retribuzione annua lorda che si trasferisce al SUD, pagherà la contribuzione, ivi compreso l’aliquota aggiuntiva, del 10,19% sull’intera RAL, ma l’imposta Irpef viene pagata sul 10% del reddito imponibile al netto dei contributi, ossia su circa 11 mila euro circa. Considerando le detrazioni fiscali, l’imposizione fiscale è minima.

Agevolazione per lavoratori impatriati con diploma di laurea: reddito esentasse al 70%

Se le agevolazioni per il centro-nord e per il sud sopra descritte riguardano il comma 1 dell’art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015, l’agevolazione per lavoratori impatriati con diploma di laurea, sia cittadini comunicati o di paesi extra-comunitari, è contenuta nel comma 2, ossia quel comma della legge non modificato dal Decreto Crescita e dall’art. 5 dello stesso riguardante il rientro dei cervelli.

L’art. 16 comma 2 del D. Lgs. n. 147 del 2015, prevede che, per usufruire del criterio agevolato di determinazione del reddito di cui al precedente comma 1, i contribuenti:

  • mantengano la residenza e lavorino in Italia per almeno due anni;
  • siano in possesso di un diploma di laurea ed abbiano lavorato continuativamente all’estero da dipendenti, lavoratori autonomi o come imprenditori negli ultimi ventiquattro mesi (ovvero che nello stesso periodo siano stati all’estero per laurearsi o per ottenere una specializzazione post lauream);
  • siano cittadini comunitari o di paesi extra-comunitari con i quali 
l’Italia abbia sottoscritto e ratificato una convenzione per evitare le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Le due agevolazioni, quella del comma 1 o del comma 2, sono ovviamente alternative tra di loro. Per quanto riguarda la convenienza, le modifiche al comma 1 previste dalla normativa sul rientro dei cervelli, comporteranno un maggior ricorso a tale agevolazione.  L’agevolazione per i lavoratori rimpatriati del comma 1 sarà utilizzata per i lavoratori non laureati, mentre quella appena descritta riguarda solo i lavoratori in possesso di diploma di laurea. Quest’utlima sarà utilizzata dai lavoratori laureati che lavorano in trasferta all’estero per un periodo superiore a 183 giorni, in assenza di un contratto di distacco.

Sportivi professionisti: arrivo in Italia con reddito esentasse al 50%

In sede di conversione del Decreto Crescita, è stata approvata una normativa speciale, o per meglio dire un comma 5-quater dell’art. 16, che riguarda i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. Si tratta dei contratti degli sportivi professionisti, compreso i calciatori ovviamente.

Per questa tipologia di lavoratori che arrivano o tornano in Italia dopo una residenza all’estero almeno nei due periodi precedenti il trasferimento all’estero (e sempre, se una volta trasferiti, risiedono in Italia per almeno 2 anni), ai sensi sempre dell’art. 16, comma 1, quindi con i requisiti previsti che ora rivedremo, il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Quindi il reddito complessivo prodotto in Italia è esentasse al 50% per cinque anni.

Un calciatore professionista con 3 milioni di euro di stipendio lordo, paga contributi previdenziali, aliquote aggiuntive, contributi di solidarietà e fondo fine carriera per 24.804,43 euro, e sul reddito di 2 milioni e 975 euro, potrà godere di un reddito esentasse della metà, pagando la tassazione su circa 1 milione e 487 mila euro. Il netto percepito con l’agevolazione del Decreto Crescita è di circa 2 milioni e 275 mila euro. Senza agevolazione, lo stesso calciatore incasserebbe un netto di 1 milione e 593 mila euro.

Requisiti: chi sono i lavoratori impatriati della norma sul rientro dei cervelli

Basta leggere il comma 1 dell’art. 16 sopra riportato per individuare chi sono i lavoratori impatriati secondo la normativa.

Requisito di trasferimento della residenza in Italia.  Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario il lavoratore trasferisca la propria residenza nel territorio italiano. Tale requisito si intende ottenuto con il superamento di 183 giorni di permanenza in Italia.

Status di lavoratore impatriato: requisito di residenza all’estero precedente. L’agevolazione non spetta a tutti i lavoratori stranieri o italiani che rientrano o entrano in Italia. E’ necessario che acquisiscano lo status di lavoratore impatriato, ossia è necessario che il lavoratore italiano o straniero non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento. Che significa? Che se il lavoratore si trasferisce nel 2020, deve risultare residente all’estero (più di 183 giorni) negli anni 2018 e 2019.

Requisito di residenza in Italia per almeno due anni. Altro importante requisito è che il lavoratore impatriato, per beneficare dell’agevolazione fiscale, si obblighi a restare in Italia per almeno due anni. E i due anni vanno calcolati a partire dall'anno di trasferimento della residenza e fino ai due anni successivi, con l'ultimo anno che si concretizza con il superamento di 183 giorni di residenza in Italia.

Requisito dell’attività prevalente in Italia. Altra importante condizione è che vi sia un requisito di prevalenza dell’attività lavorativa prestata nel territorio italiano. Questo vuol dire che il lavoratore può anche lavorare all’estero, ma con prevalenza dell’attività che deve essere svolta in Italia a livello di prestazione lavorativa per più di 183 giorni all’anno.

Durata agevolazione: 5 anni dal trasferimento della residenza

L’agevolazione spetta con il trasferimento in Italia della residenza. E più precisamente a partire dal periodo d’imposta del trasferimento e per i quattro periodi successivi.

Quando si concretizza il trasferimento della residenza? Quando il contribuente supera i 183 giorni in Italia.

Il comma 3 dell’art. 16 infatti dispone che le disposizioni “si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi”.

Per i soli redditi d’impresa, l’agevolazione scatta dal 2020, o per meglio dire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Per fare un esempio, un lavoratore dipendente che rientra in Italia nel 2020, potrà applicare l’agevolazione nel 2020 (anno intero, aldilà del giorno di trasferimento della residenza in Italia) e nei 4 anni successivi (quattro periodi d’imposta, dal 1° gennaio al 31 dicembre).

 

Proroga agevolazione per ulteriori 5 anni: reddito esentasse al 50%

Il comma 3-bis dell’articolo 16 prevede due ipotesi di agevolazione prorogata per cinque anni d’imposta ulteriori.

La prima parte stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo”.

La seconda parte stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta”.

Quindi sia nel caso di un figlio minorenne che di un’abitazione acquistata in Italia, anche da alcuni familiari, il lavoratore può beneficiare nei primi cinque anni dell’agevolazione con reddito esentasse dal 70% al 90% e nei successivi cinque anni dell’agevolazione con reddito esentasse al 50%.

La norma infatti prevede che “In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare”.

Proroga agevolazione: con almeno tre figli minorenni reddito esentasse al 90%

C’è una ipotesi con la quale il lavoratore impatriato come contribuente ha il reddito esentasse nei primi cinque anni al 70% (residenza al Centro nord) o al 90% (residenza al SUD) e ulteriore reddito esentasse al 90% per i successivi cinque anni d’imposta.

Lo prevede l’ultima parte del comma 3-bis dell’art. 16: “Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare”.

In sostanza chi si trasferisce al Centro Nord con una famiglia con almeno tre figli minorenni o carico, ha il reddito esentasse per cinque anni al 70% e per ulteriori 5 anni al 90%. Coloro che trasferiscono la residenza al SUD dall’inizio, beneficiano di 10 anni esentasse al 90%.

Per gli sportivi professionisti non si applicano le disposizioni appena descritte.

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