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Nuova normativa Regime speciale per lavoratori impatriati dal 2020

Il Decreto Crescita, Decreto-Legge n. 34/2019, contenente le “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, all’art. 5 – Rientro dei cervelli, ha modificato e integrato la normativa sul Regime speciale per lavoratori impatriati, ossia l’art. 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 2015, modificando e ampliando notevolmente le agevolazioni fiscali. Vediamo tutta la nuova normativa nel dettaglio.
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A cura di Antonio Barbato
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Normativa Regime speciale lavoratori impatriati

Il Decreto Crescita, Decreto-Legge n. 34/2019, contenente le “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, all’art. 5 – Rientro dei cervelli, ha modificato e integrato la normativa sul Regime speciale per lavoratori impatriati, ossia l’art. 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 2015, il Decreto contenente le “Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”.

In questo approfondimento vediamo il testo ufficiale della nuova normativa, com’è cambiata con le modifiche che partono dall’anno 2020. Più precisamente, partono in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020. Sia i lavoratori italiani "rimpatriati" che i lavoratori stranieri impatriati.

Regime speciale per lavoratori impatriati: cosa è

Il Regime speciale per lavoratori impatriati è una importante agevolazione fiscale per lavoratori impatriati (ossia che rientrano o entrano in Italia), che consente a quest’ultimi la percezione di un reddito esentasse in Italia o, per meglio dire, consente loro di beneficiare di una esclusione dal reddito complessivo ai fini Irpef di una percentuale, che va dal 50% al 90% nei vari casi, del reddito da lavoro dipendente o assimilato o autonomo prodotto in Italia come lavoratori impatriati.

Cosa significa in termini pratici? Che i lavoratori impatriati pagano le tasse, sarebbe l’Irpef e le addizionali, solo sulla parte di reddito imponibile. Un lavoratore dipendente che dall’estero si trasferisce al SUD, ad esempio, può non pagare tassazione sul 90% del reddito e quindi pagarla solo sul 10% del reddito complessivo percepito in Italia. Per quanti anni? 5 anni, elevabili a 10 anni.

Chi sono i lavoratori impatriati. Sono lavoratori italiani "rimpatriati" ossia che rientrano in Italia dopo un periodo all’estero oppure i lavoratori stranieri che vengono a lavorare in Italia.

Regime speciale per lavoratori impatriati: nuove agevolazioni dal 2020

Con la sostituzione del comma 1 dell’art. 16 è stata notevolmente ampliata la platea dei beneficiari dell’agevolazione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, allargando le agevolazioni anche ai redditi da lavoro autonomo e riducendo il periodo di residenza all’estero, come requisito per l’agevolazione, da cinque a due periodi d’imposta.

La percentuale di esenzione fiscale, ossia di esclusione dall’applicazione dell’imposta Irpef e delle addizionali regionali e comunali del reddito prodotto in Italia, è stata portata dal 50% al 70% del reddito, con elevazione del non computo nel reddito complessivo dei redditi da lavoro dipendente prodotti al SUD fino al 90% (comma 5-bis).

Durata agevolazione fiscale. Le agevolazioni fiscali durano sempre per cinque anni d’imposta (comma 3-bis), ma è stata introdotta la possibilità di un ulteriore quinquennio agevolato (proroga agevolazione per 5 anni, per un totale di 10 anni).

Per gli sportivi professionisti, ivi compreso i calciatori, il regime speciale per lavoratori impatriati consente sempre una riduzione del computo del reddito da lavoro dipendente nel reddito complessivo nella percentuale del 50%, a fronte di un obbligo di versamento di un contributo dello 0,50% che lo Stato destina ai giovani (comma 5-quater).

Non è stato modificato il comma 2 che prevede una seconda agevolazione fiscale dedicata ai possessori di laurea che lavorano all’estero.

Nel Decreto crescita con la norma del rientro dei cervelli, che ha modificato la normativa sui lavoratori impatriati, è stato previsto che le modifiche normative entrano in vigore a partire dal 2020.

Vediamo la nuova normativa, le modifiche approvate dalla norma sul rientro dei cervelli e la normativa precedente.

 

Normativa lavoratori impatriati dopo il Decreto Crescita

Il testo che segue è in vigore dal 26 giugno 20219, come modificato dal Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58. Lo stesso decreto prevede, come vedremo, una partenza delle modifiche normative dal 1 gennaio 2020.

Articolo 16 – Regime speciale per lavoratori impatriati.

Comma 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano. »;

Comma 1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;

Comma 2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

Comma 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

Comma 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;

Comma 4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.

Comma 5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.

Comma 5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Comma 5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.

5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

Normativa Rientro dei cervelli Decreto Crescita: art. 5 del D.L. 34/2019

L’articolo 5 del Decreto Legge n. 34/2019 ha previsto una serie modifiche normative. Il comma 1 che ora riportiamo le elenca tutte, ma il comma 2 prevede l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 delle modifiche. Che ora vediamo.

Art. 5 – Rientro dei cervelli

All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano. »;

b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;

c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.

5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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