Agevolazioni per disabili: acquista l’auto, non paghi il bollo e l’imposta del PRA
Il Fisco concede la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto per i disabili. Le agevolazioni consistono nella possibilità di fruire di una detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’auto, la possibilità di pagare l’IVA agevolata al 4%.
Tra le agevolazioni c’è poi l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà (PRA), delle quali ci occupiamo in questo approfondimento.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto è permanente e riguarda le auto, le motocarrozzette, gli autoveicoli o motoveicoli ad uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, gli autocaravan. Al disabile spetta l’esenzione per un solo veicolo, infatti dovrò comunicarne la targa al momento della presentazione della documentazione.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto è però limitata alla cilindrata prevista anche per l’applicazione dell’IVA al 4%, cioè 2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per le auto con motore diesel. Pertanto per le auto con cilindrata superiore, l’esenzione non spetta. Inoltre, l’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando risulta intestata ad un suo familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Per quanto riguarda l’istruttoria per ottenere l’esenzione del bollo auto, il disabile deve rivolgersi all’Ufficio Tributi della Regione e nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti, il disabile può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Per alcune regioni invece è possibile effettuare l’istruttoria tramite l’Aci.
Il disabile che ha usufruito dell’esenzione deve presentare o spedire, per il primo anno, una raccomandata A/R all’Ufficio competente (Regione o Agenzia delle Entrate), con la documentazione prevista anche per ottenere le altre agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto:
- Certificazione attestante la condizione di disabilità;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato;
- (nel caso di veicolo intestato ad un familiare del disabile) Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi dalla quale risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto ovvero autocertificazione;
Per l’approfondimento, vediamo la documentazione necessaria per l’acquisto auto disabili.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del bollo auto non effettuato a titolo di esenzione. Il ritardo nella presentazione dei documenti non comporta la decadenza dall’agevolazione.
L’ufficio che riceve l’istanza è tenuto a trasmettere i dati al sistema informatico dell’Anagrafe tributaria ed a dare notizia sull’accoglimento o non accoglimento dell’istanza di esenzione. Nel caso l’esenzione sia stata riconosciuta il primo anno, vale anche per gli anni successivi e quindi non sarà necessario inviare nuovamente l’istanza negli anni successivi.
Nel momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (es. vendita dell’auto), l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata presentata la richiesta di esenzione.
Oltre all’esenzione dall’imposta di bollo, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un passaggio di proprietà riguardante l’auto usata. L’esenzione inoltre spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere presentata al PRA territorialmente competente.