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Disabili con capacità di deambulazione: le regole per l’acquisto dell’auto

Per i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, per l’acquisto dell’auto è previsto un regime particolare per fruire delle agevolazioni fiscali.
A cura di Antonio Barbato
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acquisto auto per disabili con capacità di deambulazione

Per i cittadini disabili dell’art. 3 della legge 104, il Fisco riserva delle agevolazioni fiscali. Esse consistono nella possibilità di ridurre l’imposta Irpef da pagare attraverso delle detrazioni fiscali per alcune spese sanitarie, delle deduzioni per le spese mediche generiche, nella possibilità di usufruire di una serie di agevolazioni per l’acquisto di auto per i disabili.

Il Fisco concede infatti, per l’acquisto dei veicoli da parte dei disabili o i loro familiari, la possibilità di pagare l’Iva agevolata al 4%, la possibilità di fruire di una detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto dell’auto (o delle altre categorie di veicoli), la possibilità di avere l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà (PRA).

L’Agenzia delle Entrate classifica i disabili in quattro categorie ammesse alle agevolazioni. Abbiamo la categoria dei non vedenti e sordi, quella dei disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento, quella dei disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e, infine, quella dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma aventi la capacità di deambulazione.

Per la categoria dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie esistono delle regole particolari per l’acquisto dell’auto.

La condizione dell’adattamento del veicolo. Per questa particolare categoria di disabili, infatti, è necessario che il veicolo sia adattato alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto. In mancanza dell’adattamento, non si potrà fruire di tutte le agevolazioni previste. La motivazione è nella non gravità della limitazione alla capacità di deambulazione.

Inoltre, la natura motoria della disabilità deve essere annotata esplicitamente sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso la Asl di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Oppure deve essere annotata da parte di altre commissioni mediche pubbliche incaricate di riconoscere l’invalidità. Ai fini delle agevolazioni per l’acquisto dell’auto non è però necessario che il disabile fruisca dell’accompagnamento.

I veicoli per i quali possono essere richieste le agevolazioni fiscali sono le auto, i caravan, le motocarrozzette, gli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per il trasporto specifico del disabile.

Adattamento del veicolo

Come abbiamo detto, la condizione necessaria per poter usufruire di tutte le agevolazioni fiscali previste (Iva al 4%, Detrazione Irpef al 19%, esenzione bollo e imposta di trascrizione al PRA), è quella dell’adattamento del veicolo alle ridotte o impedite capacità motorie del disabile.

Per disabili che sono titolari di patente speciale l’adattamento può consistere anche nella dotazione del cambio automatico o frizione automatica nell’auto, purché sia prescritta dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare eventuali modifiche ai comandi di guida, la sistemazione interna del veicolo per permettere l’accesso al disabile. Tra gli adattamenti idonei vi sono la pedana sollevatrice, lo scivolo a scomparsa, il braccio sollevatore, il sedile scorrevole o girevole, ecc.

Documentazione attestante il diritto all’agevolazione

I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, per poter fruire delle agevolazioni dovranno presentare:

  • Certificazione attestante la condizione di disabilità;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato;
  • (nel caso di veicolo intestato ad un familiare del disabile) Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi dalla quale risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto ovvero autocertificazione;
  • La fotocopia della patente di guida speciale (per i disabili che guidano);
  • Autodichiarazione dalla quel risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come da attestazione medica;
  • Fotocopia della carta di circolazione dalla quale risulta che il veicolo dispone di adattamenti;
  • Copia della certificazione di handicap o invalidità rilasciata dalla Commissione pubblica;

Per poter fruire dell’IVA agevolata al 4% è necessario che i veicoli siano adattati prima dell’acquisto, con modifiche di serie o predisposte dal rivenditore e il diritto all’IVA al 4% si estende anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli e i relativi acquisti di accessori e strumenti.  L’Impresa che vende accessori e strumenti per i veicoli adattati o che effettua prestazioni di servizio con l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% deve emettere fattura con annotazione che si tratta di una operazione ai sensi della legge 97/86 per i veicoli adattati per i disabili e della legge 449/97.

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