Agricoltura: Incentivo assunzione giovani lavoratori agricoli fino a 35 anni di età
Il Governo Renzi con il Decreto Agricoltura e Ambiente, il D. L n. 91/2014, ha introdotto un incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, privi di un lavoro da almeno 6 mesi o privi di diploma. L’agevolazione, riconosciuta dall’Inps, consistente nella riduzione dei contributi da versare nella misura di un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali del lavoratore, spetta sia per le assunzioni a tempo indeterminato che con contratto a termine di 36 mesi, con almeno 108 giorni di lavoro annui. Il beneficio spetta per 18 mesi è riconosciuto solo al verificarsi di una serie di requisiti e condizioni di spettanza.
Le assunzioni devono essere effettuate dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015 dagli imprenditori agricoli. E devono rappresentare un incremento occupazionale netto. Le domande andranno fatte in un determinato periodo di tempo e l’assegnazione delle risorse seguirà l’ordine cronologico di presentazione. Vediamo ora la misura nel dettaglio.
L’obiettivo dichiarato dal Governo nel Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, contenente le “Disposizioni urgenti per il settore agricolo”, è quello di “promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura”, come si potrà leggere dal comma 1 dell’articolo del Decreto Agricoltura e Ambiente che introduce l’incentivo.
L’art. 5 del Decreto contiene le “Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura”. I primi 9 commi dell’articolo disciplinano l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori nel settore dell’agricoltura.
Il comma 1 introduce l’incentivo per i giovani lavoratori agricoli under 35: “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4”. Vediamo subito quanto spetta concretamente al datore di lavoro.
SOMMARIO:
Misura e durata
I requisiti richiesti
L’incremento occupazionale netto
Le altre condizioni di spettanza
La domanda all’Inps e l’ordine cronologico di presentazione
La cancellazione dell’incentivo per under 30
La misura e la durata dell’incentivo
A disciplinare l’ammontare e la durata dell’incentivo è il comma 6: “L'incentivo di cui al presente articolo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalità di seguito illustrate:
a) per le assunzioni a tempo determinato:
1) 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
2) 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
3) 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;
b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo armo di assunzione”.
Quindi nelle assunzioni a tempo indeterminato l’incentivo spetta nella misura pari al 33,33% dell’imponibile previdenziale, in busta paga del lavoratore, a partire dal tredicesimo mese e per 18 mesi consecutivi. Mentre se l’assunzione viene effettuata con il ricorso ad un contratto a termine, l’incentivo è sempre del 33,33% e spetta dal 13° mese e fino al 18° mese (dopo il primo anno di assunzione), poi sempre del 33,33% della retribuzione lorda ai fini Irpef tra il 25° mese e fino al 30° mese, ed infine del 33,33% sempre dell’imponibile previdenziale, dopo i 36 mesi di contratto, quindi dal 37° e fino al 42° mese dall’assunzione. In sostanza un’erogazione in tre fasi, ma sempre della durata di 18 mesi.
Non sembra poter incidere sulla spettanza dell’incentivo una mancata conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine alla scadenza del limite massimo di legge dei 36 mesi. Il limite più che altro è nella tempistica all’interno della quale effettuare l’assunzione: come vedremo, le assunzioni devono essere effettuate in determinato periodo e devono rappresentare un incremento occupazionale.
I requisiti richiesti
Vediamo ora gli aspetti cardine dell’incentivo tutti richiamati dal comma 1 sopra riportato:
1) I lavoratori devono trovarsi in determinate condizioni (comma 4);
2) Le assunzioni con contratto a termine devo rispettare i requisiti previsti dal comma 3;
3) I datori di lavoro devono avere i requisiti dell’art. 2135 del codice civile;
4) Infine, c’è la presenza di un determinato limite di risorse disponibili (comma 2).
Approfondiamo questi aspetti.
I requisiti del giovane under 35. Il primo aspetto è l’unico che riguarda il lavoratore, ossia è la condizione nella quale deve trovarsi il giovane da assumere nel settore agricolo. Il comma 4 richiamato dice: “Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.
Quindi è necessaria la presenza di una delle due condizioni, che rientrano nello status di lavoratore svantaggiato. Non basta quindi un’età inferiore ai 35 anni, ci vogliono almeno uno dei due requisiti di cui sopra.
I requisiti del contratto a termine. Nel caso in cui il datore di lavoro ricorre al contratto a tempo determinato, e non all’indeterminato, è necessario il rispetto dei requisiti del comma 3, che stabilisce: “Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
- avere durata almeno triennale;
- garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
- essere redatto in forma scritta”.
Se la redazione di un contratto in forma scritta è di facile applicazione, ed è la “normalità” nei contratti di lavoro, l’indicazione più importante è che per beneficiare del requisito è necessario, se non il contratto a tempo indeterminato, un contratto a termine con la durata massima consentita dalla legge sul contratto a tempo determinato, ossia 3 anni (36 mesi). Inoltre nell’applicazione del contratto a termine, le giornate minime devono essere 102 all’anno. Quindi un contratto a tempo determinato e parziale deve rispettare questo requisito di un numero di giornate lavorate annue pari a 102 giorni.
I requisiti datoriali dell’art. 2135 del codice civile: Il datore di lavoro deve essere un imprenditore agricolo: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Per altre informazioni, consultare l’articolo del codice civile.
Le risorse stanziate sono indicate nel comma 2: “Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari:
- a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015;
- 12 milioni di euro per l'anno 2016;
- 9 milioni di euro per l'anno 2017
- e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018.
Vediamo ora gli aspetti operativi, che come vedremo comportano ulteriori requisiti da possedere, tempistiche o condizioni di spettanza da rispettare.
Le assunzioni con incremento occupazionale netto
Sono agevolate solo le assunzioni dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015. Il comma 5 dell’art. 5 del Decreto limita l’agevolazione alle assunzioni effettuate in un determinato periodo di tempo: “Le assunzioni di cui al presente articolo devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione”.
Bisogna fare attenzione, quindi, al requisito dell’incremento occupazionale netto, sopra descritto, esso va verificato attentamente, al fine di evitare una restituzione dell’incentivo ricevuto dall’Inps (o per meglio dire di cui ha beneficiato il datore di lavoro).
Lo stesso comma 5 regola anche il requisito dell’incremento occupazionale netto nel caso di contratto di lavoro part-time ( anch’esso agevolato ma, come abbiamo visto, solo se il periodo di occupazione minima è di 102 giornate all’anno): “ I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.
Le altre condizioni di spettanza dell’incentivo
Conclude il decreto con il seguente comma 7 che richiama la Riforma Fornero ed i limiti da essa introdotti: “All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Il comma 12 dell’art. 4 della Legge Fornero ha introdotto, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, dei principi appositamente elencati. L’assunzione non deve costituire un attuazione di un obbligo preesistente, così come non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore, ed altre situazioni particolari. Si tratta di tutte le condizioni di spettanza degli incentivi.
Il comma 13 sempre della Riforma Fornero, richiamato dal Decreto Agricoltura e Ambiente come condizione di spettanza dell’incentivo, riguarda il cumulo dei periodi lavorati: “ Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro…., salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo”.
Il comma 15, sempre della legge n. 92/2012, richiamato dal comma 7 del D.L. 91/2014, tratta la perdita dell’incentivo: “L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.
Gli aspetti operativi: la domanda all’Inps e l’ordine cronologico
Come per altri incentivi erogati, anche questo incentivo relativo all’assunzione di giovani under 35 nel settore dell’Agricoltura segue l’iter di presentazione della domanda tramite Inps e con l’ordine cronologico che decide la destinazione delle risorse tra coloro che hanno presentato la domanda.
Il comma 8 dell’art. 5 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 stabilisce che “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul proprio sito intenet istituzionale la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il medesimo termine l'INPS, con propria circolare, disciplina le modalità attuative dell'incentivo di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro degli impegni assunti nei contratti per i quali è previsto l'incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica dell'incremento occupazionale”. Quindi è necessaria una circolare Inps che dà il via all’operatività dell’incentivo.
Il comma 9: “L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet”. Quindi nella circolare dell’Inps sarà comunicato il giorno a partire dal quale andrà presentata la domanda, ed i datori di lavoro devono sapere che fino ad esaurimento fondi, l’incentivo spetterà a chi ha presentato la domanda prima degli altri. Insomma un altro, o altri, click day nel mondo degli incentivi.
Niente più incentivo per l’assunzione di giovani under 30 in agricoltura
Infine il comma 12, sempre dell’art. 5 del Decreto Agricoltura e Ambiente, comunica ai datori di lavoro che l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli under 35, a partire dal giorno in cui sarà possibile presentare la domanda, cancella l’incentivo per le assunzioni di giovani under 30: “A decorrere dalla data in cui è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Restano salve le domande di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, presentate fino a tale data”.