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Aspi 2015: due mesi di indennità di disoccupazione in più

L’indennità Aspi dal 2015 spetta per 10 o 12 o 16 mensilità, ossia due mesi in più rispetto agli anni precedenti. I requisiti per richiedere l’assegno di disoccupazione, l’ex indennità con requisiti ordinari, restano invariati, così come il calcolo Aspi. L’importo massimo mensile spettante è di 1.167,91 euro. Ecco tutte le ulteriori informazioni.
A cura di Antonio Barbato
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assegno di disoccupazione 2015

Ai lavoratori rimasti senza un’occupazione dal 1 gennaio al 30 aprile 2015 spetta un’indennità Aspi 2015 per due mensilità in più rispetto al 2014 e gli anni precedenti. L’aumento del numero di mesi di assegno di disoccupazione 2015 è stato stabilito dalla Riforma Fornero.

Dal 1 maggio 2015 la nuova indennità di disoccupazione è la Naspi.

L’indennità Aspi è la prestazione a sostegno del reddito spettante ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione (compreso apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni).

I requisiti per avere diritto all’Aspi, ricordiamo, sono uno stato di disoccupazione involontaria certificata dal Centro per l’Impiego, almeno due anni di assicurazione, e almeno un anno di contribuzione accreditata nel biennio precedente (ossia 52 settimane di contributi accreditati negli ultimi due anni).

Durata Aspi 2015. L’Aspi a partire da gennaio 2015 spetta ai lavoratori richiedenti per due mesi in più rispetto agli anni precedenti. Infatti la durata della prestazione Aspi per l’anno 2015 è la seguente:

  • 10 mensilità per i lavoratori di età fino a 50 anni;
  • 12 mensilità per i lavoratori di età compresa tra 50 e 55 anni;
  • 16 mensilità per i lavoratori di età superiore a 55 anni.

Fino al 2014 la durata dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) era di 8 mesi per i lavoratori rimasti disoccupati prima di compiere 50 anni, era sempre di 12 mesi per i lavoratori di età compresa tra 50 e 55 anni e di 14 mesi i lavoratori che hanno superato i 55 anni di età.

Pertanto coloro che presentano la domanda per eventi di disoccupazione verificatisi nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile 2015, percepiranno un numero di mensilità dell’Aspi superiore rispetto a chi è andato in Aspi negli anni precedenti.

Va subito precisato che le mensilità in più sono destinate a coloro che effettuano la domanda da gennaio ad aprile 2015 e l’evento che ha comportato lo status di disoccupato (l’inizio del periodo di disoccupazione) deve essersi verificato dal 1 gennaio al 30 aprile 2015.

A partire dal 1 maggio 2015, infatti, l’Aspi e la Mini Aspi sono sostituite dalla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI).

Calcolo dell’importo mensile dell’Aspi. In termini di durata abbiamo visto che sono aumentate il numero delle mensilità di indennità Aspi spettanti ai lavoratori che fanno domanda nel 2015, in termini di importo dell’Aspi, restano in vigore le regole previste già da tre anni. La misura della prestazione è pari al al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Importo massimo mensile Aspi e Mini Aspi. Per l’anno 2015, è stata pubblicata la circolare che stabilisce come retribuzione di riferimento la cifra di 1.195,37 euro. Quindi l’importo massimo mensile Aspi e Mini Aspi, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91.

L’importo dell’Aspi, se la retribuzione imponibile supera 1.195,37 euro lordi, è pari al 75% dell’importo di 1.195,37 euro,  sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.195,37 euro (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge, ossia la cifra di 1.167,91 euro.

All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti. L’indennità può essere riscossa mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale oppure mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro. Ama districarsi nell’area fiscale. E risolvere problemi dei lavoratori, delle imprese e dei contribuenti. Email: abarbato@fanpage.it.

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