9 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Aspi al posto della Mini Aspi solo se la domanda è inoltrata nei termini

Il lavoratore che si accorge di possedere i requisiti per l’Aspi, ed ha già inviato la domanda per la Mini Aspi, può presentare un’ulteriore domanda per ottenere l’Aspi al posto della Mini Aspi (si tratta delle ex indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti). Ma è necessario inoltrare la richiesta entro i normali termini per ottenere l’Aspi: entro 2 mesi e 8 giorni (68 giorni) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Vediamo tutte le informazioni, anche sulle differenze tra Aspi e Mini Aspi.
A cura di Antonio Barbato
9 CONDIVISIONI
Immagine

Può capitare che un lavoratore che ha presentato la domanda per la Mini Aspi, l’ex indennità con requisiti ridotti, si accorga che in realtà era in possesso dei requisiti per avere l’Aspi, ossia l’ex indennità di disoccupazione ordinaria, indennità quest’ultima che consente al lavoratore disoccupato di percepire la prestazione a sostengo del reddito più alta, ossia per più mesi rispetto alla Mini Aspi.

L’Inps con un messaggio ha chiarito che si possono presentare domande di indennità di disoccupazione Aspi in sostituzione di precedenti domande di indennità mini-aspi, ed ottenere quindi l’Aspi. Ma la domanda deve essere effettuata entro i termini previsti normalmente per l’Aspi, ossia entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Domanda possibile anche se è iniziata l’erogazione della Mini Aspi.

Quindi si può ottenere la trasformazione della prestazione percepita a titolo di Mini Aspi, ottenendo la maggiore prestazione ossia l’indennità Aspi (Aspi sta per Assicurazione sociale per l’Impiego). Chiaramente  è necessario avere i requisiti per l’Aspi, ossia 52 settimane di contributi accreditati negli ultimi 2 anni più un contributo settimanale. In seguito riepilogheremo le differenze tra le due prestazioni.

Con il messaggio n. 7111 del 19 settembre 2014, l’Inps ha così risposto alle numerose segnalazioni dalle Strutture territoriali Inps relative a richieste, da parte degli assicurati e dei patronati, di trasformazione di domande di indennità mini-ASpI accolte e/o in corso di erogazione in domande di indennità ASpI.

Ecco le precisazione nel messaggio Inps: “Nell’ipotesi in cui l’assicurato abbia presentato domanda di indennità mini ASpI e successivamente si sia accorto di possedere i requisiti per l’indennità ASpI, potrà ottenere il riconoscimento della indennità ASpI solo nel caso in cui presenti una apposita domanda di indennità ASpI nei termini legislativamente previsti di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

In tale ipotesi, la nuova prestazione ASpI richiesta ed accolta in presenza dei requisiti legislativamente previsti avrà quale decorrenza il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’importo già erogato a titolo di indennità mini-ASpI verrà portato in detrazione a carico della nuova prestazione ASpI.

Non è invece possibile riconoscere al lavoratore, che aveva già presentato domanda di indennità mini-ASpI, la indennità ASpI qualora la relativa domanda sia stata presentata dopo il termine legislativamente previsto di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Questo quanto pubblicato dall’ente previdenziale. Vediamo a questo punto quali sono i requisiti per le due prestazioni, in modo che ogni lavoratore beneficiario dell’Aspi, sempre se è a meno di 68 giorni dalla data della fine del suo rapporto di lavoro (sia esso licenziamento, che scadenza del termine, ecc.), possa verificare se rientra tra i possibili beneficiari dell’Aspi in luogo della richiesta Mini Aspi.

Aspi e Mini Aspi, le differenze nei requisiti e importi

Per l’Aspi ordinaria è necessario possedere uno stato di disoccupazione involontaria (certificata dal Centro per l’Impiego nella dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), poi almeno 2 anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contributi, ossia 52 settimane di contributi, nei due precedenti anni. Questo a partire da dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’Aspi viene poi erogata, nell’anno 2014, per 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. E’ sulla durata della prestazione la differenza rispetto alla mini Aspi.

I requisiti per la Mini Aspi infatti sono inferiori. Oltre allo status di disoccupato, non è necessaria un’anzianità assicurativa di 2 anni, mentre le settimane di contribuzione da avere sono pari a 13 negli ultimi 12 mesi, sempre dalla data di inizio del periodo di disoccupazione a tornare indietro.

La misura dell’indennità Mini-Aspi e la durata. La Mini Aspi è di pari importo rispetto all’Aspi ma viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle contribuite nell’ultimo anno, meno i periodi di indennità fruiti. Sostanzialmente a chi richiede la Mini Aspi arriva una cifra inferiore rispetto a chi può richiedere l’Aspi.

9 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views