Aspi e Mini Aspi: lavorare e percepire l’indennità di disoccupazione, ora è possibile
L’Inps con un importante messaggio chiarisce ai lavoratori disoccupati percettori dell’indennità Aspi o della Mini Aspi che è possibile trovare un nuovo lavoro, stipulare un nuovo contratto di lavoro, e soprattutto continuare a percepire le mensilità di Aspi o Mini Aspi residue. La decadenza dal diritto al pagamento delle ex indennità di disoccupazione scatta infatti solo se si perde lo stato di disoccupazione, ossia se con il nuovo lavoro si supera il reddito imponibile di 8.000 euro. Se con il nuovo lavoro si percepisce invece un reddito inferiore a tale limite escluso da imposizione fiscale, si ha diritto ancora all’Aspi e la Mini Aspi. Inoltre, Le due prestazioni si sospendono se il nuovo contratto è pari o inferiore a 6 mesi (Aspi) o a 5 giorni (Mini Aspi). E per i lavoratori con due contratti part-time c’è una specifica informativa da parte dell’inps.
Per poter continuare a percepire l’Aspi o la Mini Aspi in caso di un nuovo lavoro subordinato (in caso di nuovo contratto part-time o full-time, a tempo determinato o indeterminato) è decisivo quindi il reddito che si percepisce con il nuovo lavoro. Gli scenari sono sostanzialmente tre:
- Se il reddito annuo imponibile fiscale del nuovo lavoro è superiore a 8.000 euro, per il lavoratore scatta la decadenza dall'Aspi (o dalla mini Aspi) e quindi non percepirà le altre mensilità residue;
- Se il reddito annuo imponibile fiscale prodotto con il nuovo lavoro è inferiore a 8.000 euro, e il nuovo contratto di lavoro è di durata fino a 6 mesi, allora per il lavoratore scatta la sospensione dell’Aspi (riprenderà a percepire le mensilità residue dell'Aspi dopo la scadenza del contratto di lavoro);
- se il lavoratore stipula un contratto di lavoro superiore a 6 mesi con un reddito imponibile fiscale inferiore a 8.000 euro, egli non perde il diritto alle altre mensilità di Aspi, ma anzi ha diritto a percepirle anche durante l’attività lavorativa.
Il tutto perché la normativa sullo status di disoccupato, e di conseguenza la normativa sull’Aspi, prevedono che non si perde lo stato di disoccupazione se si guadagna un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, ossia un reddito inferiore a 8.000 euro. Ovviamente al lavoratore saranno applicate le relative riduzioni dell’importo Aspi previste dalla normativa.
La decadenza dall’Aspi solo oltre gli 8.000 euro. Pertanto la buona notizia per i lavoratori percettori dell’Aspi è che si decade dal diritto all’Aspi solo se si stipula un contratto di lavoro che produrrà un reddito imponibile fiscale superiore a 8.000 euro annui, mentre si ha diritto a continuare a percepire l’Aspi, o l’Aspi stessa si sospende per la durata del contratto a termine, in caso di un reddito inferiore a 8.000 euro.
Lo stesso discorso vale per la Mini Aspi (che da maggio 2015 confluirà nella nuova Naspi), ma in quel caso la sospensione della prestazione arriva con un contratto di lavoro fino a 5 giorni lavorativi. Mentre oltre i 5 giorni lavorativi, la Mini Aspi decade solo se il reddito supera gli 8.000 euro, mentre viene erogata la Mini Aspi, con le relative riduzioni, in caso di un reddito imponibile fiscale non superiore a 8.000 euro.
Come si calcola il limite di 8.000 euro di reddito. Bisogna fare attenzione al limite reddituale di 8.000 euro: va considerato l’imponibile fiscale e non il lordo in busta paga o la retribuzione annua lorda (RAL) indicata nel contratto di lavoro con il nuovo datore di lavoro. Ossia, non è l’imponibile previdenziale o lordo in busta paga che conta, ma conta l’imponibile fiscale. Ossia il lordo in busta paga al netto dei contributi a proprio carico versati (circa il 9,19% calcolato sul lordo in busta paga).
Vediamo ora il messaggio dell’Inps, la cui lettura è importante per i lavoratori percettori dell’Aspi, in quanto come vedremo l’ente previdenziale disciplina le ipotesi di cui sopra e in alcuni casi pone come obbligatorio inviare una comunicazione pena la decadenza dell’Aspi.
Il messaggio dell’Inps n. 2028 del 19 marzo 2015
L’Inps, come dicevamo, ha pubblicato il messaggio n. 2028 del 19 marzo 2015 con il quale ha chiarito importanti aspetti legati alla sospensione, cumulo e decadenza dell'indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI in relazione allo stato di disoccupazione. Ricordiamo che da maggio, l'Aspi e la Mini Aspi saranno sostituite dalla nuova Naspi.
L’Istituto è intervenuto per chiarire riguardo all’Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi – Mini Aspi – Disoccupazione – Indennità di disoccupazione) quali sono gli effetti sull'indennità Aspi in caso di rioccupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato. E quali sono gli effetti sull'indennità Aspi in caso di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale. Ecco gli importanti chiarimenti per i lavoratori.
Per aver diritto all’Aspi e la Mini Aspi, uno dei requisiti è il possesso di uno stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 81 del 2000. Tale decreto individua i principi secondo i quali il lavoratore viene considerato disoccupato, ossia in possesso dello stato di disoccupazione.
Lo status di disoccupato si conserva se non si supera il reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. L’Inps nel messaggio ricorda che il reddito minimo da prendere in considerazione, quindi lo stato di disoccupazione continua a sussistere (e quindi il diritto all’Aspi o la Mini Aspi), laddove il solo reddito annuale riferibile all’attività lavorativa (non si devono considerare dunque gli altri redditi eventualmente percepiti dall’interessato), non superi i limiti derivanti dal meccanismo di detrazione di cui all’art. 13 del TUIR. Detti limiti, ai fini che qui interessano, sono di euro 8.000,00 per il lavoro dipendente. Quindi il lavoratore conserva lo status di disoccupato e continua ad aver diritto all’Aspi se non supera un reddito dal lavoro dipendente di 8.000 euro.
Contratto di lavoro a termine di durata fino a 6 mesi. La normativa prevede inoltre un caso di sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi. Pertanto se un lavoratore stipula un contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, il suo stato di disoccupazione si sospende. Va sempre considerato che superando gli 8.000 euro di reddito, lo stato di disoccupazione si perde.
La sospensione dell’Aspi in caso di contratto di durata fino a 6 mesi. L’Inps inoltre ha ricordato nel messaggio che "In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità Aspi è sospesa d’ufficio, …, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa".
Le indicazioni dell’Inps ai lavoratori percettori dell’Aspi
Nel messaggio sono disciplinati gli “effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato”.
Le ipotesi di rioccupazione che possono verificarsi nel corso della percezione delle indennità in ambito ASpI sono riconducibili a tre tipologie. A fronte di ciascuna di esse ci si atterrà ai seguenti criteri:
- L’Aspi viene sospesa se il lavoratore stipula un contratto di lavoro fino a 6 mesi e fino a 8.000 euro di reddito. Nel caso in cui un lavoratore assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (reddito inferiore a 8.000 euro), trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione ASpI con le modalità di cui al comma 15 dell’art. 2, legge n. 92 del 2012;
- Decadenza dall’Aspi se il lavoratore stipula un contratto di lavoro superiore a 6 mesi e con un reddito superiore a 8.000 euro. Nel caso in cui un lavoratore assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (superiore a 8.000 euro), detto assicurato decade dalla prestazione ai sensi del combinato disposto di cui alla lett. a), co. 1 dell’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000 nonché dell’art. 2, comma 40, lett. a) della legge n. 92 del 2012 che prevede la decadenza dalla indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione;
- L’Aspi spetta con un contratto di lavoro superiore a 6 mesi e con un reddito inferiore a 8.000 euro. Nel caso in cui un lavoratore assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (quindi inferiore a 8.000 euro annui) – con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione – detto assicurato continua a percepire l’indennità di disoccupazione ASpI in corso di fruizione. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012.
Obbligo di comunicazione all’Inps entro 30 giorni in caso di nuovo contratto di lavoro superiore a 6 mesi e con meno di 8.000 euro. Nelle ipotesi di rioccupazione di cui all’ultimo punto (con contratto di lavoro superiore a 6 mesi ma con meno di 8.000 euro di reddito), ai fini del cumulo della prestazione con reddito da lavoro dipendente inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, l’assicurato è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 2 comma 15; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza. La "riduzione dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati" è da intendersi nel caso specifico quale riduzione di un importo pari all’80% dei redditi da lavoro subordinato.
Quindi è bene effettuare l’adempimento comunicativo all’Inps in quanto pur se si ha diritto all’Aspi nonostante si lavori (nel caso in cui il reddito non superi gli 8.000 euro), si può rischiare di perdere le mensilità di Aspi se non si effettua la comunicazione richiesta dall’Inps.
Le indicazioni dell’Inps per i lavoratori percettori della Mini Aspi
Le indicazioni sopra fornite dall’Inps nelle diverse fattispecie ipotizzate trovano applicazione anche in relazione alla indennità di disoccupazione miniASpI, tenuto conto che la sospensione di tale prestazione è ammessa per un periodo massimo di cinque giorni. In particolare:
- Mini Aspi sospesa se si lavora fino a 5 giorni. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità miniASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a cinque giorni e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (sempre 8.000 euro), trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione miniASpI con le modalità di cui al comma 23 dell’art. 2, legge n. 92 del 2012;
- La Mini Aspi decade se il lavoratore stipula un contratto di lavoro superiore a 5 giorni e superiore a 8.000 euro annui. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità miniASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a cinque giorni e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (sempre 8.000 euro), detto assicurato decade dalla prestazione ai sensi del combinato disposto di cui alla lett. a), co. 1 dell’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000 nonché dell’art. 2, comma 40, lett. a) della legge n. 92 del 2012 che prevede la decadenza dalla indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione;
- La Mini Aspi spetta con un rapporto di lavoro superiore a 5 giorni ma con un reddito inferiore a 8.000 euro annui. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità miniASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a cinque giorni o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (sempre 8.000 euro annui) – con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione – detto assicurato continua a percepire l’indennità di disoccupazione miniASpI in corso di fruizione. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni previste dall’art. 2, comma 17 della legge n. 92 del 2012 sopra richiamato.
Obbligo di comunicazione all’Inps entro 30 giorni in caso di nuovo contratto di lavoro superiore a 6 mesi e con meno di 8.000 euro. Anche in questo caso, nell’ipotesi di rioccupazione di cui all’ultimo punto (Mini Aspi spettante in caso di contratto di lavoro superiore a 5 giorni ma con un reddito inferiore a 8.000 euro), ai fini del cumulo della prestazione con reddito da lavoro dipendente inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, l’assicurato è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro il reddito annuo previsto.
In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a cinque giorni si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 2 comma 15; laddove il rapporto sia di durata superiore a cinque giorni o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza. La "riduzione dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati" è da intendersi nel caso specifico quale riduzione di un importo pari all’80% dei redditi da lavoro subordinato.
Aspi e cessazione di un contratto part-time
L’Inps ha voluto regolamentare – in ordine all’accesso alle prestazioni in ambito ASpI – l’ipotesi in cui un assicurato fosse titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessasse da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa. Quindi gli effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.
Nell’ipotesi in cui un assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, lo stesso lavoratore – laddove dal rapporto ancora in essere percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione – potrà formulare, ricorrendo tutti gli altri requisiti, domanda di indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni di cui all’art. 2, co. 17 della legge n. 92/2012. L’estensione della riduzione di cui all’art. 2, co. 17 della legge n. 92 del 2012 comporta la necessaria estensione anche della parte della disciplina relativa al conguaglio d’ufficio da effettuarsi al momento della dichiarazione dei redditi contenuta nello stesso comma.
Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro. Ama districarsi nell’area fiscale. E risolvere problemi dei lavoratori, delle imprese e dei contribuenti. Email: abarbato@fanpage.it.