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Aspi, Mini aspi, cassa integrazione e mobilità: ecco gli importi massimi 2014

Pubblicata la circolare annuale contenente gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi ed assegno per le attività socialmente utili. Vediamo quali sono le misure massime spettanti, gli importi del 2014.
A cura di Antonio Barbato
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indennità di disoccupazione mobilità e cig

Ogni anno l’Inps provvede a rivalutare secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo gli importi massimi spettanti per i trattamenti di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni), mobilità, indennità di disoccupazione Aspi e Mini Aspi, nonché l’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2014. Con un circolare sono stati aggiornati gli importi per l’anno 2014. L’aggiornamento in aumento è nella misura del 100% dal 2007 in poi.

La legge n. 427 del 1980 nel disciplinare i casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni prevede da allora un meccanismo di aumento dell’importo massimo spettante annuale in base a titolo di Cassa integrazione. Con la legge n. 247 del 2007 è stato previsto all’art. 1, comma 27 che “Con effetto dal 1º gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.

Pertanto l’Inps ogni anno provvede ad aggiornare l’importo massimo spettante deli trattamenti di integrazione salariale, ma anche della mobilità e delle indennità di disoccupazione Aspi e Mini Aspi. Aggiornati ovviamente anche i ratei delle mensilità aggiuntive, che sono compresi. Gli importi massimi sono da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto.

Con la circolare Inps n. 12 del 29 gennaio 2014 vengono elencati “importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili”. Vediamoli. 

Trattamenti di integrazione salariale: Cassa integrazione guadagni

Il testo della Circolare: “Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al combinato disposto della legge 13 agosto 1980, n. 427 (come modificata dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451) e dell’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

  • Cassa integrazione guadagni: per una retribuzione inferiore o uguale a 2.098,04, tetto basso, l’importo lordo è pari a 939,77 euro. Importo netto è pari a 913,14 euro;
  • Cassa integrazione guadagni: per una retribuzione superiore a 2.098,04, tetto alto, l’importo lordo è di 1.165,58 euro. Importo netto è di 1.097,51 euro. 

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali). In questo caso abbiamo i seguenti importi:

  • Retribuzione (euro) inferiore o uguale a 2.098,04 euro, tetto basso, l’importo lordo è di 1.163,72 euro, l’importo netto è di 1.095,76 euro;
  • Retribuzione (euro) superiore a 2.098,04 euro, tetto alto, l’importo lordo è di 1.398,70 euro, l’importo netto è di 1.317,02 euro. 

Importo massimo indennità di mobilità

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell’indennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati precedentemente per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni.

Ciò posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2013, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

  • Cassa integrazione guadagni: per una retribuzione inferiore o uguale a 2.098,04, tetto basso, l’importo lordo è pari a 939,77 euro. Importo netto è pari a 913,14 euro;
  • Cassa integrazione guadagni: per una retribuzione superiore a 2.098,04, tetto alto, l’importo lordo è di 1.165,58 euro. Importo netto è di 1.097,51 euro. 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati per l’indennità di mobilità.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2014, in: euro 634,07 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 597,04. 

Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92 del 2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.192,98 per il 2014.

L’importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2014, euro 1.165,58. 

Lo stesso importo massimo previsto per l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012. 

Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2014 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2013, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni dalla legge n. 451 del 1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 14 del 30 gennaio 2013 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1152,90 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 959,22 (quanto al massimale più basso). 

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2014, ad euro 578,98. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.

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