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Assegni familiari in caso di assunzione o cessazione nel corso del mese

La decorrenza degli assegni familiari in caso di nuova assunzione o cessazione nel corso del mese (ad inizio o oltre la metà del mese) scatta dal e fino al giorno, rispettivamente, di inizio o fine del rapporto di lavoro. Il calcolo dell’importo degli assegni familiari dipende dall’orario di lavoro (part-time o full-time) e dal superamento o meno dei limiti di 24 o 30 ore settimanali per operai o impiegati. Vediamo come funziona il calcolo delle giornate, con alcuni esempi.
A cura di Antonio Barbato
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Gli assegni familiari in caso di assunzione o cessazione nel corso del mese, con il rapporto di lavoro che quindi non dura per tutto il mese o periodo di paga ma ha inizio o fine nel corso del mese, sono calcolati in maniera differente, in base alla tipologia di rapporto di lavoro, all’orario di lavoro, al numero di ore lavorate nella settimana e nel mese, ma con una certezza: la decorrenza, che scatta dal giorno di assunzione o fino al giorno di cessazione del rapporto di lavoro.

Il calcolo degli ANF spettanti nella busta paga di inizio o fine del rapporto di lavoro va effettuato tenendo presente del minor periodo di lavoro e di paga del mese di inizio o cessazione del rapporto di lavoro.

Affrontiamo la decorrenza e il calcolo degli assegni familiari nel mese in cui avviene l’inizio (assunzione) o la cessazione (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale, ecc.) del rapporto di lavoro.

Decorrenza ANF in caso di assunzione o cessazione nel corso del mese. La normativa sugli assegni per il nucleo familiare prevede che in caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in data diversa da quella iniziale o finale del periodo di paga, l'assegno spetta a decorrere dal e fino al giorno, rispettivamente, di inizio o fine del rapporto di lavoro.

Per data iniziale del periodo di paga si intende il giorno 1 del mese di calcolo della busta paga, per data finale del periodo di paga si intende il giorno 28 o 30 o 31, ossia l’ultimo giorno del mese di calcolo della busta paga. Quindi se il rapporto inizia in una data diversa dal primo o ultimo giorno del mese, andrà fatta scattare la decorrenza del periodo di paga (e di riconoscimento degli assegni familiari) ridotto dal giorno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro.

In altre parole, per fare degli esempi: se il rapporto di lavoro è iniziato il giorno 5 marzo o 16 marzo o 28 marzo, il calcolo degli assegni per il nucleo familiare in tutti e tre i casi decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro (compresa), quindi dal 5 o 16 o 28 marzo.

Analogamente, se il rapporto di lavoro è cessato è giorno 5 o il giorno 16 o il giorno 28, il rapporto di lavoro in quel mese è durato rispettivamente fino al giorno 5 o 16 o 28 (compreso) e fino a quella data spettano gli ANF. E vedremo con che calcolo.

Si tratta di una modalità di computo della decorrenza che si differenzia dai casi in cui nel corso del rapporto di lavoro scatti il diritto agli ANF (matrimonio ad esempio) o il diritto ad una variazione dell’assegno per il nucleo familiare (nascita di un figlio ad esempio).

In questi differenti casi, la decorrenza si amplia perché secondo la normativa degli ANF il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Ciò vuol dire che se, durante il rapporto di lavoro, il lavoratore si sposa il giorno 28 marzo, avrà diritto agli ANF calcolati dal 1° marzo e non dal 28, per intenderci. Analogo discorso, sul calcolo degli ANF scatta quando nasce un figlio. Non conta che nel periodo di paga il cambiamento sia avvenuto in un giorno nel corso del mese. Quindi c’è una differenza di calcolo degli ANF legata ad una differenza sulla decorrenza del diritto agli ANF stessi

Tornando ai casi di assunzione o licenziamento o dimissione o cessazione del rapporto di lavoro in corso del mese, abbiamo appurato che la decorrenza degli assegni familiari è strettamente legata al giorno di inizio o fine del rapporto di lavoro. Ora si pone il problema relativo al calcolo degli assegni familiari spettanti.

Calcolo assegni familiari in caso di assunzione o cessazione durante il mese. In termini di misura e quindi importo degli assegni per il nucleo familiare la normativa prevede in generale che l'ANF spetta per l'intero periodo di paga (quindi vengono pagate 26 giornate di assegni familiari) se il lavoratore ha effettuato nel mese almeno 104 ore, se operaio e 130 ore, se impiegato.

La stessa normativa prevede che se il limite mensile non viene raggiunto, l'ANF spetta per ogni settimana (quindi vengono pagate 6 giornate di assegni familiari) se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore (se trattasi di operaio) o 30 ore (se trattasi di impiego).

Se il limite settimanale di 24 ore o 30 ore lavorate, non viene raggiunto, l'ANF spetta per ogni giornata effettivamente lavorata.

Poi la normativa prevede che per i lavoratori a tempo parziale, quindi coloro che hanno un contratto part-time, l'assegno spetta per l'intera misura settimanale (quindi vengono pagate 6 giornate di assegni familiari) in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore a 24 ore (quindi pari o superiori a 24 ore). In caso di prestazione lavorativa inferiore a 24 ore l'ANF spetta per le giornate in cui vi è stata l'effettiva prestazione lavorativa.

Questo è il quadro di sintesi del calcolo della misura degli assegni familiari nel periodo di paga (mese di calcolo della busta paga, si intende), in base al numero di ore lavorate dal lavoratore e al rapporto di lavoro.

Per quantificare la misura, quindi il calcolo degli ANF, bisogna tener conto del sistema di calcolo degli ANF, ma anche della normativa che, come sopra riportato, prevede che in caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in data diversa da quella iniziale o finale del periodo di paga, l'assegno spetta a decorrere dal e fino al giorno, rispettivamente, di inizio o fine del rapporto di lavoro.

Quindi la norma da un lato ci dice di far decorrere il calcolo dalla data di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, dall’altro lato ci dà degli indicatori in termini di numero di ore lavorate per il calcolo della misura piena mensile o settimanale degli ANF, sia in caso di full-time che di part-time.

Ritornando agli esempi, per il rapporto di lavoro che inizia il giorno 5 marzo, occorrerà quantificare le ore lavorate nell’intero periodo di paga (mese della busta paga), verificare se superano le 104 o le 130 ore. In caso di superamento spetta la misura piena degli ANF ma considerando il calcolo non di 26 giornate (mese intero) ma il calcolo delle giornate effettivamente lavorate dal 5 marzo al 31 marzo, computando per intere le settimane interamente lavorate (6 giornate di ANF).

Se ad esempio il rapporto di lavoro iniziato il 5 marzo è un contratto a tempo pieno, si verificherà sicuramente il riconoscimento delle 6 giornate di ANF pagate per le settimane piene lavorate nel corso di marzo (le probabili 3 settimane piene della settimana successiva a quella in cui cade il 5 marzo, inizio del rapporto di lavoro), andando poi a conteggiare, per la settimana lavorata non piena che decorre dal 5 marzo, il numero di assegni giornalieri spettanti, in base a quanti giorni dal 5 alla domenica il lavoratore ha reso la propria prestazione.

Nel caso del part-time, andrà tenuto conto il discorso del superamento o meno delle 24 ore settimanali, per la scelta del riconoscimento delle 6 giornate settimanali di ANF da erogarsi. In caso contrario, part-time con un numero di ore lavorate settimanali inferiore a 24, il calcolo andrà fatto per ogni giornata effettivamente lavorata. Quindi se vi è un part-time di 20 ore iniziato il 5 marzo, il calcolo andrà effettuato a giornate lavorate. Se il lavoratore supera le 24 ore settimanali, ogni settimana lavorata con almeno 24 ore consente il diritto a 6 giornate di ANF pagate.

Per analogo discorso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro il giorno 5 marzo, andrà calcolato il numero di giornate lavorate dal 1 a 5 marzo, date 1 e 5 comprese.

Una cessazione del rapporto di lavoro a fine mese, il giorno 28 in un mese di 31, comporterà che il calcolo degli ANF verrà effettuato in misura piena nelle settimane piene lavorate fino al 28, per poi andare a conteggiare il numero di giornate effettivamente lavorate nella settimana “corta” in cui è cessato il rapporto di lavoro (il giorno 28). Ovviamente se si tratta di un part-time, il rapporto di lavoro porta con sé un calcolo a settimane se il lavoratore supera le 24 o 30 ore di lavoro settimanale, o un calcolo a giornate lavorate se l’orario è inferiore.

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