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Assegni familiari: redditi da considerare e indicare nella domanda ANF

Per l’individuazione dell’importo degli assegni per il nucleo familiare è necessario il reddito familiare dell’anno precedente, da calcolare e poi ricercare nelle apposite tabelle ANF pubblicata annualmente dall’Inps. L’assegno spetta anche in base all’incidenza del lavoro dipendente di almeno il 70%. Vediamo quali redditi sono inclusi o esclusi, quali redditi familiari sono da indicare tra coniuge, figli, familiare convivente, ecc., come trovarli nel 730 o nella Certificazione unica, e tutte le informazioni relative al calcolo del reddito di riferimento.
A cura di Antonio Barbato
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redditi da considerare per ANF

Una delle più importanti prestazioni a sostegno del reddito erogato dall’Inps è l’assegno per il nucleo familiare (ANF). Si tratta di un importo mensile erogato ai lavoratori dipendenti ed ai titolari di prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dell’ente previdenziale. L’ANF viene erogato in base alla composizione familiare e l’importo spettante, indicato in apposite tabelle pubblicate annualmente dall’Inps, dipende dal reddito familiare.

Riveste quindi particolare importanza, ai fini del calcolo degli assegni familiari, l’ammontare del reddito familiare, il quale è costituito, ai fini ANF, da redditi individuati dalla normativa Inps.

Approfondiamo quindi quale è l'anno di riferimento dei redditi per il calcolo del reddito familiare ai fini ANF con il quale poi individuare, nelle tabelle ANF relative al periodo interessato, l'importo mensile spettante degli assegni per il nucleo familiare.

Reddito di riferimento per assegni familiari: conta l'anno precedente

Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Questo dice la normativa ANF.

Per gli ANF 2021-2022, ossia gli assegni per il nucleo familiare da percepire nel periodo luglio 2021 – giugno 2022, contano i redditi dichiarati dell'anno solare 2020.

Per gli ANF 2020-2021, ossia gli assegni per il nucleo familiare da percepire nel periodo luglio 2020 – giugno 2021, contano i redditi dichiarati dell'anno solare 2019.

Per gli ANF 2019-2020, ossia gli assegni per il nucleo familiare da percepire nel periodo luglio 2019 – giugno 2020, contano i redditi dichiarati dell'anno solare 2018.

Per gli ANF 2018-2019, ossia gli assegni per il nucleo familiare da percepire nel periodo luglio 2018 – giugno 2019, contano i redditi dichiarati dell'anno solare 2017.

Per gli ANF 2017-2018, ossia gli assegni per il nucleo familiare da percepire nel periodo luglio 2017 – giugno 2018, contano i redditi dichiarati dell'anno solare 2016.

Per gli ANF 2016-2017, ossia gli assegni per il nucleo familiare da percepire nel periodo luglio 2016 – giugno 2017, contano i redditi dichiarati dell'anno solare 2015.

Per gli ANF 2015-2016, ossia gli assegni per il nucleo familiare da percepire nel periodo luglio 2015 – giugno 2016, contano i redditi dichiarati dell'anno solare 2014.

E così via. Queste indicazioni sono importanti per coloro che richiedono gli assegni familiari o per coloro che sono interessati agli arretrati ANF.

Nelle istruzioni del modello ANF (Mod. ANF/DIP – SR 16), che non è più utilizzabile dal 1° aprile 2019, in quanto da tale data la presentazione delle domande ANF è esclusivamente telematica, il lavoratore richiedente trova tra le istruzioni la seguente dicitura “I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Il reddito da indicare nel prospetto è quello relativo all’anno precedente quello della domanda di assegno se la decorrenza dell’assegno è compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre). Se invece la decorrenza è compresa tra gennaio e giugno (primo semestre) si dovrà indicare il reddito conseguito due anni prima. In caso di arretrati si dovrà utilizzare un modulo per ogni anno”.

Sono tra l'altro da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Assegni familiari: Reddito minimo e massimo. Una delle domande più ricorrenti dei lavoratori riguarda il reddito minimo e massimo per il diritto agli assegni familiari. La risposta a tale domanda è nelle tabelle ANF. Non esiste un reddito minimo, ma una prima fascia di reddito, mentre il reddito massimo è il reddito più alto indicato in ogni singola tabella ANF. Pertanto il reddito massimo è quello oltre il quale si azzera l'importo degli ANF, rendendo inutile la presentazione della domanda.

Reddito da considerare: conta la data della domanda

Se i componenti del nucleo familiare nel periodo di riferimento della domanda (es. domanda nel 2019) non corrispondono ai componenti del nucleo nel periodo di riferimento del reddito (redditi anno 2018), il reddito familiare da prendere in considerazione sarà quello risultante dalla somma dei redditi percepiti dai soggetti componenti il nucleo familiare al momento della domanda.

Il reddito familiare, infatti, è quello dei componenti il nucleo nel periodo di riferimento della domanda, indipendentemente dal fatto che nel periodo di riferimento del reddito tale nucleo fosse diverso per eventi sopraggiunti quali sono l'eventuale separazione, matrimoni, nascite o morti. Nel reddito familiare si computano anche gli eventuali redditi percepiti dai figli tra i 18 anni e i 21 anni studenti o apprendisti, equiparati ai figli minori.

Chiarito questo aspetto ora dobbiamo approfondire in primis oltre al richiedente quali familiari e quali redditi concorrono al calcolo degli ANF spettanti.

Quali redditi sono inclusi nel calcolo del reddito familiare ai fini ANF

Il reddito familiare da considerare è quello dei componenti del nucleo familiare stesso al momento della domanda. La normativa relativa agli ANF elenca quali sono i familiari inclusi nella composizione del nucleo familiare ai fini ANF, e per i quali quindi spettano gli assegni familiari, e di conseguenza quali familiari sono da considerare con i loro redditi ai fini del calcolo del reddito familiare per individuare l’importo degli ANF spettante.

Concorrono a formare il reddito familiare i redditi dei seguenti soggetti:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione (Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro);
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;

Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.

I redditi sono ricavabili dai documenti fiscali come il modello di Certificazione Unica (ex modello CUD), il modello 730 o il modello Redditi PF (ex modello Unico).

Si deve considerare la somma dei redditi imponibili fiscalmente.

Redditi da dichiarare nella domanda assegni familiari

Sono compresi tra i redditi da dichiarare nel modello da presentare al datore di lavoro annualmente oppure all’Inps, i seguenti redditi:

  • assoggettabili all'IRPEF (al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (regime dei minimi, regime forfettario, pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.);
  • soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto (TFR), e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale ((arretrati di retribuzione o di pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni ecc.);
  • prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
  • da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad esempio la FAO);
  • corrisposti per altra prestazione previdenziale (Naspi ex indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, indennità di maternità, ecc.)
  • da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali. 

Gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché concorrono a formare il reddito del nucleo nell’anno in cui vengono percepiti, sono considerati nel reddito complessivo e quindi possono causare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione per quell’anno. 

Redditi dei fabbricati e assegni familiari. Quando si parla di reddito assoggettato all'Irpef si intende che il reddito complessivo imponibile ai fini Irpef, desumibile dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente all'anno di riferimento della domanda ANF (che ricordiamo va da luglio a giugno dell'anno successivo). La logica conseguenza è che se tra i redditi del lavoratore richiedente gli ANF o tra i redditi dei familiari del richiedente, in questo caso da intendersi tutti contribuenti, vi sono dei redditi da fabbricati dichiarati nel 730 o nel Modello Redditi, questi saranno inclusi nel reddito ai fini ANF. Come vedremo, infatti, il reddito da prendere in considerazione è quello complessivo, che comprende quindi anche i redditi dei fabbricati.

Redditi dei terreni e assegni familiari. Nel calcolo del reddito complessivo assoggettato all'Irpef, così come vengono presi in considerazione i redditi dei fabbricati, vengono inclusi nel calcolo anche i redditi dei terreni. Vedremo in seguito come indicarli nella domanda, unitamente ai redditi dei fabbricati, se presenti.

Redditi esclusi dal calcolo ANF

Sono esclusi dalla determinazione del reddito familiare ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare, i seguenti redditi:

  • redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio;
  • indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
  • erogazioni liberali non superi a 258,23 euro;
  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
  • l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
  • l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
  • l'indennità per ciechi parziali;
  • l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
  • le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
  • le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
  • gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
  • le pensioni di guerra;
  • le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione. 

Esclusi dal computo i redditi negativi. Se un familiare ha dei redditi da lavoro, quest’ultimi contribuiscono a calcolare il reddito familiare solo se positivi. In altre parole, le perdite di esercizio, ossia “i redditi negativi” non vengono considerati ai fini del calcolo del reddito familiare.

Il caso del matrimonio o separazione durante l’anno. Nel caso di coniugi, che nell'anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare è quello conseguito da ciascuno di essi in tale anno. I separati escluderanno l’indicazione dei redditi del coniuge dal quale si siano legalmente ed effettivamente separati.

Decesso durante l’anno. In caso di decesso, il reddito da dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello del deceduto.

Tipologia del nucleo familiare: le varie tabelle. In presenza delle particolari condizioni sono previsti determinati aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all'assegno e la relativa misura, come:

  • le famiglie monoparentali: se il richiedente o la richiedente l'assegno si trova nelle condizioni di vedovo o vedova, separato o separata legalmente, divorziato o divorziata, celibe o nubile o in stato di abbandono;
  • nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro. 

Redditi da indicare per assegni familiari: come individuarli nel 730

Dopo un'ampia panoramica sui redditi da inserire nella domanda telematica ANF, dopo aver individuato quali sono i familiari da includere nel calcolo e nell'individuazione dell'importo spettante in base alle tabelle ANF (a loro volta indicanti l'importo spettante in base al nucleo familiare complessivo), occorre individuare per bene, in base alla documentazione in possesso, i vari redditi dei familiari.

Abbiamo appurato che il reddito che conta per gli ANF è il reddito imponibile fiscale di ogni componente il nucleo familiare per il quale si chiedono gli assegni familiari.

Nel vecchio modulo ANF/DIP cartaceo, ora sostituito dalla domanda ANF telematica, il lavoratore richiedente doveva indicare nella prima colonna i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i redditi da pensione o da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione, ecc.), ossia tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, compreso gli arretrati.

Tali redditi nella Certificazione unica 2021 sono indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5 del modello. Per i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta va consultato il punto 481, mentre per la quota esente e la quota imponibile dei lavori socialmente utili occorre consultare i punti 496 e 497. Ovviamente andrà individuato il dato relativo ad ogni componente del nucleo familiare

Visto che la Certificazione unica va a certificare solo un reddito e può essere non sufficiente a determinare il reddito complessivo ai fini ANF (perché il soggetto richiedente o il familiare può avere più redditi durante l'anno solare considerato (nel caso in questione anno 2020), il miglior modo per individuare i redditi da lavoro dipendente e assimilati è bene consultare il punto 4 del modello 730-3  – Prospetto di liquidazione.

Per i redditi soggetti a tassazione separata occorre consultare la Certificazione unica nei punti 511 e 512. Sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su tali trattamenti.

Il modello nella colonna successiva denominata "altri redditi" richiedeva di indicare i redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, redditi da fabbricati (rivalutati al 5% e al lordo della eventuale detrazione relativa all’abitazione principale) , redditi da terreni, al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.

Tali redditi possono essere individuati nel modello 730/2019, relativo all'anno 2018, nel prospetto di liquidazione modello 730-3 nei:

  • punto 1 – Redditi dominicali,
  • punto 2 – redditi agrari,
  • punto 3 – redditi dei fabbricati,
  • punto 5 – gli altri redditi,
  • punto 6 – l’imponibile della cedolare secca;
  • e punto 7 – i redditi abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU).
  • Vanno altresì considerati i redditi fondiari non imponibili nonché i redditi abitazione principali e pertinenze (soggette a IMU), punti 147 e 148.

Analoghi punti possono essere ricercati nel modello Redditi PF 2021 per coloro che presentano tale dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda i redditi esenti, devono essere indicati (es. punti 467,469 modello CU) i redditi esenti da imposta soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva se superiori complessivamente a € 1.032,91 (interessi bancari e postali, rendite da titoli, pensioni, assegni e indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili; pensioni sociali, assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione o divorzio esclusa la parte di assegni destinata al mantenimento dei figli; ecc.).

Nella terza colonna bisognava indicare il "mod. fiscale", ossia il modello sui cui è riportato l'importo dei vari redditi dichiarati (CU o certificazione reddituale, 730, modello Unico o modello Redditi, 770) nel caso in cui il richiedente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

E poi nella quarta colonna l'ammontare del reddito complessivo, che è la somma della prima e seconda colonna.

Questi dati vanno compilati per il richiedente, il coniuge o parte di unione civile e poi di tutti i familiari, avendo cura poi di indicare il totale dei redditi a livello familiare, che è poi quello che è da prendere come riferimento per individuare l'importo mensile spettante consultando le tabelle ANF.

Il reddito di ogni singolo componente va indicato nella domanda telematica ANF e forma il reddito complessivo che va preso a riferimento per il diritto agli ANF, unitamente al numero di componenti il nucleo, con l'importo calcolato sempre in base alle tabelle ANF pubblicate dall'Inps.

Reddito familiare: il 70% minimo deve essere reddito da lavoro dipendente

Approfondiamo ora i limiti di reddito di lavoro dipendente per il diritto all’assegno per il nucleo familiare dell'intera famiglia richiedente.

Ai fini del diritto alla misura piena dell’assegno per il nucleo familiare, oltre alle condizioni reddituali e di composizione del nucleo familiare, esistono anche ulteriori condizioni per il diritto all’ANF. Ci sono limiti legati all’incidenza del reddito di lavoro dipendente sul reddito totale familiare utile ai fini ANF, vediamoli.

Limiti per il diritto all’assegno per il nucleo familiare: 70% da reddito di lavoro dipendente. Ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare è necessario che:

  • il reddito familiare sia inferiore ai limiti previsti dalla legge (vedere tabelle);
  • la somma dei redditi da lavoro dipendente, da collaborazione coordinata e continuativa , da pensione o da prestazione previdenziale Inps derivante da lavoro dipendente (es. Naspi), sia pari o superiore al 70% del reddito familiare complessivo. 

Questo significa che l’assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo comprendendo, ovviamente, anche i redditi di natura diversa da quelli di lavoro (nel caso di lavoratori iscritti alla gestione separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70% , anche i redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95).

A tal fine, si specifica che, nella predetta categoria di redditi utili al superamento del 70% rientrano:

  • i redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, ecc.);
  • i redditi sopra indicati conseguiti all'estero o presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
  • i redditi da lavoro dipendente esenti da IRPEF, quali gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1′ categoria concesse in relazione ad attività di lavoro dipendente (solo ove la somma di tali redditi con gli altri esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva superi nel complesso il limite di euro 1.032,91);
  • le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, in quanto detti trattamenti sono da considerare, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. 917/1986, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all'IRPEF in virtù di specifiche disposizioni;
  • le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch'esse da considerare redditi da lavoro dipendente ai sensi del predetto art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  • gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge,  ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'art. 47, primo comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'art. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. 

Assegni familiari in caso di reddito familiare uguale a zero. Il diritto al pagamento dell' ANF va riconosciuto anche qualora il reddito complessivo del nucleo familiare sia uguale a "ZERO", sia come redditi di lavoro dipendente che di altra natura (quindi non è determinabile la percentuale del 70%). Al contrario, l’assegno non deve essere corrisposto se esistono solo redditi diversi da quello di lavoro dipendente, anche se di modesta entità.

Le quote di reddito derivanti da perdite d'esercizio connesse all'attività di lavoro autonomo o di impresa devono essere considerate uguali a zero e non possono essere sottratte dal reddito di uno o più componenti il nucleo.

Altro caso è quello di un lavoratore dipendente che ha svolto attività autonoma l'anno prima dell'assunzione e che presenta domanda telematica per ANF. In questo caso, purtroppo, la domanda non può essere inviata nell'anno in questione, ma solo a partire dall'anno successivo da luglio in poi, in quanto nell'anno di riferimento (ossia l'anno precedente la domanda di ANF), tale lavoratore e la sua famiglia sono privi del requisito della percentuale di incidenza del 70% del reddito da lavoro dipendente sul reddito totale della famiglia.

Reddito familiare del coniuge affidatario utile per il calcolo dell’ANF. Ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare è necessario tener conto del reddito familiare, ossia quello del richiedente e degli altri familiari componenti il nucleo al momento della domanda. Ai fini del calcolo del reddito familiare, in caso di separazione, essendo l’assegno per il nucleo familiare di natura assistenziale, i redditi da prendere in considerazione sono quelli del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con l’esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, rilevando il reddito di quest’ultimo solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza del 2003. Per maggiori informazioni vediamo l'approfondimento sugli assegni familiari in caso di separazione o divorzio.

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