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Assegni familiari in busta paga solo con domanda online all’Inps

Addio al modulo ANF cartaceo presentato al datore di lavoro ogni anno. Dal 1° aprile 2019 la domanda per l’assegno per il nucleo familiare va inviata in modalità telematica all’Inps (online o tramite Patronato o intermediari abilitati). L’Inps comunica l’accoglimento degli ANF, mentre a calcolare l’importo degli assegni familiari sarà sempre il datore di lavoro, ma entro l’importo massimo comunicato dall’Inps. Ecco la circolare dell’Inps che introduce le novità sul modulo ANF/DIP e sulle modalità di presentazione, stabilisce come richiedere gli ANF arretrati e come funziona nel settore agricolo e per la richiesta di autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare.
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A cura di Antonio Barbato
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domanda assegni familiari online

Addio alla domanda per gli assegni per il nucleo familiare presentata direttamente al datore di lavoro, addio al modulo ANF cartaceo. Addio anche al calcolo degli ANF effettuato dai datori di lavoro in base alle tabelle ANF, se ne occuperà l’Inps direttamente. L’Inps ha comunicato con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 delle nuove modalità di presentazione della domanda online per gli assegni familiari.

Dal 1° aprile 2019 il modello “ANF/DIP” (SR 16) deve essere presentato direttamente all’Inps, tramite domanda online o Patronati e l’Istituto provvederà a calcolare l’importo degli ANF dovuto al lavoratore.

In mancanza della domanda telematica dei lavoratori, i datori di lavoro, che agiscono come “anticipatori”, non potranno concedere in busta paga gli assegni per il nucleo familiare.

Non è più possibile presentare la domanda ANF cartacea ai datori di lavoro dal 1° aprile 2019.

I grandi effetti di questa nuova disposizione dell’Inps si vedranno per la presentazione della domanda ANF per gli assegni familiari 2019-2020, ossia in sede di presentazione del nuovo modello ANF/DIP per la percezione degli assegni per il nucleo familiare dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.

I dipendenti non solo dovranno attivarsi per presentare la domanda telematicamente, ma anche farlo tempestivamente. Inoltre dovranno abituarsi al calcolo degli ANF che viene comunicato direttamente dall’Inps, ma solo riguardo al limite massimo erogabile. Che significa? Che l'Inps in base alla domanda telematica del lavoratore, alla composizione del nucleo familiare, ai redditi, ecc. comunicherà al lavoratore e al datore di lavoro l'accoglimento della domanda e l'importo massimo, poi il calcolo effettivo, in base al rapporto di lavoro, in base sempre alle tabelle ANF, lo effettuerà sempre il datore di lavoro.

E’ bene che i dipendenti privati leggano con attenzione quanto disposto dall’Inps, che ora dettaglieremo, in quanto non sarà più possibile né la presentazione del modello ANF cartaceo, né soprattutto per i datori di lavoro, in mancanza della domanda telematica degli assegni per il nucleo familiare, un riconoscimento in busta paga degli assegni per il nucleo familiare al lavoratore.

La circolare Inps n. 45 del 22 marzo 2019 fornisce indicazioni importanti per gestire il periodo transitorio e soprattutto indica tutte le possibilità di presentazione della domanda e come funzionerà il calcolo degli ANF.

Domanda ANF telematica dal 1° aprile 2019

La circolare n. 45 del 22 marzo 2019 indica le modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Calcolo assegni familiari: provvede l’Inps

La circolare Inps stabilisce che “Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta.

Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti”.

In sostanza dal 1° aprile 2019 a stabilire se un lavoratore dipendente, e la propria famiglia, ha diritto agli assegni per il nucleo familiare, ed a stabilire l’esatto importo degli assegni per il nucleo familiare, sarà l’Inps direttamente. Ovviamente l’Istituto ogni anno pubblicherà la consueta circolare con la quale aggiorna le tabelle ANF.

Ma l’importo calcolato dall’Inps sarà teorico, infatti, come vedremo, l’individuazione dell’esatto ammontare dell’importo degli assegni per il nucleo familiare (ANF) da erogare in busta paga sarà stabilito dal datore di lavoro.

Domanda assegni familiari: comunicazione esito al lavoratore

La circolare Inps stabilisce che “Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione”. In altre parole, se gli ANF non spettano, al lavoratore arriverà una comunicazione da parte dell’Inps. Tutto il resto degli esiti, quindi l’accoglimento della domanda, sarà disponibile online.

Infatti l’Inps stabilisce che “L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata”.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Calcolo assegni familiari: importo effettivo calcolato dal datore di lavoro

L’Inps dettaglia anche la gestione delle domande presentate in modalità telematica all’INPS a decorrere dal 1° aprile 2019”, stabilendo che “Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore)”.

La motivazione della circostanza che l’Inps accoglierà solo le domande telematiche ma non provvederà alla comunicazione dell’importo spettante al lavoratore, ma solo dell’esito in merito all’accoglimento della domanda di ANF, sta nel fatto che l’Istituto rimanda sempre al datore di lavoro l’individuazione dell’effettivo importo degli assegni familiari spettanti in busta paga.

La circolare infatti stabilisce che “Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento”.

L’Istituto pone però un limite di riconoscimento, quindi un importo massimo degli ANF: “La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto”.

Poi conclude “Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili”. Quindi in busta paga mensilmente, come sempre.

Criticità e consigli ai lavoratori

Nuove modalità per “garantire il corretto calcolo dell’importo spettante” e la privacy. L’Inps spiega nella circolare la motivazione delle nuove disposizioni: “A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali”.

 

L’Istituto quindi ha introdotto una fase preliminare, telematica, gestita dai propri uffici territoriali, che precede il calcolo degli assegni per il nucleo familiare dei lavoratori. Ma non viene indicata la tempistica di elaborazione e messa a disposizione del lavoratore richiedente, dei Patronati o intermediari abilitati e degli stessi datori di lavoro, dell’esito dell’istruttoria.

 

Pertanto, è vivamente consigliabile per i lavoratori, in ottica della domanda degli assegni per il nucleo familiare per il periodo 2019-2020 (quindi dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020) di attivarsi per ottenere le credenziali utili per presentare la domanda per gli assegni familiari in modalità telematica o comunque muoversi in maniera tempestiva onde evitare la non erogazione dei nuovi importi degli assegni per il nucleo familiare nelle busta paga di luglio 2019 e successivi mesi.

Come verranno gestite gli ANF fino a giugno 2019

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni seguenti:

 

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019. Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all’INPS, il datore di lavoro dovrà operare sulla base delle istruzioni fornite.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche”.

Laddove vi fossero lavoratori che hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare, e non hanno presentato la domanda, il termine del 31 marzo è per la consegna del modello ANF ai datori di lavoro.

Domanda ANF arretrati

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Come cambia l’autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare

 

L’autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:

  • figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
  • figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
  • figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
  • fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
  • nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
  • familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
  • minori in accasamento etero-familiare;familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Nei casi sopra previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019.

In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

 

Domanda telematica per ditte cessate e fallite

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, secondo le seguenti modalità:

“In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.

La relativa domanda telematica (cfr. la circolare n. 136/2014) deve essere presentata all’Istituto, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Domanda ANF nel settore agricolo

 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo, l’Inps prevede: “La domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto”.

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