video suggerito
video suggerito

Assunzione apprendista durante un contratto di solidarietà difensiva

Il Ministero del Lavoro in un interpello ha chiarito che è possibile l’assunzione di un apprendista durante un contratto di solidarietà difensiva. A due condizioni: che il giovane vada a ricoprire “mansioni non disponibili nell’organico aziendale”; e che allo stesso giovane sia assicurata una formazione adeguata. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
38 CONDIVISIONI
apprendistato contratto di solidarietà difensivo

Il Ministero del Lavoro ha chiarito in un interpello che è possibile assumere un giovane con un contratto di apprendistato durante un contratto di solidarietà difensiva, che è quell’accordo che consente una riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti per fronteggiare una crisi aziendale.

La pronuncia ministeriale sembra essere un contro senso rispetto alla finalità del contratto di solidarietà di tipo difensivo che appunto è un integrazione salariale prevista a fronte dell’esistenza di una crisi aziendale. Crisi aziendale che comporta l’attivazione del contratto con contestuale riduzione delle ore lavorate dei lavoratori già in organico.

Nell’interpello, però, il Ministero del Lavoro chiarisce che l’assunzione dell’apprendista è possibile in quanto potrebbero insorgere, durante il periodo di vigenza del contratto di solidarietà difensiva esigenze di maggior lavoro e in “mansioni non disponibili nell’organico aziendale”. Da qui, il via libera all’assunzione dell’apprendista, sempre che sia possibile erogargli la giusta formazione.

L’interpello n. 21 dell’11 agosto 2016

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, recante il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare l’istante chiede se, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, in costanza di contratto solidarietà difensivo sia possibile assumere nuovo personale con contratto di apprendistato.

In via preliminare, occorre premettere che il contratto di solidarietà difensivo, già disciplinato dal D.L. n. 726/1984 (conv. da L. n. 863/1984) costituisce, all’esito del riordino delle misure di sostegno al reddito operato dal D. Lgs. n. 148/2015, una specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria (cfr. art. 21, comma 1, lett c).

La solidarietà si attiva, in conformità con quanto già previsto dal D.L. n. 726/1984, in base ad un accordo stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede, al fine di evitare la riduzione degli organici o la dichiarazione di esubero del personale, la riduzione dell’orario di lavoro per il personale interessato.

A tale ultimo proposito si precisa che gli apprendisti risultano esclusi dalla platea dei destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario per solidarietà, atteso che l’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2015 chiarisce che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante alle dipendenze di imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei corrispondenti trattamenti limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale contemplata dall’art. 21, comma 1, lettera b).

Ciò premesso ed in risposta al quesito posto, va considerato che la funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo consiste, come anticipato, nel mantenimento dei livelli occupazionali, finalità che va contemperata con la possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative.

Al riguardo va osservato che il D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, all’art. 4, già contempla la possibilità di fronteggiare sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, operando una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà.

Tuttavia, si può verificare l’ipotesi in cui tali esigenze di maggior lavoro possano essere soddisfatte soltanto da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, la cui assunzione è, evidentemente, funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all’intervento di integrazione salariale.

 Ricorrendo tali presupposti appare quindi possibile procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva anche mediante l’attivazione di un contratto di apprendistato, sempreché si riscontrino, in tale ultimo caso, anche gli ulteriori requisiti di legge. In particolare, andrà osservato il rapporto che deve sussistere, ai sensi dell’art. 42, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, tra apprendisti assunti e maestranze specializzate e qualificate, restando ad ogni modo ferma la necessità che datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità dell’apprendistato.

38 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views