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Il contratto di solidarietà difensivo può essere trasformato in espansivo

Nel Decreto correttivo del Jobs Act è stata introdotta una norma che consente di trasformare il contratto di solidarietà difensivo (per evitare i licenziamenti) in un contratto di solidarietà espansivo (per assunzione di nuovo personale). Concesse delle agevolazioni contributive. Vediamo nel dettaglio quali sono vantaggi.
A cura di Antonio Barbato
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contratto di solidarietà cassa integrazione straordinaria
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Il Governo Renzi tenta di rilanciare l’utilizzo del contratto di solidarietà espansivo introducendo nel Decreto correttivo del Jobs Act di una norma che consente la trasformazione del contratto di solidarietà difensivo in un contratto di solidarietà espansivo. Previste per i datori di lavoro delle agevolazioni contributive.

I contratti di solidarietà difensivi sono un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro che sono previsti dalla legge (dall’art. 21, comma 5 del D. Lgs. n. 148 del 2015) per evitare in tutto o in parte dei licenziamenti collettivi da parte delle aziende in crisi. Con il Decreto del Jobs Act il contratto di solidarietà difensivo è diventata una delle causali della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il contratto di solidarietà difensivo: come funziona. Per evitare i licenziamenti, le parti si accordano per una riduzione concordata dell’orario di lavoro in una percentuale massima del 60% con punte del 70% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile per i singoli lavoratori sia pure rapportate all’intera durata dell’intervento integrativo.

Il contratto di solidarietà espansivo invece è un accordo tra datori di lavoro e sindacati per la stipula di un contratto aziendale con orario ridotto a fronte dell’assunzione di nuovi lavoratori con contratti a tempo indeterminato. L’Inps per entrambi i contratti di solidarietà eroga dei benefici contributivi.

Le modifiche del Decreto correttivo del Jobs Act ai contratti di solidarietà difensivi ed espansivi riguarda l’inserimento di un comma 3 all’art. 41 del D. Lgs. n. 148 del 2015 che ha disciplinato gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro che introduce la possibilità di trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in espansivi.

All’articolo 41, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I contratti di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata”.

Continua la norma: “Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione originaria. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all’articolo 6. Trova applicazione l’articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l’agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»;

Quindi si tratta di una possibilità in più per l’azienda in crisi, quella di trasformazione un contratto di solidarietà difensivo (riduzione orario di lavoro per evitare licenziamenti) in un contratto di solidarietà espansivo (riduzione dell’orario di lavoro per assumere nuovo personale).

 Per poter optare per tale scelta i contratti di solidarietà in corso da almeno 12 mesi o stipulati entro il 2015. La durata massima del contratto di solidarietà difensivo secondo il D. Lgs n. 148/2015 è invece di 24 mesi.

Come ricordato dal Dott. Eufranio Massi nel proprio e-book, I “vantaggi” per i lavoratori “in forza ” e per i datori di lavoro saranno i seguenti:

  • Trattamento di integrazione salariale pari al 50% della misura della integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e fino alla scadenza fissata dall’accordo collettivo. Va ricordato come durante la solidarietà “difensiva” i lavoratori interessati percepiscano l’80% della retribuzione globale perduta nei limiti reddituali previsti dall’art. 3 del decreto legislativo n. 148/2015;
  • Integrazione del datore di lavoro con una somma almeno pari alla misura dell’integrazione originaria, esente sia da IRPEF che da contribuzione;
  • Contribuzione figurativa sulla somma corrisposta dal datore di lavoro;
  • Le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario restano a carico dell’INPS (o della gestione di riferimento), con la sola eccezione di quelle concernenti i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente;
  • Il contributo addizionale, previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 148/2015 (9%, 12%, 15%, strettamente correlato al periodo di fruizione all’interno del quinquennio mobile) per ogni lavoratore interessato, viene ridotto del 50%;
  • Il contributo in favore dei datori di lavoro previsto, per le nuove assunzioni, dal comma 1 dell’art. 41 (15%, 10% e 5% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, rispettivamente, ognuno dei primi tre anni) o l’agevolazione contributiva (10% per i lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni) si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto ed il suo termine di scadenza. Qualora venga applicata la contribuzione del 10% analoga a quella prevista per gli apprendisti, questa non può andare oltre il compimento del ventinovesimo anno di età;
  • Il periodo di solidarietà sopra considerato si computa nella durata massima di 24 mesi (art. 4) e se “goduto” nei primi 24 mesi del quinquennio mobile, viene calcolato per la metà;
  • Non trova applicazione nei confronti dei lavoratori il comma 5 dell’art. 41 che prevede la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (non superiore al 50%), con erogazione della contribuzione figurativa per le ore non lavorate, in favore di quei lavoratori a quali manchino non più di 24 mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione (di regola, 20 anni).

In realtà lo strumento del contratto di solidarietà espansivo è poco utilizzato perché è molto difficile che i lavoratori accettino una riduzione dell’orario di lavoro, e di conseguenza del proprio stipendio netto (anche se in parte compensato dall’Inps), a fronte dell’assunzione di nuovo personale. Discorso diverso è quando i lavoratori accettano un contratto di solidarietà per evitare dei licenziamenti collettivi.

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