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Stretta sui voucher: il Governo approva la tracciabilità giornaliera

Arriva la stretta sui voucher. E’ stata approvata dal Consiglio dei Ministri la tracciabilità dei voucher: i datori di lavoro dovranno comunicare via email o sms, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, luogo e durata della stessa. Previste pesanti sanzioni in caso di violazione: da 400 a 2.400 euro. Novità anche riguardo lo stato di disoccupazione, i controlli a distanza, le dimissioni nel Pubblico Impiego, i contratti di solidarietà difensivi ed espansivi. E sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. Ecco tutte le modifiche ai decreti del Jobs Act.
A cura di Antonio Barbato
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Sta per arrivare la tanto attesa stretta sui voucher. Il Consiglio dei Ministri n. 119 del 10 giugno 2016 ha approvato una serie di modifiche ai decreti del Jobs Act tra le quali anche la tracciabilità dei voucher nel lavoro accessorio.

La procedura è similare a quella prevista per il lavoro intermittente (o a chiamata) e prevede che i datori di lavoro intenzionati a retribuire i lavoratori con i voucher debbano effettuare una comunicazione via email o sms almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, indicando luogo e durata della prestazione.

Con questo intervento legislativo il Governo Renzi pone rimedio all’abuso dei voucher degli ultimi mesi.

Cosa cambia sui voucher

Le modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 81/2015 riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono essenzialmente due:

La prima modifica è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

Obblighi dei committenti agricoli. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.

Sanzioni in caso di violazione: da 400 a 2.400 euro. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Lavoro accessorio agricolo senza limite di 2.000 euro. La seconda modifica esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente.

L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro).

Vediamo ora gli altri interventi approvati dal Consiglio dei ministri.

Stato di disoccupazione compatibile con una attività lavorativa

Per quanto riguarda le modifiche ai decreti legislativi n. 149 e 150 del 2015, oltre a norme riguardanti l’allocazione della sede del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro, è stata approvata anche una modifica alle funzioni attribuite all’ANPAL, la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro che consentirà, almeno nelle intenzioni, una riorganizzazione dei Centri per l’Impiego con la finalità di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, tra imprese e lavoratori, per rilanciare l’occupazione in Italia.

All’Anpal è stata aggiunta  la competenza relativa al coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome.

Viene confermato che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile (corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Dimissioni nelle Pubbliche Amministrazioni

Viene confermato che la procedura di dimissioni online è esclusa nelle Pubbliche Amministrazioni.

La modifica alla disciplina delle dimissioni ha lo scopo di chiarire che la procedura in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, così come la precedente procedura disciplinata dalla legge n. 92 del 2012, non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. E ciò in considerazione del fatto che la ratio dell’intervento normativo di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 è principalmente quella di contrastare la pratica delle c.d. dimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Le novità sui controlli a distanza

Viene approvata una modifica all’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza. Tale modifica è conseguente all’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni già esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

Le novità sull’accordo sindacale e l’autorizzazione. In particolare, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato.

In ogni caso, i provvedimenti autorizzatori adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico. Ciò deriva dal fatto che i provvedimenti autorizzatori sono adottati tanto dalle sedi territoriali, quanto, a scelta delle imprese che hanno unità produttive dislocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Pertanto, mentre per i provvedimenti delle sedi territoriali, si potrebbe ipotizzare un ricorso alla sede centrale, nei confronti dei provvedimenti di quest’ultima non è possibile individuare un superiore gerarchico. Infatti, il rapporto che lega l’Ispettorato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali si qualifica come rapporto di vigilanza e non gerarchico.

Diritto al lavoro delle persone con disabilità: le novità

In riferimento al Decreto legislativo n. 151 del 2015, vengono disposte una serie di modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

La prima precisazione riguarda la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio. Tale computabilità riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento.

Una modifica riguarda le sanzioni: viene legato l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge.

Inoltre per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti.

Infine, gli importi delle sanzioni amministrative di cui articolo 15, comma 1, (violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo) saranno adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Contratti di solidarietà da difensivi a espansivi

Uno degli interventi, come si legge nel comunicato stampa, riguarda l’espressa previsione della possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze.

La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno, e dovrà avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi.

La trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo.

Inoltre, si stabilisce che le quote di trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa maturate durante il periodo di solidarietà restino a carico della gestione previdenziale di afferenza e che la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro sia ridotta del 50%.

Un altro intervento riguarda la possibilità che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, possa essere concessa a domanda e con decreto interministeriale, la reiterazione della riduzione contributiva di cui  all’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal comma 4 dello stesso articolo 42 e comunque entro il limite di 24 mesi. All’onere derivante dalla concessione della riduzione contributiva in esame si provvede entro il limite di spesa previsto dal comma 5 e i decreti di concessione sono soggetti a monitoraggio finalizzato al rispetto del limite di spesa.

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