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Assunzioni agevolate con i contributi in misura pari al 10% degli apprendisti

La legge prevede delle agevolazioni contributive per le imprese che assumono lavoratori in mobilità, cassaintegrati, svantaggiati. Gli sgravi consistono nella riduzione dei contributi al 10%, nella misura pari a quella per gli apprendisti. Vediamo tutti i casi.
A cura di Antonio Barbato
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contributi 10% in misura pari agli apprendisti

Il sistema legislativo italiano in materia previdenziale ed assistenziale prevede alcune agevolazioni contributive concesse per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di categorie di persone come i giovani e lavoratori svantaggiati, il cui esempio più importante sono i lavoratori in cassa integrazione o i lavoratori disoccupati, anche da oltre 24 mesi. Per l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani ci sono una serie di contratti come il contratto di inserimento o il contratto di apprendistato, così come anche il contratto a chiamata.

Le misure previdenziali previste riguardano soprattutto una riduzione dei contributi da versare, che determinano un consistente abbattimento del costo del lavoro per le imprese che assumono il giovane o il cassaintegrato o il disoccupato. E quindi rappresentano un incentivo per le assunzioni.

Tra gli le agevolazioni e sgravi dei contributi concessi dall’Inps ci sono le assunzioni e le trasformazioni aventi ad oggetto rapporti di lavoro per i quali la legislazione vigente riduce l’aliquota contributiva dovuta all’Inps “in misura pari a quella degli apprendisti”.

Aliquota del 10% per apprendisti. Si tratta di fatto di una serie di rapporti agevolati per i quali la legge prevede esplicitamente che il datore di lavoro deve versare l’aliquota del 10%, quella prevista appunto per gli apprendisti del contratto di apprendistato. Bene subito precisare che l’aliquota presa a riferimento è solo quella del 10% normalmente dovuta per gli apprendisti, in queste ulteriori assunzioni non si prende a riferimento l’ulteriore riduzione all’1,5% e al 3,00% prevista per il primo e secondo anno di vigenza del contratto di apprendistato per i datori di lavoro con meno di 10 lavoratori.

Contributi totali pari al 19,19%. L’aliquota contributiva dovuta, da versare all’Inps tramite modello F24 salvo i casi di compensazione, è in misura pari al 19,19% della retribuzione lorda (imponibile previdenziale), in quanto la riduzione dei contributi al pari degli apprendisti riguarda solo la quota a carico del datore di lavoro. Tenendo conto anche della percentuale del 9,19% a carico del lavoratore, che non viene ridotta come per gli apprendisti, la misura totale dei contributi è pari al 19,19% della retribuzione lorda. Il 9,19% a carico dei lavoratori viene indicato e trattenuto in busta paga.

Agevolazione sulle assunzioni: l’aliquota contributiva Inps al 10%

Vediamo ora quali sono i rapporti di lavoro agevolati con il 10% di contributi da versare per la quota a carico del datore di lavoro.

Assunzioni di lavoratori in mobilità. La riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro al pari di quella per gli apprendisti (10% di contribuzione) viene concessa dalla legge anche per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità, assunto a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato. La riduzione al 10% è per i primi 18 mesi. Si ricorda che i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità percepiscono l’indennità di mobilità ed è interesse del legislatore favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro. Oltre ai lavoratori in mobilità, tale riduzione si applica anche nei confronti dei datori di lavoro che assumono i lavoratori iscritti nelle liste di piccola mobilità.

Assunzione lavoratori in cassa integrazione. L’agevolazione consistente nella riduzione dei contributi al 10% degli apprendisti si applica anche per le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in Cigs (la Cassa integrazione guadagni straordinaria) da almeno 3 mesi e provenienti da aziende in Cigs da almeno 6 mesi. In questo caso la riduzione al 10% è concessa per i primi 12 mesi.

Assunzione di lavoratori con contratto di inserimento o reinserimento. La riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro nella misura pari al 10%, come per gli apprendisti, si applica solo nei confronti dei contratti di inserimento per i quali è possibile versare il solo contributo settimanale, a norma dell’art. 59 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, la legge Biagi.

Il contratto di inserimento riguarda i giovani dai 18 ai 29 anni, i disoccupati di lunga durata dai 29 ai 32 anni, le donne di qualsiasi età in aree svantaggiate, i lavoratori di più di 50 anni e le persone affette da handicap. Ed è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di queste categorie di lavoratori. Per maggiori informazioni, vediamo l’approfondimento sul contratto di inserimento e sul contratto di reinserimento.

Assunzioni di lavoratori a seguito di contratti di solidarietà espansivi. Il legislatore in questo caso ha voluto agevolare la stipula dei contratti di solidarietà, i quali sono accordi tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro in azienda al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi, oppure come nel caso di contratti di solidarietà espansivi per favorire nuove assunzioni. Anche se quest’ultimo caso ha avuto scarsa applicazione nel mondo del lavoro, la legge prevede la riduzione contributiva al 10% come per gli apprendisti.

Trasformazioni di contratti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il legislatore, sempre per incentivare l’ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani, ha previsto per le imprese che assumono gli apprendisti possano trasformare il contratto di apprendistato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’agevolazione della riduzione dei contributi al 10% anche per il primo anno di contratto a tempo indeterminato. Quindi una conferma della riduzione.

Assunzione di giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica. La riduzione contributiva al 10% per il datore di lavoro si applica nel caso di assunzione di giovani che conseguono il diploma di qualifica presso un istituto professionale o attestato di qualifica conseguito attraverso i corsi di formazione professionale. La riduzione dei contributi in misura pari a quella degli apprendisti si applica per un periodo di 6 mesi. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.

Esclusioni dalla riduzione al 10%

Ci sono dei rapporti di lavoro riguardanti i casi descritti per i quali non si applica la riduzione dei contributi in misura pari a quella degli apprendisti, in quanto la legge prevede per questi casi ulteriori tipologie di agevolazioni, di sgravi contributivi. Restano esclusi dall’applicazione del riduzione contributiva al 10% anche tutti i rapporti agevolati in cui non è previsto alcun onere a carico del datore di lavoro.

I casi di esclusione per i quali c’è già una riduzione contributiva sono i seguenti:

  • Cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da aziende operanti nel centro e nord Italia. Per questi lavoratori c’è la riduzione contributiva della legge 407/1990 del 50% dei contributi e per 36 mesi;
  • Contratti di inserimento per i quali c’è la riduzione del 25% o superiore;
  • Contratti stipulati dai diversamente abili per i quali la legge prevede, per un periodo massimo di 8 anni, la fiscalizzazione nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali.

I casi di esclusione per i quali non è previsto alcun onere a carico del datore di lavoro sono i seguenti:

  • Cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da aziende operanti nel sud Italia, nel Mezzogiorno. Per questi lavoratori c’è la riduzione contributiva della legge 407/1990 del 100% dei contributi e per 36 mesi. Quindi nessun contributo da versare all’Inps per 3 anni;
  • Contratti stipulati dai diversamente abili per i quali la legge prevede, per un periodo massimo di 8 anni, la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali.
  • Lavoratori svantaggiati assunti o associati da cooperative sociali.
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