Benefici contributivi in caso di passaggio appalto imprese di pulizie
Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 20 del 20 luglio 2015 ha risposto ad un quesito avanzato dalla Confapi in merito alla possibilità – nelle ipotesi di cambio appalto imprese di pulizie multiservizi – di beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, in relazione alle nuove assunzioni effettuate dall’azienda cedente l’appalto entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima azienda impiegati nell’appalto.
Il riferimento è a quanto previsto dall’art. 4 del CCNL Multiservizi Servizi di Pulizie in caso di appalto (testo riportato in seguito).
Il Ministero ha chiarito che è possibile richiedere le agevolazioni contributive in caso di assunzioni di nuovo personale da parte dell’azienda cedente, anche se effettuate entro 6 mesi dalla cessazione dei rapporto di lavoro di quest’ultima in conseguenza del cambio di appalto.
Mentre in caso di obbligo di assunzione da parte dell’impresa appaltatrice che subentra, le assunzioni non beneficiano di agevolazioni in quanto effettuate in “attuazione di un obbligo preesistente”, ossia una delle cause di esclusione dagli incentivi di cui all’art. 4 della Legge 92/2012.
La risposta nell’interpello 20 del 20 luglio 2015:
Va innanzitutto osservato che l’art. 1, comma 121, della L. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) ha previsto che “i benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015”; pertanto i chiarimenti che seguono sono evidentemente riferibili a fattispecie intervenute entro la predetta data.
Ciò premesso, si ricorda che la disposizione richiamata, come riformulata a seguito della L. n. 92/2012, stabiliva che “(…) in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi”.
Dalla lettura della disposizione, si evince che il Legislatore non ha ritenuto meritevole di incentivazione la condotta del datore di lavoro nell’ipotesi in cui, dopo aver effettuato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per ragioni legate all’attività produttiva o all’organizzazione, abbia effettuato nuove assunzioni per sostituire i lavoratori licenziati o sospesi.
In proposito l’INPS, con circolare n. 137/2012, ha chiarito che ricorre la “sostituzione” di lavoratori dipendenti quando il datore di lavoro effettui l’assunzione di un lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali il personale licenziato vanta un diritto di precedenza alla riassunzione.
Come evidenziato da questo Ministero nella risposta ad interpello n. 29/2014, in virtù dell’art. 4, comma 12 lett. b), L. n. 92/2012, i benefici contributivi non spettano, infatti, laddove l’assunzione violi “il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine”.
Ciò posto, in risposta al quesito avanzato, occorre soffermarsi sulla fattispecie del cambio appalto disciplinata principalmente nell’ambito della contrattazione collettiva, laddove alcuni accordi (v. ad es. contratto collettivo Servizi di pulizie/Multi servizi) obbligano l’impresa appaltatrice che subentra nell’appalto a riassumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore (v. ML interpello n. 22/2012), con ciò escludendo tali assunzioni da eventuali agevolazioni in quanto effettuate in “attuazione di un obbligo preesistente” sancito da clausole contrattuali (art. 4, comma 12 lett. a), L. n. 92/2012).
Diversamente, con riferimento alle assunzioni di nuovo personale da parte dell’azienda cedente, anche se effettuate entro sei mesi dalle cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di quest’ultima in conseguenza del cambio appalto, si ritiene possano trovare applicazione i benefici di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.
Ciò nella misura in cui l’effettiva riassunzione dei lavoratori da parte dell’azienda subentrante comporti il “superamento” dei diritti di precedenza nei confronti dell’impresa cedente che ha operato la riduzione del personale. Resta fermo che l’accesso ai benefici è altresì subordinato al rispetto delle condizioni speciali di esclusione poste dalle disposizioni incentivanti e delle altre condizioni generali poste dall’art. 4, comma 12, della L. n. 92/2012.
Art. 4 del CCNL Multiservizi – Cessazione di appalto:
Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti
di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni "ex novo", da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.
Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.
In ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi due casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto – risultanti da documentazione probante che lo determini – almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante – ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.
Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva.
Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.
I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato.
Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato.
In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
L'azienda uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto:
– nominativo;
– data di assunzione nel settore;
– data di assunzione nell'azienda uscente;
– orario settimanale;
– livello di inquadramento;
– codice fiscale.
Deve inoltre fornire la seguente documentazione:
– applicazione D.Lgs. n. 626/1994;
– formazione;
– documentazione sanitaria, entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenti;
– lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto;
– lista personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.
Le parti, al tal fine, richiamano ed allegano al presente c.c.n.l. la nota del Ministero del lavoro prot. n. 5/25316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.