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Bonus 200 euro e assegno ordinario di invalidità

Il bonus di 200 euro una tantum del Decreto Aiuti spetta anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità. Beneficiano dell’indennità anche coloro che hanno esercitato l’opzione per la Naspi o per la DIS-COLL. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Bonus 200 euro assegno ordinario di invalidità

Il bonus di 200 euro, l'una tantum prevista dal Decreto Aiuti, spetta anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

Il comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede, infatti, che l’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti ”residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro”.

Pertanto i requisiti per aver diritto al bonus 200 euro nella qualità di titolari di assegno ordinario di invalidità è la residenza in Italia nonché il possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro.

L'indennità una tantum di 200 euro è corrisposta d'ufficio, quindi non è necessaria una domanda.

La circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022 stabilisce che i titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.

I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell’indennità una tantum di 200 euro secondo le modalità previste per i titolari di Naspi e Dis-Coll.

Anche in questo caso per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.

Detta indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per la stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

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