Bonus 200 euro in caso di APE sociale o volontario
Il bonus di 200 euro, l'indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti (Decreto Legge n. 50/2022), spetta anche ai beneficiari di ape sociale e ape volontario, in quanto si tratta di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
Il comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede, infatti, che l’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti ”residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di
qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro”.
Essendo previsto che l'indennità una tantum di 200 euro spetta anche ai titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pensione”, l'Inps nella circolare n. 73 del 24 giugno 2022 ha elencato tutti i trattamenti di accompagnamento alla pensione per le quali spetta i bonus di 200 euro. Si tratta dei seguenti trattamenti:
- l'APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;
- l’APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni;
- l’indennizzo commercianti di cui al D.lgs 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni;
- gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
- le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l’indennità mensile del contratto di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del D. lgs n. 148/2015.
L’indennità una tantum sarà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.
Ricordiamo che l'Ape sociale, ai sensi dell'art. 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i., è un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità cd. APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia prevista dalla legge Monti-Fornero.
Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l’ultimo dei quali con l’articolo 1, commi 91, 92 e 93, legge 30 dicembre 2021, n. 234), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.
Mentre l'ape volontario è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 166 e seguenti, legge di bilancio 2017 e articolo 1, comma 162, legge di bilancio 2018).
L’indennità una tantum sarà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.