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Bonus ristrutturazione alberghi e agriturismi 2017

La Legge di Bilancio ha modificato il bonus ristrutturazione alberghi e agriturismi, il credito d’imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere. L’agevolazione passa dal 30 per cento al 65 per cento delle spese sostenute e riguarda anche gli agriturismi. Il credito d’imposta è esteso ai periodi d’imposta 2017 e 2018. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus alberghi 2017, il decreto attuativo e la scadenza di presentazione della domanda.
A cura di Antonio Barbato
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bonus alberghi 2017

La Legge di Bilancio per il 2017 (ex Legge di Stabilità), dal comma 4 al comma 7, interviene in materia di credito d’imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, anche detto Bonus ristrutturazione alberghi 2017.  Il credito passa dal 30% al 65% e interessa anche le ristrutturazioni degli agriturismi.

In particolare, la Legge di Bilancio, va a prorogare e a potenziare quanto già previsto, in materia di agevolazioni fiscali per spese di ristrutturazione alberghiere, dall’art.10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 e riguardante un credito d’imposta riconosciuto alle strutture ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data del l° gennaio 2012, per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, entro un limite di spesa di 200.00 euro.

L’agevolazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2017 parte dall’applicazione di tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e ne modifica la durata, la quantità e i destinatari.

Ristrutturazione alberghi: agevolazioni 2017

La Legge di Bilancio stabilisce che gli alberghi, hotel, agriturismi ed in generale gli immobili ad uso turistico dal 1° gennaio 2017 potranno beneficiare di un’importante agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni edili.

Nello specifico, la Legge di Bilancio prevede che il credito d’imposta relativo alle spese per la ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere sia:

  • prorogato per i periodi d’imposta 2017 e 2018;
  • incrementato nella misura del 65 per cento con un tetto massimo di spesa di 200 mila euro;
  • esteso anche agli agriturismi.

La domanda per il bonus alberghi 2017 va inviata entro il 7 febbraio 2017. Vediamo pertanto la nuova normativa e tutte le informazioni utili.

Credito d’imposta al 65 per cento anche per il 2017 e 2018

Il comma 4 della Legge di Bilancio stabilisce che il credito d’imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sia riconosciuto nella misura del 65 per cento e sia esteso anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018, sempreché gli interventi abbiano come finalità, oltre quelle previste dalla norma d’origine, anche quelle previste dal comma 2 della Legge di Bilancio e cioè riguardino interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica. 

Le spese agevolate

Vediamo quali sono le spese di ristrutturazione che possono beneficiare del credito. La norma di origine e, cioè, l’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, al comma 2 stabilisce che: “il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  è  riconosciuto esclusivamente:

per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.

Quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia per le quali spetta il Bonus alberghi 2017. Il D.P.R 380 del 6 giugno 2001, all’art.3 comma 1, lettera d) include le seguenti attività: "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”

A tali interventi vanno, inoltre, aggiunti quelli di eliminazione delle barriere architettoniche e quelli previsti dal comma 2 della Legge di Bilancio.

Quindi, essenzialmente gli interventi che possono godere dell’agevolazione sono:

  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e il risanamento conservativo;
  • incremento dell’efficienza energetica;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi.

A chi spetta il Bonus ristrutturazione alberghi

Vediamo ora quali sono i soggetti a cui è riconosciuto il Bonus alberghi 2017. Il Bonus alberghi è concesso a quelle aziende del settore turistico che mettono in atto interventi di ristrutturazione in favore delle proprie attività. Con la Leggi di Bilancio 2017 tale bonus è stato esteso anche agli agriturismi.

Bonus ristrutturazione agriturismi 2017. Infatti, sempre al comma 4 della Legge di Bilancio è prevista l’estensione del beneficio alle strutture che svolgono attività di agriturismo, come previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

Tale scelta è dettata dal fatto che gli agriturismi in Italia sono una parte importante dell’attività ricettiva e contribuiscono a creare e sviluppare un’offerta turistica di qualità.

Come compensare il credito d’imposta

Il comma 5 della Legge di Bilancio stabilisce che il credito d’imposta previsto per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive, turistico alberghiere e, dalla Legge di Bilancio 2017 esteso anche agli agriturismi, può essere ripartito in due quote annuali di pari importo e utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Tale disposizione va a modificare la precedente che prevedeva: l’utilizzo del credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo ed inoltre che la prima  quota  del  credito  d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto era utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.

L’utilizzo del credito avviene in compensazione tramite F24 utilizzando il codice tributo 6850 denominato “Credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere” – D.M. 7 maggio 2015 appositamente istituito dall’Amministrazione con la Risoluzione del 20 gennaio 2016 n. 5.

Inoltre, è stabilito che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve superare l’importo previsto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell’operazione.

Fondi stanziati. Abbiamo già accennato che il Bonus alberghi 2017 è stato esteso anche agli agriturismi, tale misura è stata possibile grazie ai fondi stanziati dalla Legge di Bilancio 2017 corrispondenti a 240 milioni di euro così suddivisi:

  • di 60 milioni di euro nell’anno 2018;
  • di 120 milioni di euro nell’anno 2019;
  • di 60 milioni di euro nell’anno 2020.

Validità della disposizione. Il comma 6 della Legge di Bilancio stabilisce che: “per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.” E continua dicendo che: “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all’aggiornamento del decreto di cui all’articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014”. Pertanto, siccome la legge di bilancio 2017 non è altro che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), entro la data dell’11 febbraio 2017 sarà aggiornato il decreto.

 

Modalità di presentazione della domanda

Le strutture turistiche e ricettive interessate alla domanda bonus alberghi 2017 dovranno presentare un’apposita domanda per il riconoscimento del beneficio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La domanda va compilata entro il termine ultimo del 3 febbraio 2017 ed è necessario procedere con l’invio a partire dalle ore 10 del 7 febbraio e fino alle 16 del giorno successivo.

Per conoscere tutte le informazioni, le novità e le modalità di presentazione della domanda relativa al credito d’imposta per le ristrutturazioni alberghiere è possibile consultare il sito dei Beni Culturali.

Credito d’imposta: dotazione finanziaria

Finora, quindi, abbiamo detto che la Legge di Bilancio ha esteso al biennio 2017-2018 l’agevolazione del credito di imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del decreto legge n. 83 del 2014, apportando inoltre le seguenti modifiche:

estensione anche alle strutture che svolgono attività agrituristica; incremento della misura del credito al 65% delle spese sostenute entro un limite di spesa d 200 mila euro, rispetto alla normativa previgente che ammetteva un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute; utilizzabilità in F24 del credito in due quote annuali

Il comma 7 dell’articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, stabiliva che: “Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 17. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo”.

Il comma 7, della Legge di Bilancio è intervenuto a modifica del importo massimo riconoscibile stabilendo quanto segue: “all’articolo 10, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 50 milioni di euro per l’anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l’anno 2019»”.

Quindi si è provveduto a modificare, per gli anni dal 2016 al 2019, l’importo massimo entro il quale il credito può essere riconosciuto, passando da 50 milioni di euro per il triennio 2016 – 2019 a:

  • 50 milioni di euro per l’anno 2016;
  • 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018;
  • 16,7 milioni di euro per l’anno 2019.
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