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Comunicazione spese di ristrutturazione condominio: scadenza prorogata al 7/3

I Condomini hanno l’obbligo di effettuare una comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico relativi ai lavori condominali effettuati nel 2016. Gli amministratori di Condominio sono tenuti a tale adempimento entro il 7 marzo per consentire al Fisco di inserire nella Dichiarazione precompilata 2017 le detrazioni fiscali spettanti ai contribuenti condomini. Vediamo tutte le informazioni utili e cosa deve fare il singolo condomino.
A cura di Antonio Barbato
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A partire da quest’anno, in riferimento all’anno d’imposta 2016, i Condomini sono obbligati ad effettuare una comunicazione relativa alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico entro il 7 marzo 2017.  Il termine ordinario per l’invio ordinario delle comunicazione è il 28 febbraio (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016) ma in questi giorni è arrivata una proroga per le difficoltà riscontrate dagli amministratori di condominio per adempiere a tale nuovo obbligo.

A partire dalle informazioni relative all’anno 2016, gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento:

  • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni edilizie) e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
  • nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

A cosa serve la comunicazione sulle spese di ristrutturazione

La finalità di tale comunicazione quindi è quella di consentire all’Agenzia delle Entrate di inserire nella Dichiarazione precompilata 2017 di ogni contribuente condomino tutte le detrazioni fiscali relative alle spese di ristrutturazione edilizia e relative alle spese per interventi di risparmio energetico. Ovviamente il tutto relativamente agli eventuali lavori condominiali effettuati nel 2016.

In sostanza, siccome la legge prevede la possibilità di fruire di detrazioni fiscali (del 50% sulle ristrutturazioni edilizie riguardante il fabbricato del Condominio e del 65% in caso di interventi di riqualificazione energetica), è fatto obbligo agli amministratori di Condominio di comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese complessive sostenute per tali interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico. E la relativa ripartizione delle spese stesse tra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali. In questo modo l’Agenzia delle Entrate attribuisce direttamente nella Dichiarazione precompilata 2017 le relative detrazioni fiscali spettanti al singolo condomino contribuente.

 

Cosa deve fare il condomino

Tra le Faq pubblicate, in merito all’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, l’Agenzia chiarisce che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore).

Pertanto, è bene favorire all’Amministratore di Condominio tali dati unitamente ai dati catastali relativi all’immobile, affinché egli possa completare la comunicazione e attribuire, di fatto, la detrazione fiscale al condomino stesso nella comunicazione al Fisco.

La nuova scadenza è il 7 marzo 2017

Con un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per la Dichiarazione precompilata 2017 c’è tempo fino al 7 marzo per le comunicazioni degli amministratori di condominio. E che tutti i chiarimenti nelle Faq del sito dell’Agenzia delle Entrate

Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017.

Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.

La scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

La nuova tempistica per l’invio dei dati – A partire da quest’anno, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016).

Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. Solo per quest’anno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 2017.

Le Faq online con tutte le informazioni – L’Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti che pervengono dagli operatori coinvolti, fornisce chiarimenti attraverso delle Faq pubblicate sul proprio sito internet, che vengono costantemente e tempestivamente aggiornate.

Tra le Faq pubblicate, in merito all’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, l’Agenzia chiarisce che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore).

L’amministratore, quindi, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

Modalità di trasmissione

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

Non devono essere indicati nella comunicazione:

a) i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

b) i rimborsi trasmessi dalle universita' ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2016.

Le faq dell’Agenzia delle Entrate

Domanda n. 1

Per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa, da indicare nel campo 17 della comunicazione, l’amministratore di condominio può limitarsi a fare riferimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell’appartamento oppure deve tener conto dei soggetti ai quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale?

Risposta

L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.

Domanda n. 2

Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomìni con numero di condòmini non superiore a otto (cd “condomìni minimi”)?

Risposta

Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Domanda n. 3

È prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali?

Risposta

Sì, con riferimento alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software per la compilazione e per il controllo.

Domanda n. 4

Nel documento “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni” viene indicato un controllo di coerenza dell’Importo complessivo dell’intervento, in relazione alla somma dei campi “Importo della spesa attribuita al soggetto” e “Importo spesa unità immobiliare”. In cosa consiste questo controllo?

Risposta

Con riferimento a ciascun intervento effettuato nel condominio, la somma degli importi indicati nel campo 5 “Importo complessivo dell'intervento – Spese effettuate con bonifico” e nel campo 6 “Importo complessivo dell'intervento – Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)” deve corrispondere alla somma degli importi indicati in tutti i campi 16 “Importo spesa unità immobiliare” e 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” riferiti al medesimo intervento.

Domanda n. 5

Come deve essere compilata la comunicazione in presenza di supercondomìnio?

Risposta

Con riferimento alle modalità di compilazione della comunicazione in presenza del cd. “supercondominio” (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), si precisa che:

  • qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio qualora, invece, il supercondominio;
  • abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio.
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