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Bonus vacanze nel 730/2021: detrazione del 20% (rigo E83)

Le famiglie italiane che hanno beneficiato del bonus vacanze nell’anno 2020 hanno diritto al recupero della detrazione del 20% dell’importo speso. Il recupero del credito d’imposta bonus vacanze nel 730/2021 può essere effettuato nel rigo E83 – Altre detrazioni del quadro E del modello 730, con il codice 3. Vediamo come funziona il calcolo della detrazione per il bonus vacanze, anche per familiare a carico e come funziona con il bonus non utilizzato.
A cura di Antonio Barbato
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bonus vacanze detrazione nel 730

Nel 730/2021 nel quadro E, rigo E83, con il codice 3, va indicato il credito d’imposta “Bonus vacanze”. L’indicazione va fatta se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, quindi con diritto all'agevolazione fiscale nell'anno d'imposta 2020. In questo caso è possibile fruire della detrazione pari al 20 % della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta Vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare: andrà quindi indicato il 20% dell’importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell’importo pagato.

Il termine per l’utilizzo del bonus vacanze è stato prorogato dal D.L. n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021. Infatti, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.

Quindi il bonus vacanze non utilizzato nel 2020 può essere utilizzato nell'anno d'imposta 2021, con diritto all'agevolazione fiscale nel 730 del 2022.

Il Bonus vacanze è fruibile nella misura:

  • dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • del 20 per cento, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

L'importo della detrazione spettante è pari ad un massimo di:

  • 100 euro recuperabili con il 730 per i nuclei familiari composti da tre o più persone (Bonus vacanze massimo 500 euro);
  • 60 euro recuperabili con il 730 per i nuclei familiari composti da due persone (Bonus vacanze massimo 300 euro);
  • 30 euro recuperabili con il 730 per i nuclei familiari composti da una sola persona (Bonus Vacanze massimo di 150 euro).

Vediamo cosa stabilisce la normativa in materia di Bonus Vacanze e come si può usufruire della detrazione nel 730/2021.

Bonus vacanze: normativa

Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” all’art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020. Tale agevolazione offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per:

  • soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia,
  • nonché, come previsto dal decreto “Sostegni-bis”, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator.

Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, il Bonus vacanze, in favore delle famiglie con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – risultante da una Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) – in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

Il bonus vacanze può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il termine di utilizzo dell’agevolazione in esame, inizialmente previsto al 31 dicembre 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, chi ha richiesto il Bonus vacanze dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.

Bonus vacanze: come richiederlo

Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario essere in possesso di un’identità digitale SPID o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica).

La richiesta di accesso all’agevolazione poteva essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall’INPS, verificava la sussistenza dei requisiti e comunicava al richiedente l’esito del riscontro.

Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.

Una volta fornite le informazioni richiesta se l’esito fosse stato positivo, veniva comunicato al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile in dichiarazione.

L’applicazione generava, inoltre, un codice univoco ed un QR-code da utilizzare, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020, sono state definite le modalità applicative delle disposizioni relative all’agevolazione in esame.

Bonus Vacanze: requisiti e condizioni

Il Bonus vacanze, come detto già in precedenza è riconosciuto se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non supera i 40.000 euro. Oltre a tale condizione, per il riconoscimento del Bonus Vacanze è necessario che, a pena di decadenza:

  • il Bonus vacanze, sotto forma di sconto, deve essere utilizzato in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio può essere corrisposto con l’ausilio, l’intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.

Lo sconto praticato al contribuente dalla struttura ricettizia viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Bonus Vacanze: chi sono i beneficiari e chi può utilizzarlo

Sono beneficiari del Bonus vacanze i nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, risultante da una DSU in corso di validità, non superiore a euro 40.000.

Il Bonus vacanze è utilizzabile da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, purché risulti come intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emessi dal fornitore. Tale disposizione è prevista nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020, par. 3.3.

La detrazione in dichiarazione dei redditi e modello 730, spetta esclusivamente al componente del nucleo familiare che utilizza il Bonus vacanze presso l’operatore turistico ed al quale sono intestati la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale emessi dal fornitore.

Quindi, solo questo può beneficiare della detrazione del 20 per cento nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 (o 2021, a seconda dell’anno in cui il Bonus vacanze viene utilizzato).

Considerato il dato letterale della norma, non è necessario che sia l’intero nucleo a fruire del servizio.

Detrazione Bonus vacanze in caso di familiare a carico

Il Bonus Vacanza si applica ai nuclei familiari, così come risultanti dalla normativa ISEE, che differisce dalla definizione dei familiari fiscalmente a carico stabilita dall’art. 12 del TUIR. Secondo l'articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 (Riforma ISEE) il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica di tutela, di adozione o affettivo, ndr alla data di presentazione della DSU.

Per l’ISEE, non si applicano quindi le disposizioni dell’art. 12 del TUIR, nemmeno per quanto riguarda il limite di 2.840,51 euro per essere considerato familiare a carico.

Si precisa che, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest’ultimo solo se entrambi i soggetti fanno parte del medesimo nucleo familiare ISEE.

Se il soggetto beneficiario è un familiare fiscalmente a carico e il documento di spesa è a lui intestato, la detrazione è suddivisa, in relazione all’effettivo sostenimento della spesa, tra i familiari di cui lo stesso risulta a carico, purché facciano parte dello stesso nucleo familiare ISEE.

Nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario sia a carico di più soggetti, non tutti presenti nel nucleo ISEE, la detrazione in commento spetta solo a quelli presenti in detto nucleo che abbiano sostenuto la spesa. Quindi, ad esempio, nel caso di genitori separati con un figlio fiscalmente a carico di entrambi i genitori, la detrazione può essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore fiscalmente a carico, che ha fruito del servizio e a cui la fattura è intestata (Circolare 03.07.2020 n. 18/E, paragrafo 4).

Infine, nell’ipotesi in cui il beneficiario sia a carico di uno o più soggetti, ma non è presente nel nucleo ISEE degli stessi, la detrazione in commento non spetta a nessuno.

Nel caso in cui il Bonus vacanze sia stato concesso sulla base di una DSU con presenza di omissioni o difformità, tale circostanza è stata evidenziata al richiedente, mediante la APP IO, al momento di effettuazione della richiesta, in particolare ciò accade prima che la richiesta di bonus sia stata confermata. In questi casi, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’Agenzia delle entrate ha la facoltà di richiedere al soggetto che ha fruito dell’agevolazione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.

Bonus vacanze: importo detraibile nel 730/2021

Il credito d’imposta Bonus vacanze va indicato nel 730/2021 nel quadro E al Rigo E83, con cod. 3 e 4.

Il Bonus Vacanze spetta per un importo massimo di 500 euro a seconda dei componenti del nucleo familiare del richiedente.

Quindi, in base al numero dei componenti del nucleo familiare, il bonus vacanze spetta nella misura massima di:

  • 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone;
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.

Il Bonus vacanze è fruibile nella misura:

  • dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • del 20 per cento, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

La detrazione spettante per i nuclei di cui sopra è quindi pari ad un massimo di:

  • 100 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone;
  • 60 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • 30 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.

Al rigo E83 – altre detrazioni, con il codice 3 deve essere indicato il 20 per cento della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta Vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare: andrà quindi indicato il 20% dell’importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell’importo pagato.

L’importo deve essere indicato nel rigo E83 del modello 730/2021, relativo all'anno d'imposta 2020, se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020. Se il credito sarà utilizzato entro il 30 giugno 2021, il rigo non può essere compilato.

La detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta solo da chi ha utilizzato il Bonus vacanze.  Quindi, qualora vi sia una parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda, questa non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Come consultare l'importo spettante nell'app IO o cassetto fiscale

Il componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto (intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore), in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020 (o 2021, in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), può far valere la detrazione pari al 20 per cento del Bonus vacanze spettante al proprio nucleo familiare.

L’importo massimo della detrazione spettante è indicato nell’applicazione per dispositivi mobili denominata IO che è stata utilizzata per effettuare la richiesta dell’agevolazione.

Le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore del Bonus vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta.

Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato all’Agenzia delle Entrate un importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il contribuente indicherà in colonna 2 l’importo della detrazione effettivamente spettante (il 20% dell’importo massimo riconosciuto o, se inferiore, del corrispettivo effettivamente pagato). L’ammontare da indicare in colonna 2 non può essere superiore a 100 euro.

Bonus vacanze: restituzione importo non spettante

Nel quadro E, al rigo E83 del 730/2021 con il codice 4 deve essere indicato l’importo del credito d’imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.

Infatti, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia indebitamente fruito dell’80 per cento del Bonus vacanze (totalmente o parzialmente) sotto forma di sconto, quest’ultimo può essere restituito, senza sanzioni e interessi, nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020 e cioè nel modello 730/2021 e modello Redditi Persone fisiche 2021).

Bonus vacanze e incapienza fiscale

La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d’imposta Vacanze, che deve essere l’intestatario della fattura o del documento
commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

Bonus vacanze cosa serve: documentazione da controllare e conservare

Il contribuente che ha usufruito del Bonus vacanze è tenuto a conservare la fattura o il documento commerciale o scontrino o ricevuta fiscale emessi dal fornitore, che riportino il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell’agevolazione

Va inoltre conservata documentazione idonea a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU nel caso in cui l’agevolazione sia stata concessa sulla base di una DSU con omissioni o difformità.

 

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