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Come compilare il bonifico per le detrazioni fiscali

Ecco come compilare il bonifico per le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico (bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili ed elettrodomestici). Necessario un bonifico parlante bancario o postale con il codice fiscale del contribuente e partita iva della ditta fornitrice, oltre ad una specifica dicitura di legge. Vediamo tutte le informazioni sui pagamenti per poter avere gli incentivi fiscali.
A cura di Antonio Barbato
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bonifico per bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus arredi

I contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico sono tenuti ad effettuare i pagamenti tramite il bonifico parlante, un bonifico contenente dati aggiuntivi, dal codice fiscale del soggetto beneficiario al codice fiscale o partita IVA della ditta fornitrice o che esegue i lavori. In questo approfondimento vediamo come compilare il bonifico parlante per le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie o per risparmio energetico.

Le detrazioni interessante, per le quali i pagamenti devono essere eseguiti con bonifico parlante per detrazioni, e per le quali si è tenuti a determinati adempimenti, sono quindi i cosiddetti:

Si tratta di detrazioni d’imposta spettanti a coloro che sostengono determinate spese agevolate dal Fisco: dalla ristrutturazione della casa, ai lavori condominiali, anche di riqualificazione energetica o sull’involucro degli edifici, fino alle sostituzioni di finestre compreso infissi, di porte blindate, l’installazione di caldaie a condensazione, pannelli solari o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, condizionatori, climatizzatori ecc.

Per tutte queste spese spettano uno dei tre bonus sopra descritti, i quali consentono una detrazione Irpef del 50%, o del 65% della spesa sostenuta, da recuperare attraverso il modello 730 o Unico in 10 rate di pari importo annuale.

Vediamo per tutti queste spese quali sono le modalità di pagamento per fruire correttamente della detrazione, anche in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Pagamenti mediante bonifico per bonus ristrutturazioni

Ecco come compilare il bonifico per ristrutturazione. Per fruire della detrazione per le ristrutturazioni edilizie del 50% è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
  • codice fiscale del soggetto che paga;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. 

Compilazione della causale. Deve essere compilata così: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 – Pagamento fattura n. ___ del___ a favore di _____ partita Iva ______”.

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.

Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.

Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono riportare in un apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico.

Bonifico parlante per lavori condominiali. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Ritenuta sui bonifici. Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%.

Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta.

Spese pagate tramite finanziamento. Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo potrà ugualmente richiedere l’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

  • la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
  • il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione. 

Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria. 

Altri adempimenti. I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Pagamenti per bonus mobili ed elettrodomestici

Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:

  • la causale del bonifico per risparmio energetico (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 

Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni.

E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Bonifico per detrazione per risparmio energetico

Le modalità per effettuare i pagamenti, quando si intende beneficiare dell’ecobonus, o detrazione del 65% o 50% per risparmio energetico, variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.

Per gli altri adempimenti vediamo la documentazione per la detrazione per risparmio energetico.

I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale. Mentre i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Come compilare il bonifico per risparmio energetico. Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). 

Bonifico effettuato dal contribuente a cui spetta la detrazione. Chi effettua il bonifico deve essere chi chiede la detrazione fiscale, quindi il pagamento deve essere effettuato con il conto corrente bancario o postale del contribuente interessato ad avere l’agevolazione. Se la detrazione riguarda immobili in comproprietà tra diversi soggetti, il bonifico deve riportare il nome e cognome, il codice fiscale di tutti i proprietari e non solo di chi effettua il bonifico. Riguardo al codice fiscale, nel caso di lavori condominiali, il codice fiscale da inserire è quello del condominio, non quello dell’amministratore che effettua il pagamento.

Nella casuale del bonifico va indicato il riferimento normativo, quindi che si tratta di una detrazione fiscale per risparmio energetico con relativa percentuale spettante. Inoltre va indicato il numero della fattura a cui si riferisce il pagamento, la fattura della spesa detraibile ovviamente.

La ritenuta sui bonifici del 4%. Al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, la ritenuta è pari al 4% (era al 10% fino al 5 luglio 2011). La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico diminuito dell’Iva. La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito).

L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

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