Come ottenere gli ANF con la maggiorazione per figli minori
I lavoratori che hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare perché in possesso dei requisiti, devono presentare la domanda ANF per il periodo da luglio 2021 a giugno 2022. Contestualmente il lavoratore, in presenza di figli minori nel nucleo familiare, ha diritto alla maggiorazione ANF prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79. Vediamo come ottenere gli ANF con la maggiorazione per figli minori, ossia le istruzioni operative per presentare la domanda per entrambe le prestazioni erogate dall’inps.
Per il periodo da luglio 2021 a dicembre 2021, i lavoratori avranno diritto ad una doppia prestazione: ANF rivalutati più maggiorazione degli importi in presenza dei figli.
L’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, infatti, riconosce agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Pertanto, le famiglie con un figlio percepiscono ANF + maggiorazione di 37,50 euro mensili.
Le famiglie con due figli percepiscono ANF + maggiorazione di 75 euro mensili (37,5 euro per ogni figlio).
Le famiglie con tre figli percepiscono ANF + maggiorazione di 165 euro mensili (55 euro per ogni figlio).
Le famiglie con quattro figli percepiscono ANF + maggiorazione di 220 euro mensili (55 euro per ogni figlio). E così via.
Con la circolare n. 92 del 30 giugno 2021, in applicazione del citato disposto normativo, l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative e procedurali in relazione alla maggiorazione di cui all’articolo 5 del decreto in parola, nonché indicazioni in merito all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
Con il messaggio Inps n. 2331 del 17 giugno 2021, sono state pubblicate le nuove tabelle ANF 2021-2022.
Sempre la circolare n. 92 del 30 giugno 2021 ha fornito le istruzioni operative per la domanda per gli assegni familiari e contestualmente per la domanda per la maggiorazione degli ANF
L’Inps ha stabilito che “Per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative”.
Domanda ANF con maggiorazione per lavoratori dipendenti
L'Inps nella propria circolare n. 92/2021 stabilisce che "per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, come previsto dalla circolare n. 45/2019, le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando l’apposita procedura sul portale web".
Pertanto, come stabilito dalla circolare Inps n. 45/2019, le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ne consegue che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16) devono essere presentate esclusivamente all’INPS.
L’Istituto provvede all’istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare.
Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all’importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
Come verificare l'esito della domanda
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto.
Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile (quindi in busta paga mensile), e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Domanda ANF con maggiorazione per dipendenti settore agricolo
La circolare n. 92/2021 stabilisce che per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continueràad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (cod. SR16) cartaceo, come attualmente previsto, e sarà cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021.
Quindi la maggiorazione ANF in presenze di figli minori, nel settore agricolo, sarà quantificata dal datore di lavoro.
Domanda ANF con maggiorazione in caso di pagamento diretto
Sempre la circolare n. 92/2012 stabilisce che "per i lavoratori a cui l’assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall’INPS con pagamento diretto, restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale. Gli importi corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni per i nuclei con figli previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021″.
Pertanto tali lavoratori avranno l'accredito sia degli assegni per il nucleo familiare che della relativa maggiorazione degli importi in presenza di figli minori nel nucleo familiare.
Domanda ANF con maggiorazione per lavoratori in cassa integrazione
La circolare n. 92 del 2021 stabilisce che "per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF DIP” dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione, così come indicato con il messaggio n. 833/2021.
Gli importi di ANF corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 79/2021″.
Domanda ANF con maggiorazione per pensionati
La circolare precisa che anche per i pensionati delle gestioni interessate che percepiscono l’assegno al nucleo familiare le maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, se spettanti, verranno attribuite d’ufficio.