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Maggiorazione assegni familiari da luglio 2021: da 37,50 a 55 euro al mese per ogni figlio

Il Decreto Legge n. 79/2021, che ha introdotto l’assegno temporaneo per figli minori nell’ambito della riforma dell’assegno unico, prevede anche una maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 di importo fisso per ogni figlio, indipendentemente dal reddito familiare ai fini ANF. Spettano gli ANF più una maggiorazione di 37,50 euro al mese a figlio alle famiglie con uno o due figli. Spettano gli ANF più una maggiorazione di 55 euro al mese per ogni figlio alle famiglie con tre o più figli. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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assegni familiari aumenti da luglio 2021

Il Decreto Legge Legge 8 giugno 2021, n. 79 che ha introdotto l'assegno temporaneo per i figli minori, nell'ambito della più ampia riforma dell'assegno unico per i figli, ha previsto anche una maggiorazione degli assegni familiari da luglio 2021.

Si tratta della maggiorazione degli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare (ANF) nella misura di:

  • 37,50 euro mensili per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli,
  • e nella misura di 55 euro mensili per ogni figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Le famiglie italiane con un genitore o due genitori lavoratori dipendenti, con un reddito da lavoro dipendente pari ad almeno il 70% del reddito familiare, percepiranno dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, gli assegni familiari ANF stabiliti dalle apposite tabelle ANF 2021-2022 più la maggiorazione di importo fisso di 37,50 euro o 55 euro mensili.

Vediamo nel dettaglio la maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare da luglio 2021 a dicembre 2021 secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 92 del 30 giugno 2021.

Assegni familiari ANF: novità da luglio 2021

La novità è che l'art. 5 del Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79 ha introdotto una "Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare":

"A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi  mensili  in  vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli".

Questo vuol dire due cose importanti:

  • la prima è che i lavoratori dipendenti, a partire dal 1 luglio 2021, dovranno presentare la consueta domanda ANF per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022, come ogni anno. Questo per assicurarsi gli importi ordinari degli assegni familiari;
  • La seconda, ed è l'importante novità, è che per le mensilità da luglio a dicembre 2021 percepiranno non solo gli importi mensili ANF, stabiliti dalle apposite tabelle ANF 2021-2022 dell'Inps, ma anche la maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare stabilita dall'art. 5 del Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79.

Maggiorazione ANF: un figlio 37,5 euro, due figli 75 euro, tre figli 165 euro mensili

Si tratta di una maggiorazione importante perché l'aumento degli assegni familiari non dipende dal reddito familiare.

Ossia, a differenza degli importi derivanti dalle tabelle ANF 2021-2022, in corso di pubblicazione da parte dell'Inps, che calano al salire del reddito familiare ai fini ANF,  la maggiorazione è un importo fisso mensile indipendente dal reddito familiare.

Nella sostanza, pertanto:

  • le famiglie con un figlio percepiscono ANF + maggiorazione di 37,50 euro mensili;
  • le famiglie con due figli percepiscono ANF + maggiorazione di 75 euro mensili (37,5 euro per ogni figlio);
  • le famiglie con tre figli percepiscono ANF + maggiorazione di 165 euro mensili (55 euro per ogni figlio);
  • le famiglie con quattro figli percepiscono ANF + maggiorazione di 220 euro mensili (55 euro per ogni figlio).
  • E così via.

Va precisato che la maggiorazione ANF riguarda le famiglie italiane che hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF). Si tratta sostanzialmente dei lavoratori dipendenti, ma sempre che il reddito familiare ai fini ANF sia composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente. Ecco a chi spettano gli assegni familiari.

A chi spetta la maggiorazione

Nei confronti dei percettori di assegno per il nucleo familiare, l’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, è riconosciuta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è corrisposto alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti,
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata,
  • lavoratori agricoli,
  • lavoratori domestici e domestici somministrati,
  • lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti,
  • lavoratori in aspettativa sindacale,
  • lavoratori marittimi sbarcati,
  • soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola,
  • lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale,
  • lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

Coloro che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare potranno percepire, dal 1 luglio 2021, l'altra misura prevista dal Decreto Legge n. 79/2021, ossia l'assegno temporaneo per i figli minori. Si tratta di una misura collegata agli indicatori ISEE e che spetta anche in assenza di un lavoro.

Incompatibilità con l'assegno temporaneo per figli minori

Il decreto-legge n. 79/2021 ha introdotto, all’articolo 1, l’Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che tale prestazione sia destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
153/1988.

Il successivo articolo 4 del medesimo decreto-legge, disciplinando il regime delle compatibilità dell’Assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non è compatibile con l’assegno per il nucleo familiare.

Conseguentemente, l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 è incompatibile con l’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del citato decreto.

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