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Come richiedere la detrazione del 36%, ecco gli adempimenti

Per poter usufruire della detrazione per le ristrutturazioni, l’acquisto box auto, caldaie, condizionatori è necessario osservare una serie di adempimenti, vediamo quali.
A cura di Antonio Barbato
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modulo richiesta detrazioni 36%

Alcune delle principali detrazioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) riguardano le detrazioni del 36% delle spese per le ristrutturazioni edilizie, per gli interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, per l’acquisto o realizzazione di box auto o garage, per l’acquisto o sostituzione di caldaie, condizionatori e caloriferi.

Per usufruire di queste importanti detrazioni del 36%, che sono ripartibili per 10 anni e si calcolano sul totale della spesa sostenuta (nel limite di spesa di euro 48.000), è necessario osservare una serie di adempimenti dettagliati dall’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.

Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello predisposto dalla stessa Agenzia e che è reperibile sul sito. La comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara.

Per quanto riguarda gli allegati, i contribuenti possono produrre tutta la documentazione ed allegarla alla comunicazione oppure produrre un’autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, che attesta il possesso di tutta la documentazione e la disponibilità ad esibirla se richiesta. In entrambi i casi la documentazione richiesta è la seguente:

  • la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
  • i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
  • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’Ici a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell’Ici;
  • la fotocopia della delibera assembleare (per i soli interventi che richiedono tale preventiva delibera) e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
  • la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi siano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).

Contestualmente alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata una comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • natura dell’intervento da realizzare;
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dell’intervento di recupero.

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono escluse da tale modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo). Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale.

Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

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