Come viene indicata la detassazione straordinari e produttività nel Cud 2014
Con la detassazione delle somme erogate per incremento della produttività del lavoro il lavoratore può pagare una tassazione agevolata su alcune prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo rese in favore del datore di lavoro durante l’anno. L’agevolazione consiste nel non pagare la normale Irpef in busta paga, ma un’imposta sostitutiva del 10%. Si tratta di un risparmio che è come minimo del 13% – 17%. Per tale agevolazione il datore di lavoro deve stipulare un apposito accordo. Il lavoratore può verificare se ha beneficiato della detassazione attraverso la lettura del modello CUD. E può in ogni caso regolarsi per ottenerla eventualmente tramite il modello 730. Analizziamo quindi le voci del CUD 2014 relative alla detassazione straordinari e produttività.
Le regole della detassazione nell’anno 2013. Ogni anno i requisiti, e le condizioni reddituali soprattutto, cambiano in base al relativo D.P.C.M. che definisce la detassazione per la specifica annualità. Per il 2013 il beneficio consiste nell’applicazione alle somme percepite dai lavoratori a titolo di incrementi di produttività (sarebbero le voci relative al lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc. in busta paga) nel limite complessivo di 2.500 euro lordi, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, a condizione che tali componenti accessorie siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
La detassazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (contratto a termine, somministrazione a termine) o indeterminato, i quali abbiano percepito nel 2012 redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR, di ammontare non superiore al limite di 40.000 euro.
Riepilogando, è da sottolineare che le condizioni sono tre: in primis l’accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale che autorizzi la detassazione per l’anno 2013, quindi la presenza di un requisito a monte, secondo le modalità previste. Poi ci sono due condizioni personali: un reddito del lavoratore nel 2012, quindi nell’anno prima al 2013, non superiore a 40.000 euro, e poi la presenza di cifre erogate a titolo di incremento di produttività, quindi somme in busta paga a titolo di lavoro straordinario o festivo o notturno, fino ad un massimo di 2.500 euro, che rappresenta il limite oltre il quale la detassazione non va calcolata dal datore di lavoro.
In presenza di somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, le stesse devono essere assoggettate fino al limite di 2.500 euro lordi ad un’unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.
Il limite di 40.000 euro di reddito nel 2012 per aver diritto alla detassazione per l’anno 2013, certificata nel CUD 2014, ed eventualmente da inserire nel modello 730 2014 nei casi in cui la compilazione è obbligatoria o facoltativa, va considerato al lordo delle somme assoggettate nel 2012 all’imposta sostitutiva (massimo 2.500 euro) prevista dall’analogo regime agevolato applicabile in tale periodo di imposta, di cui all’art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi delle suddette somme.
Oltre tale limite di 40.000 euro o quello di 2.500 euro, la tassazione da applicare è quella ordinaria. Queste tre condizioni sono fondamentali per verificare se è necessaria la compilazione facoltativa o obbligatoria della detassazione nel modello 730 2014. Ovviamente in caso di compilazione obbligatoria del rigo C4 del quadro C – redditi di lavoro dipendente e assimilati del modello 730 2014 comporta sanzioni a carico del lavoratore, non del datore di lavoro. Ovviamente tutto dipende da com’è stato compilato il modello CUD 2014 da parte del datore di lavoro, le cui regole ora vedremo.
Come viene indicata la detassazione nel Cud 2014
Nel modello CUD 2014, a pagina 2 del modello, c’è in alto una specifica sezione che si chiama “Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro”. I punti del CUD interessati sono i seguenti:
- Punto 251 – “Totale redditi 2013”;
- Punto 252 – “Totale ritenute operate”;
- Punto 253 – “Ritenute sospese”;
- Punto 254 – “Vedere istruzioni”;
- Punto 255 – “Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir”.
In questi punti “vanno indicati tutti gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per l’incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato introdotto dall’articolo 2 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d’imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013”. Così dicono le istruzioni del modello CUD.
Nel preannunciare che la detassazione per incrementi di produttività è stata prorogata anche per l’anno 2014, con una variazione in aumento, ossia che il 10% è ottenibile su 3.000 euro legati agli incrementi di produttività (per maggiori informazioni vediamo la detassazione 2014), precisiamo quali sono le componenti accessorie della retribuzione al quale la normativa si riferisce: si tratta di tutte quelle voci retributive indicate nelle buste paga dei lavoratori interessanti che fanno riferimento all’incremento di produttività, quindi quelle voci di lavoro straordinario, notturno, festivo o le altre voci che hanno portato alla realizzazione dell’accordo che è previsto l’azienda stipuli e registri alla DPL per avere diritto ad applicare la detassazione sui salari dei propri lavoratori. Di fatto, per applicare l’agevolazione fiscale che interessa il reddito dei lavoratori.
Punto 251 – “Totale redditi 2013”. Per quanto riguarda i vari punti, partendo dal punto 251 che è denominato Totale redditi 2013, esso indica la quota della somma erogata per l’incremento della produttività del lavoro fino a 2.500 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Quindi non è il totale del proprio reddito imponibile ai fini fiscali nel 2013, questo dato è indicato nel punto 1 della parte B – Dati Fiscali a pagina 1 e denominato “Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir”. Si parla di imponibile fiscale, che è diverso dalla retribuzione lorda, o dall’imponibile previdenziale. L’imponibile fiscale è al netto dei contributi previdenziali versati a proprio carico che sono indicati nel punto 6 della parte C – “Dati previdenziali e assistenziali Inps” nella sezione 1 – “Lavoratori subordinati”. Per maggiori informazioni vediamo come leggere il modello CUD 2014.
Le istruzioni del modello CUD 2014 precisano che nel punto 251 deve essere indicato:
- l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c), del D.L. n. 93 del 2008 nonché le indennità o maggiorazioni di turno (Ris. n. 83 del 2010);
- la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione, sulle predette somme, dell’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato.
Nei CCNL per il lavoro notturno è prevista una maggiorazione retributiva che si calcola sulla retribuzione oraria percepita. I lavoratori sanno che quando eseguono prestazioni di lavoro straordinario o notturno percepiscono una retribuzione più alta. Sarebbe l’aggiunta della maggiorazione. La precisazione relativa all’intero compenso compreso maggiorazione significa che se per esempio la propria retribuzione oraria è di 10 euro e la maggiorazione è del 20% in quel punto va indicato 12 euro e non i soli 2 euro percepiti in più per aver lavorato nelle ore notturne. Analogo discorso per il lavoro straordinario. Quindi in quel punto c’è il totale percepito, sempre nei limiti di detassazione, per le ore lavorate di notte o come straordinario.
Nelle annotazioni la certificazione delle somme. A seguito della compilazione del punto 251, nelle annotazioni (cod. BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale; tale certificazione assolve all’obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla Circ. n. 47 del 2010.
Punto 252 – “Totale ritenute operate”: L’imposta sostitutiva applicata dal datore di lavoro. Le istruzioni: “Nel caso in cui sull’importo indicato al punto 251 sia stata applicata l’imposta sostitutiva del 10 per cento indicare la relativa imposta nel punto 252”. E’ quindi in quel punto che viene indicata l’imposta agevolata pagata. E per capire quanto vantaggio si è avuto, bisogna confrontare le aliquote Irpef applicate alla totalità del proprio reddito con la detassazione. Alcuni esempi di risparmio sono nell’approfondimento detassazione per incrementi di produttività.
Punto 253 – “Ritenute sospese”: Quando non viene applicata la detassazione dal datore di lavoro. Questo punto è importante. Le istruzioni dicono: “Nel punto 253 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato al punto 252”. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l’importo di dette somme non eccedenti i 2.500 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 251, avendo cura di barrare il punto 254, chiamato “vedere istruzioni”. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 252.
Nelle annotazioni (cod. AF) ci sarà indicata la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.
Punto 255 – “Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir”. Nel caso in cui le somme erogate per l’incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare, ai sensi dell’art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo):
- nel punto 251 sono indicate le somme che concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 6, del TUIR;
- nel punto 255 è indicato l’ammontare che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 6, del TUIR;
- nel caso in cui sia stata applicata l’imposta sostitutiva viene indicata nel punto 252 l’ammontare dell’imposta pari al 10 per cento della somma degli importi indicati nei punti 251 e 255;
- nel caso in cui sia stata applicata la tassazione ordinaria (punto 254 barrato) nel punto 1 della certificazione CUD sarà ricompreso esclusivamente l’importo indicato nel punto 251.
Quali sono i redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir. L’art. 51 riguarda la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il comma 6 è il seguente: “Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione”.
La detassazione nel 730 2014: ricalcolo e possibilità di recupero
Come accennavamo in precedenza, il modello CUD 2014 ricevuto dal lavoratore, o i modelli CUD in caso di più di un contratto di lavoro, determinano la facoltà o l’obbligo di compilare il 730 nella parte relativa alla detassazione, ossia le “somme per incremento della produttività” del rigo C4. Se il datore di lavoro ha detassato più di 2.500 euro di reddito, oppure il lavoratore ha più di un datore di lavoro e la detassazione a lui è applicata è calcolata su un reddito superiore a 2.500 euro, oppure quando il lavoratore che ha ricevuto la detassazione non ha i requisiti alla base (es. supera 40.000 euro di reddito nel 2012), è obbligatorio modificare la tassazione per l’anno 2013, quindi farsi ricalcolare l’Irpef, e quindi compilare il rigo C4 del modello 730.
In tutti gli altri casi, come quello di una mancata applicazione della detassazione da parte del datore di lavoro, oppure la convenienza ad optare per il regime ordinario rinunciando alla detassazione, il lavoratore ha una compilazione facoltativa del rigo C4. Per maggiori informazioni vediamo la detassazione nel 730 2014: come ricalcolarla o recuperarla nel quadro C.