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Compensazioni fiscali oltre 5.000 euro dopo Decreto Fiscale 2020

Le compensazioni fiscali (Irpef, Ires, Irap, IVA) oltre 5.000 euro possono essere effettuate solo dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione (dei redditi, IVA, ecc.) ed esclusivamente con F24 telematico. Sempre necessaria l’apposizione del visto telematico. Sono le novità del Decreto Fiscale 2020 contenente la stretta sulle compensazioni. La disposizione obbliga i contribuenti ad uno slittamento a dopo maggio delle compensazioni d’imposta relative al 2019 e rappresenta, su ammissione dello stesso Governo “un effetto positivo che riduce la spesa per il Bilancio dello Stato”.
A cura di Antonio Barbato
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Decreto Fiscale 2020

Tra le norme contenute nel Decreto Fiscale 2020 vi sono diverse misure riguardanti le compensazioni fiscali. Tra queste l’art. 3 disciplina le modifiche normative per il contrasto alle indebite compensazioni. I primi tre commi di tale articolo riguardano le Compensazioni fiscali oltre 5.000 euro, che a partire dai crediti maturati nell’anno 2019 sono consentite solo dopo la presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Con l'art. 3 del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, meglio conosciuto come Decreto Fiscale 2020, viene sostituito l'ultimo periodo dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 241/1997:

"La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge."

La previgente normativa non conteneva la parte in neretto, ossia tale disposizione era vigente solo per i crediti IVA. Viene quindi eliminata la possibilità per i contribuenti di compensare le imposte (Irpef, Ires, Irap, ecc.) prima dell'invio della dichiarazione dei redditi.

I primi tre commi dell'art. 3, infatti, modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

Un contribuente che presenta il modello Redditi, e che ha crediti Irpef superiori a 5.000 euro, dovuti all'impatto dei costi sulle ritenute d'accordo versate durante l'anno sui propri ricavi, non solo dovrà avvalersi di un professionista per l'apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione, ma dovrà aspettare i dieci giorni successivi l'invio del modello Redditi (presentazione dal 2 maggio in poi) per poter iniziare a compensare i proprio crediti, non potendo più disporne dal 1 gennaio. Non solo, non potrà più pagare gli F24 con compensazione tramite Banca ma sarà necessario l'invio telematico del modello F24 stesso per poter compensare i crediti risultati dalla dichiarazione, se superiori a 5.000 euro.

"Il Governo intende rafforzare e ampliare gli strumenti a disposizione per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ai fini del pagamento di tributi e contributi" è quanto si legge nella relazione illustrativa, ma va anche sottolineato che tale disposizione normativa consente al Fisco italiano di ritardare le compensazioni inibendole nei primi 4 mesi dell'anno 2020, ottenendo un vantaggio in termini di Bilancio dello Stato, a discapito dei contribuenti.

Compensazioni entro 5.000 euro

La modifica normativa riguarda le compensazioni fiscali Irpef, Ires, Irap e IVA oltre 5.000 euro, non le compensazioni di importo non superiore a 5.000 euro.

La modifica dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, con la sostituzione dell'ultimo periodo, non impatta su coloro che hanno crediti Irpef, Ires, Irap e IVA di importo non superiore a 5.000 euro.

Tali contribuenti potranno continuare ad utilizzare i crediti in compensazione liberamente e prima dell'invio della dichiarazione.

Pertanto i contribuenti che presentano una dichiarazione dei redditi dalla quale risulta un credito fiscale (a titoli di Irpef ad esempio) di importo inferiore a 5.000 euro potranno sia inviare la dichiarazione senza l'apposizione del visto di conformità che compensare i crediti fiscali dal 1° gennaio successivo rispetto all'anno in cui è sorto il credito (es. Modello Redditi 2020, i crediti relativi all'anno 2019 di importo inferiore a 5.000 euro potranno essere compensati dal 1 gennaio 202o e prima della presentazione della dichiarazione dei redditi).

Compensazioni oltre 5.000 euro post dichiarazione e con F24 telematico

Tutto cambia per i contribuenti che hanno diritto a crediti d'imposta superiori a 5.000 euro nell'anno d'imposta dal 2019 in poi. Tali contribuenti non solo devono apporre il visto di conformità alla propria dichiarazione dei redditi, ma devono presentarla preventivamente all'utilizzo dei crediti stessi in compensazione.

Il nuovo articolo 17, comma 1 del D. Lgs. n. 241 del 1997, siccome è stato sostituito l'ultimo periodo, estende l'obbligo preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro. Non solo più i crediti Iva, ma anche i crediti Irpef, Addizionali, Irap e Ires e relative imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Tali disposizioni, per contrastare gli abusi, introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
  • obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Si legge nella relazione illustrativa che "Quest’ultimo requisito si applica anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro)".


Queste misure consentono di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l’esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

In particolare, consentono all’Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti, salvi quelli maturati in qualità di sostituto d’imposta, che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità.


In questi casi, lo scarto del modello F24 produce l’effetto positivo di evitare il prelievo dalla contabilità speciale 1778 dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili; ciò determina una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.

Questi effetti, invece, non si produrrebbero nell’attuale quadro normativo, che prevede il controllo delle compensazioni successivamente alla presentazione del modello F24 e rende estremamente incerto il recupero delle somme indebitamente compensate (che già hanno prodotto l’effetto di spesa per il bilancio dello Stato nel momento in cui sono avvenute)".

Governo: "Riduzione di spesa ma slittamento non significativo"

La Relazione illustrativa del Governo ammette che lo slittamento delle compensazioni produrrà un effetto positivo che riduce la spesa per il bilancio dello Stato, ma definisce lo slittamento non significativo:

"Inoltre, nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 2019, i crediti d’imposta di cui trattasi (relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente), salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio.

Nel 2020, quindi, le disposizioni di cui trattasi determineranno anche il differimento del termine a decorrere dal quale potranno essere utilizzati i crediti in compensazione e di conseguenza una parte di questi non potrà essere compensata entro la fine dello stesso anno 2020 (per incapienza rispetto ai debiti da pagare tramite compensazione) e slitterà ai primi mesi del 2021. Pertanto, solo per il 2020, si avrà un ulteriore effetto positivo che riduce la spesa per il bilancio dello Stato (c.d. slittamento). Negli esercizi successivi, lo slittamento in avanti per ciascuna annualità sarà annullato dal recupero dei crediti residui dell’anno precedente e quindi, in sostanza, l’effetto slittamento non sarà significativo".

Ad aggravare la posizione dei contributi non è solo la decisione del Governo ma anche la sempre più cronica impossibilità di inviare la dichiarazione a maggio, con slittamento delle tempistiche dovute all'adeguamento del Fisco stesso alle novità normative (si pensi agli ISA).

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