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Computo dei 36 mesi di contratto: ora vale anche la somministrazione

Nel calcolo del computo dei 36 mesi per la trasformazione del contratto a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la riforma lavoro ora valgono anche i mesi di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Altra novità è la stipula della somministrazione fino a 12 mesi senza causale, le ragioni giustificative dell’apposizione del termine.
A cura di Antonio Barbato
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calcolo 36 mesi contratto a tempo determinato

La riforma del lavoro introduce importanti un paio di importanti novità anche per il contratto di somministrazione lavoro, quel contratto attraverso il quale un lavoratore assunto da una agenzia interinale è inviato presso l’impresa per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Viene introdotta la libera stipula del contratto di somministrazione a tempo determinato per 12 mesi senza indicazione della causale, analogamente a quanto introdotto per il contratto a termine. Inoltre i mesi di lavoro come somministrato valgono nel computo dei 36 mesi ai fini della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina del contratto a termine.

Più precisamente, il primo contratto di lavoro subordinato tra le parti che l’agenzia stipula con il lavoratore per una somministrazione a tempo determinato, se di durata fino a 12 mesi, può essere effettuato in maniera acausale, cioè senza indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che erano, prima della entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012), necessarie per la stipula di un primo contratto a termine. Una importante liberalizzazione che riguarda quindi in primis il contratto a termine ma anche il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Vediamo ora le novità in termini di computo dei 36 mesi.

La legge prevede un periodo massimo di occupazione a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro e per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Il limite al contratto a termine è di 36 mesi. In sostanza tra primo contratto a tempo determinato e le successive proroghe o i rinnovi è possibile stipulare contratti per un massimo di tre anni totali.

La conseguenza è che qualora, a causa di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti (vediamo cosa significa mansioni equivalenti), il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine.

La novità della riforma lavoro sta nel computo del periodo massimo di 36 mesi. A tal fine “si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 (ossia i contratti a termine acausali) e del comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 276 del 2003, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”.

Quindi la norma vuole evitare che attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro si possano aggirare i limiti all’impiego dello stesso lavoratore in mansioni equivalenti nel contratto a termine. Quindi nel limite dei 36 mesi andranno computati anche i periodi di occupazione, sempre con mansioni equivalenti, legati alla somministrazione a tempo determinato. Quindi i datori di lavoro dovranno tener conto di questa novità. I contratti di somministrazione interessati sono quelli a far data dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge).

Somministrazione al termine dei 36 mesi. Il periodo massimo di 36 mesi, che è anche derogabile dai contratti collettivi nazionali, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che raggiunto il limite di 36 mesi, il datore di lavoro può ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi.

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