
La riforma del lavoro introduce importanti un paio di importanti novità anche per il contratto di somministrazione lavoro, quel contratto attraverso il quale un lavoratore assunto da una agenzia interinale è inviato presso l’impresa per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Viene introdotta la libera stipula del contratto di somministrazione a tempo determinato per 12 mesi senza indicazione della causale, analogamente a quanto introdotto per il contratto a termine. Inoltre i mesi di lavoro come somministrato valgono nel computo dei 36 mesi ai fini della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina del contratto a termine.
Più precisamente, il primo contratto di lavoro subordinato tra le parti che l’agenzia stipula con il lavoratore per una somministrazione a tempo determinato, se di durata fino a 12 mesi, può essere effettuato in maniera acausale, cioè senza indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che erano, prima della entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012), necessarie per la stipula di un primo contratto a termine. Una importante liberalizzazione che riguarda quindi in primis il contratto a termine ma anche il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Vediamo ora le novità in termini di computo dei 36 mesi.
La legge prevede un periodo massimo di occupazione a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro e per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Il limite al contratto a termine è di 36 mesi. In sostanza tra primo contratto a tempo determinato e le successive proroghe o i rinnovi è possibile stipulare contratti per un massimo di tre anni totali.
La conseguenza è che qualora, a causa di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti (vediamo cosa significa mansioni equivalenti), il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine.
La novità della riforma lavoro sta nel computo del periodo massimo di 36 mesi. A tal fine “si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 (ossia i contratti a termine acausali) e del comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 276 del 2003, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”.
Quindi la norma vuole evitare che attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro si possano aggirare i limiti all’impiego dello stesso lavoratore in mansioni equivalenti nel contratto a termine. Quindi nel limite dei 36 mesi andranno computati anche i periodi di occupazione, sempre con mansioni equivalenti, legati alla somministrazione a tempo determinato. Quindi i datori di lavoro dovranno tener conto di questa novità. I contratti di somministrazione interessati sono quelli a far data dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge).
Somministrazione al termine dei 36 mesi. Il periodo massimo di 36 mesi, che è anche derogabile dai contratti collettivi nazionali, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che raggiunto il limite di 36 mesi, il datore di lavoro può ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi.